Niente privilegio ex art. 2751-bis cod. civ. ad amministratori e liquidatori. Cass. Civ., Sez. I, 07.03.2018, n. 5489, est. Terrusi

Il compenso dovuto all’amministratore della società non gode del privilegio ex art. 2751-bis n. 2 cod. civ. e così anche quello dovuto al liquidatore: il loro rapporto con la società, infatti, non è assimilabile a quello derivante dal contratto d’opera; sotto altro profilo, non è differenziabile la posizione del liquidatore da quella dell’amministratore: anche il primo svolge un’attività di gestione, sebbene liquidatoria, riferibile all’intera organizzazione dell’impresa (da ilcaso.it).

Cass. Civ., Sez. I, 07.03.2018, n. 5489, est. Terrusi.

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