Le anticipazioni del creditore procedente ed i compensi legali sono prededotti dal ricavato della vendita da rimettere alla liquidazione ex art. 14-ter l. n. 3/2012. Trib. Reggio Emilia ord. 10.03.2021 dott.ssa Sommariva

Nel caso di specie, il creditore procedente, a seguito del provvedimento del G.E. di sospensione della procedura esecutiva in ragione della disposta non prosecuzione delle azioni esecutive da parte del Giudice della liquidazione del patrimonio del debitore esecutato, intervenuto successivamente all’aggiudicazione ed al pagamento del saldo prezzo dell’immobile staggito, aveva richiesto che – così come le somme corrisposte al custode ed al delegato alla vendita – anche le somme anticipate dallo stesso ed i compensi maturati per l’espropriazione promossa fossero (liquidati e) distribuiti in seno all’esecuzione e che, pertanto, soltanto il residuo fosse riversato a favore del procedimento di liquidazione del patrimonio.

In senso analogo, si segnalano Trib. Modena, ord. 01.6.2017 e Trib. Vicenza, ord. 24.03.2020.

Niente registro per il provvedimento di liquidazione delle spese dell’esecuzione. Agenzia delle Entrate Reggio Emilia 05.03.2018

La Direzione Provinciale di Reggio Emilia, a seguito di ricorso-reclamo ex art. 17-bis d.lgs. n. 546/1992, ha accolto integralmente ed ha provveduto ad annullare la liquidazione dell’imposta di registro effettuata sul provvedimento ex art. 611 cod. proc. civ. di liquidazione delle spese del procedimento esecutivo (nella fattispecie, si trattava di esecuzione per rilascio di immobile).

In accoglimento del ricorso promosso dal contribuente, l’Ufficio ha ritenuto che:

  • nessuna norma del Testo Unico dell’imposta di registro prevede la tassazione dei provvedimenti di liquidazione delle spese legali, che devono quindi ritenersi esclusi dal novero degli atti assoggettabili all’imposta, stante il disposto dell’art. 2, parte terza della Tariffa;
  • il provvedimento di liquidazione delle spese ha natura ancillare rispetto al provvedimento principale, emesso in esito ad un procedimento giurisdizionale, anche nell’ipotesi (come quella del caso in esame) in cui la liquidazione venga chiesta con separata istanza, come espressamente richiesto dalla legge, ai sensi dell’art. 611 c.p.c.;
  • l’atto impugnato in motivazione richiama una fattispecie impositiva (combinato disposto degli artt. 8 comma 1, lett. a) e 6 della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 1986 n. 131) non coerente con il caso di specie, tale da rendere il suddetto avviso di liquidazione privo di adeguata e congrua motivazione.

Il ricorso ed il conseguente provvedimento di annullamento sono liberamente consultabili qui: Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Reggio Emilia 5 marzo 2018.