Le anticipazioni del creditore procedente ed i compensi legali sono prededotti dal ricavato della vendita da rimettere alla liquidazione ex art. 14-ter l. n. 3/2012. Trib. Reggio Emilia ord. 10.03.2021 dott.ssa Sommariva

Nel caso di specie, il creditore procedente, a seguito del provvedimento del G.E. di sospensione della procedura esecutiva in ragione della disposta non prosecuzione delle azioni esecutive da parte del Giudice della liquidazione del patrimonio del debitore esecutato, intervenuto successivamente all’aggiudicazione ed al pagamento del saldo prezzo dell’immobile staggito, aveva richiesto che – così come le somme corrisposte al custode ed al delegato alla vendita – anche le somme anticipate dallo stesso ed i compensi maturati per l’espropriazione promossa fossero (liquidati e) distribuiti in seno all’esecuzione e che, pertanto, soltanto il residuo fosse riversato a favore del procedimento di liquidazione del patrimonio.

In senso analogo, si segnalano Trib. Modena, ord. 01.6.2017 e Trib. Vicenza, ord. 24.03.2020.

Niente privilegio ex art. 2751-bis cod. civ. ad amministratori e liquidatori. Cass. Civ., Sez. I, 07.03.2018, n. 5489, est. Terrusi

Il compenso dovuto all’amministratore della società non gode del privilegio ex art. 2751-bis n. 2 cod. civ. e così anche quello dovuto al liquidatore: il loro rapporto con la società, infatti, non è assimilabile a quello derivante dal contratto d’opera; sotto altro profilo, non è differenziabile la posizione del liquidatore da quella dell’amministratore: anche il primo svolge un’attività di gestione, sebbene liquidatoria, riferibile all’intera organizzazione dell’impresa (da ilcaso.it).

Cass. Civ., Sez. I, 07.03.2018, n. 5489, est. Terrusi.