Interruzione automatica della causa in caso di fallimento di una delle parti. Trib. Reggio Emilia, decreto 21.06.2016

In caso di fallimento di una delle parti, il Giudice dichiara l’interruzione della causa ex officio non appena ne abbia conoscenza; infatti, ai sensi dell’art. 43 comma 3 l.f., l’apertura del fallimento determina l’interruzione automatica del processo, senza che trovi applicazione l’art. 300 cod. proc. civ. (fattispecie relativa a dichiarazione intervenuta dopo che la controversia era stata trattenuta in decisione e nelle more del deposito degli scritti difensivi conclusivi).

Trib. Reggio Emilia, dec. 21.06.2016, dott.ssa La Nave.

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