In tema di c.d. favoreggiamento dell’immigrazione clandestina (art. 12 comma 5 d.lgs. n. 286/1998), il presupposto per la cautela reale preventiva sull’immobile ove si ritiene trovino alloggio le persone irregolari è costituito non dalla gravità indiziaria, bensì dalla astratta configurabilità del reato, vale a dire dal fatto che l’ipotesi accusatoria, indipendentemente dalla comparazione con altre ipotesi concorrenti, trovi in ogni caso un qualche sostegno negli atti di indagine.
A fronte delle sole dichiarazione degli immigrati privi di permesso di soggiorno, i quali avevano riferito di essere ospitati a titolo gratuito nell’immobile oggetto di sequestro, il Tribunale di Reggio Emilia, in funziona di giudice del riesame reale, ha annullato il sequestro preventivo.
Il testo dell’ordinanza 03.03.2020 del Tribunale di Reggio Emilia è scaricabile qui.