In caso di fallimento di una delle parti, il Giudice dichiara l’interruzione della causa ex officio non appena ne abbia conoscenza; infatti, ai sensi dell’art. 43 comma 3 l.f., l’apertura del fallimento determina l’interruzione automatica del processo, senza che trovi applicazione l’art. 300 cod. proc. civ. (fattispecie relativa a dichiarazione intervenuta dopo che la controversia era stata trattenuta in decisione e nelle more del deposito degli scritti difensivi conclusivi).