Depositate le motivazioni della pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (qui l’informazione provvisoria della decisione del 23.06.2016): “integra remissione tacita di querela la mancata comparizione alla udienza dibattimentale del querelante previamente ed espressamente avvertito dal giudice che l’eventuale sua assenza sarà interpretata come fatto incompatibile con la volontà di persistere nella querela” (SS.UU, 21.07.2016, n. 31668).
Il testo delle motivazioni è consultabile al seguente link:
http://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/31668_07_2016.pdf