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Improcedibile la opposizione a decreto ingiuntivo, se la mediazione è stata promossa innanzi ad un organismo di mediazione non competente. Trib. Reggio Emilia sent. 27.03.2017 n. 329 dott.ssa Boiardi.

Il Tribunale di Reggio Emilia si pronuncia sul promovimento del procedimento di mediazione avanti un Organismo territorialmente non competente; in particolare, vertendosi in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, l’opponente, dopo la pronuncia del provvedimento ex art. 649 cod. proc. civ., aveva promosso il procedimento di mediazione avanti un Organismo di mediazione non avente sede presso il circondario del Tribunale della causa e non aveva partecipato all’altro procedimento di mediazione, promosso dalla parte opposta, e radicato presso un organismo territorialmente competente. Il Tribunale di Reggio Emilia ha considerato la mancata partecipazione al secondo procedimento unitamente all’instaurazione del procedimento avanti un Organismo incompetente quale mancata comparizione al procedimento di mediazione, dichiarando l’improcedibilità dell’opposizione, con conseguente definitività del decreto opposto.

Trib. Reggio Emilia, sent. 27.03.2017, dott.ssa Boiardi.

* * *

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Reggio nell’Emilia
SEZIONE SECONDA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Simona Boiardi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la

seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. XXXX/20XX promossa da:

XXXX SRL (C.F. ), con il patrocinio dell’avv. YYY e dell’avv. ZZZ (XXXXXXXXXXXXX) VIA XXXXXXXXXXXX elettivamente domiciliato in VIA XXXXXXXXXXX presso il difensore avv. YYY

ATTRICE OPPONENTE

contro

YYYY spa (C.F. ), con il patrocinio dell’avv. XXX elettivamente domiciliata in VIA XXXXXXXXXXXXXXXX presso il difensore avv. XXX

CONVENUTA OPPOSTA

Oggetto: Contratti Bancari
Conclusioni come in atti
COINCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo parte opponente conveniva in giudizio YYYY spa chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo n. XXXX/2015 Rg emesso dal Tribunale di Reggio Emilia con cui veniva ingiunto il pagamento in favore della banca opposta della somma capitale di euro 51.415,58 oltre agli interessi legali e spese di lite.
Si costituiva YYYY spa chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto.

All’udienza del 14 luglio 2016 veniva rigettata l’istanza di sospensione della p.e. proposta da parte opponente e il giudice assegnava alle parti termine di giorni 15 per la presentazione della domanda di mediazione.
Alla successiva udienza, del 26-1-2017 parte opposta ha documentato di avere attivato tempestivamente il procedimento di mediazione in Reggio Emilia (non partecipando a quello attivato da parte opposta presso l’organismo di mediazione di Taranto ritenuto incompetente) ma che alla mediazione presso l’organismo di mediazione di Reggio Emilia parte opponente non aveva partecipato. Il giudice rilevava d’ufficio la mancata partecipazione alla mediazione ai sensi dell’art. 5 D.Lgs. n. 28 del 2010 , e fissava udienza ex art.281 sexies c.p.c.

Si osserva che il novellato art. 4, comma I, del D.Lgs 28/2010 richiamato dal novellato art. 5 del D.Lgs 28/2010 prevede che la domanda di mediazione sia presentata presso un Organismo che si trovi nel circondario del Giudice territorialmente competente per la controversia.
L’Organismo di Mediazione competente è, quindi, quello che ha sede nel luogo del Giudice procedente (non era, peraltro, nel giudizio de quo in discussione la competenza del Tribunale di Reggio Emilia). Nel caso di specie, la domanda di mediazione è stata presentata da parte opponente in data 22.07.2016 innanzi all’Organismo di mediazione XXXXXXXX di Taranto, incompetente territorialmente poiché competente a decidere la causa civile di opposizione a decreto in oggetto è il Tribunale di Reggio Emilia.

Parte opposta in data 27.07.2016 ha attivato la procedura di mediazione presso l’Organismo di Mediazione ZZZZZ di Reggio Emilia ma parte opposta non vi ha partecipato come emerge dal verbale del 14-9-2016 pur a fronte di regolare convocazione.

L’opposizione è improcedibile.

E’ documentalmente provato (v. verbale di mancata comparizione del 14-9-2016) che, a seguito dell’invio d’ufficio in mediazione disposto ai sensi dell’art. 5 citato, e alla attivazione del relativo procedimento ad iniziativa di parte opposta parte opponente non si è presentata all’incontro rendendo di fatto impossibile esperire la mediazione.

L’art.5 D.Lgs. n. 28 del 2010 prevede che : “Chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto, assistito dall’avvocato, preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto ovvero i procedimenti previsti dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, e dai rispettivi regolamenti di attuazione ovvero il procedimento istituito in attuazione dell’articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie ivi regolate. L’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale

E’ pacifico che in tema di procedimento monitorio, se le parti non hanno esperito la mediazione disposta dal magistrato, il giudice deve dichiarare l’improcedibilità dell’opposizione a decreto ingiuntivo; e tale improcedibilità travolge non la domanda monitoria consacrata nel provvedimento ingiuntivo, ma l’opposizione a essa; l’inattività delle parti, infatti, dà luogo all’estinzione del processo che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo produce gli stessi effetti dell’estinzione del giudizio di impugnazione, facendo acquisire in tal modo al decreto ingiuntivo opposto l’incontrovertibilità tipica del giudicato (cfr. Tribunale Firenze, sez. III, 30/10/2014); sul punto la Suprema Corte di Cassazione (cfr. Cassazione Civile 3 dicembre 2015 n. 24629) ha stabilito che “la norma (art. 5 D.Lvo 28/2010) è stata costruita in funzione deflattiva e, pertanto, va interpretata alla luce del principio costituzionale del ragionevole processo e, dunque, dell’efficienza processuale. In questa prospettiva la norma, attraverso il meccanismo della mediazione obbligatoria, mira – per così dire – a rendere il processo la extrema ratio: cioè l’ultima possibilità dopo che le altre possibilità sono risultate precluse.

Quindi l’onere di esperire il tentativo di mediazione deve allocarsi presso la parte che ha interesse al processo e ha il potere di iniziare il processo.
Nel procedimento per decreto ingiuntivo cui segue l’opposizione, la difficoltà di individuare il portatore dell’onere deriva dal fatto che si verifica una inversione logica tra rapporto sostanziale e rapporto processuale, nel senso che il creditore del rapporto sostanziale diventa l’opposto nel giudizio di opposizione.

Questo può portare ad un errato automatismo logico per cui si individua nel titolare del rapporto sostanziale (che normalmente è l’attore nel rapporto processuale) la parte sulla quale grava l’onere. Ma in realtà – avendo come guida il criterio ermeneutico dell’interesse e del potere di introdurre il giudizio di cognizione – la soluzione deve essere quella opposta. Invero, attraverso il decreto ingiuntivo, l’attore ha scelto la linea deflattiva coerente con la logica dell’efficienza processuale e della ragionevole durata del processo.

È l’opponente che ha il potere e l’interesse ad introdurre il giudizio di merito, cioè la soluzione più dispendiosa, osteggiata dal legislatore.
È dunque sull’opponente che deve gravare l’onere della mediazione obbligatoria perché è l’opponente che intende precludere la via breve per percorrere la via lunga.

La diversa soluzione sarebbe palesemente irrazionale perché premierebbe la passività dell’opponente e accrescerebbe gli oneri della parte creditrice.

Del resto, non si vede a quale logica di efficienza risponda una interpretazione che accolli al creditore del decreto ingiuntivo l’onere di effettuare il tentativo di mediazione quando ancora non si sa se ci sarà opposizione allo stesso decreto ingiuntivo. È, dunque, l’opponente ad avere interesse ad avviare il procedimento di mediazione pena il consolidamento degli effetti del decreto ingiuntivo ex art. 653 c.p.c.. Soltanto quando l’opposizione sarà dichiarata procedibile riprenderanno le normali posizioni delle parti: opponente convenuto sostanziale, opposto – attore sostanziale.

Ma nella fase precedente sarà il solo opponente, quale unico interessato, ad avere l’onere di introdurre il procedimento di mediazione; diversamente, l’opposizione sarà improcedibile”.

Ciò premesso occorre valutare se, in concreto, possa ritenersi assolta la condizione di procedibilità dell’opposizione se, attivato il procedimento di mediazione su iniziativa di parte opposta, parte opponente non vi abbia partecipato.

L’art. 5 comma II bis del dlgs n.28/2010 statuisce che: “la condizione di procedibilità della domanda giudiziale si considera avverata se il primo incontro innanzi al mediatore si conclude senza accordo”. E’ evidente che può esservi “incontro” solo se sono presenti tutte le parti ed è sicuramente onere della parte che ha interesse ad assolvere la condizione di procedibilità di partecipare agli incontri avanti al mediatore.

Non vi è dubbio, peraltro, che (così come evidenziato dalla pronuncia del Tribunale di Firenze del 21 aprile 2015) “esperire una procedura non equivale ad avviarla, bensì a compiere tutto quanto necessario perché la stessa raggiunga il suo sito fisiologico, che nel caso della mediazione coincide, quantomeno, con il primo incontro avanti al mediatore e, se anche l’altra parte compare, con l’avvio dell’effettiva attività mediatoria”.

Questo giudice condivide, peraltro, le argomentazioni di quella giurisprudenza di merito (Trib. Firenze 24-3-2016 n.1178 e Trib. Firenze 19-3-2014) che escludono che il disposto di cui all’art. 8, comma IV bis del D. Lgs. citato, secondo cui “dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell’art. 116, II co., c.p.c.. Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall’art. 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio ” sia indice della volontà legislativa di comminare sanzioni diverse dalla improcedibilità alla parte che non compaia.

E’ vero che, ad una prima lettura, tale disposizione sembrerebbe escludere che alla mancata partecipazione di una parte al procedimento possa seguire la sanzione della improcedibilità.
Le conseguenze sarebbero, infatti, solo quelle previste da tale norma, con riflessi quindi sfavorevoli sotto il profilo probatorio (ex art. 116 c.p.c.) e con applicazione della sanzione pecuniaria (in questo senso, recentemente, Trib. Taranto ord. 16.4.2015).

La giurisprudenza di merito (Trib. Firenze 24-3-2016 n.1178) ha evidenziato come tale disposizione, alla luce della ratio della sanzione della improcedibilità e della efficacia deflattiva dell’istituto, va invece letta nel senso che essa sia applicabile esclusivamente nei confronti della parte che non è onerata ex lege, sotto comminatoria di improcedibilità, all’esperimento della mediazione.

Tale giurisprudenza ha sottolineato che: “La logica dell’istituto è, chiaramente, nel senso di onerare chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero proporre appello, non solo di promuovere la mediazione, ma anche di partecipare al relativo procedimento al fine di rendere possibile un accordo tra le parti in quella sede.

In caso di mancata partecipazione alla mediazione della parte che ha l’onere di esperire il procedimento mediatorio non sarebbe ragionevole ritenere applicabili le sole sanzioni di cui all’art. 8 citato.
Si renderebbe cioè possibile alla parte onerata di assolvere alla condizione, assicurando la procedibilità della propria domanda, semplicemente attivando il procedimento e non mediante “l’esperimento” dello stesso”.

In conclusione va sanzionato con l’improcedibilità il comportamento della parte onerata ex lege che non compaia avanti al mediatore.
Per effetto di tale pronuncia di improcedibilità, resta assorbita ogni questione di merito.
Tenuto conto della novità della questione e del rilievo d’ufficio si compensano tra le parti le spese di lite

PQM

Il Tribunale Civile di Reggio Emilia in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Simona Boiardi
visto l’art. 281-sexies c.p.c.,
definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. XXXX/2016 ogni altra e diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

1) DICHIARA improcedibile l’opposizione e per l’effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto n. XXXX/2015;

2) Compensa interamente tra le parti le spese di lite

Reggio Emilia il 27-3-2017

Il Giudice

(dott.ssa Simona Boiardi)

 

Pubblicato il DM sulle condizioni e massimali delle polizze per la responsabilità civile e degli infortuni degli avvocati

Pubblicato, in G.U. Serie Generale n. 238 del giorno 11.10.2016, il decreto del Ministero della Giustizia del 22.09.2016, recante le “Condizioni essenziali e massimali minimi delle polizze assicurative a copertura della responsabilità civile e degli infortuni derivanti dall’esercizio della professione di avvocato”.

Qui il testo integrale del decreto ministeriale.

Compensazione dei debiti fiscali con i crediti del patrocinio a spese dello Stato – Circolare del Ministero della Giustizia 03.10.2016

3 ottobre 2016

Dipartimento per gli affari di giustizia
Direzione generale della giustizia civile
Ufficio I – Affari civili interni

Ai sig.ri Presidenti di Corte d’appello
ai sig.ri Procuratori generali presso le Corti d’appello
ai sig.ri Presidenti di Tribunale
ai sig.ri Procuratori della Repubblica presso i Tribunali
al sig. Presidente del Consiglio nazionale forense
LORO SEDI

E, p.c., al sig. Capo di Gabinetto
al sig. Capo del Dipartimento
al sig. Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati
al sig. Direttore generale del bilancio e della contabilità
SEDE

E, p.c., al Dipartimento delle finanze –
Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale
ROMA

Oggetto: d.m. 15 luglio 2016 – Compensazione dei debiti fiscali con i crediti per spese, diritti e onorari spettanti agli avvocati del patrocinio a spese dello Stato.
Rif. prot. GAB n. 32125.U e DAG n. 143646.E del 3.8.2016.

Come è noto, con il decreto in oggetto è stata prevista, in attuazione delle disposizioni di cui all’art. 1, commi 778-780 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la possibilità per “gli avvocati che vantano crediti per spese, diritti e onorari di avvocato, sorti ai sensi degli articoli 82 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in qualsiasi data maturati e non ancora saldati, per i quali non è stata proposta opposizione ai sensi dell’art. 170 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002”, di “compensare detti crediti con quanto da essi dovuto per ogni imposta e tassa, compresa l’imposta sul valore aggiunto (IVA), nonché procedere al pagamento dei contributi previdenziali per i dipendenti mediante cessione, anche parziale, dei crediti stessi” (art. 1).

Come chiarito dal successivo art. 3, commi 2 e 3, i crediti da portare in compensazione “devono essere liquidati dall’autorità giudiziaria con decreto di pagamento a norma dell’art. 82 del testo unico” (non oggetto di opposizione), e “non devono risultare pagati, neanche parzialmente”.

Per gli stessi inoltre, a norma dei commi 4, 5 e 7, deve essere stata emessa “fattura elettronica … ovvero fattura cartacea registrata sulla piattaforma elettronica di certificazione” dei crediti (PCC), attraverso la quale “il creditore deve esercitare l’opzione di utilizzare il credito in compensazione” (per l’intero importo della fattura) e autocertificare, sotto la propria responsabilità, “la sussistenza dei requisiti di cui ai commi 2 e 3”.
A norma del comma 6, infine, “per l’anno 2016, l’opzione di cui al comma 5 può essere esercitata dal 17 ottobre al 30 novembre”, mentre a regime, “a decorrere dall’anno 2017, la medesima opzione può essere esercitata dal 1° marzo al 30 aprile di ciascun anno”.

La selezione dei crediti ammessi alla procedura di compensazione avviene attraverso la citata piattaforma elettronica di certificazione (art. 4), la quale in sintesi:

seleziona, “fino a concorrenza delle risorse annualmente stanziate dall’art. 1, comma 779, della legge”, le fatture per le quali è stata esercitata l’opzione e resa la dichiarazione di cui all’art. 3, comma 5, per l’ammissione alla procedura di compensazione (ferma restando la possibilità per l’avvocato, in caso di esclusione, di esercitare l’opzione e rendere la dichiarazione di cui all’art. 3, comma 5, negli anni successivi);
comunica ai creditori, per ciascuna fattura, l’ammissione alla procedura di compensazione attraverso la piattaforma;
trasmette all’Agenzia delle entrate, entro cinque giorni dalla scadenza del termine per l’esercizio dell’opzione, “l’elenco dei crediti ammessi alla procedura di compensazione, con il codice fiscale del relativo creditore e l’importo utilizzabile in compensazione”.

Tanto premesso, all’esito delle opportune interlocuzioni interne nonché tenuto conto di quanto concordato con il Dipartimento delle finanze – alle cui dettagliate istruzioni, reperibili sul sito internet della piattaforma di certificazione dei crediti, si fa comunque espresso rimando – appare in questa sede opportuno evidenziare quanto segue:

la piattaforma di certificazione dei crediti (PCC) è reperibile al seguente indirizzo web: http://certificazionecrediti.mef.gov.it/CertificazioneCredito/home.xhtml;
per esercitare l’opzione di compensazione, l’avvocato deve essere registrato nella piattaforma quale “libero professionista”, accedere alla stessa con le proprie credenziali e seguire il percorso menù utilità > modifica dati utente, inserendo in tale pagina i dati della sezione dichiarazione iscrizione all’Albo degli Avvocati;
poiché non tutti gli avvocati sono registrati nella piattaforma, è opportuno che ogni Ufficio giudiziario provveda a registrarvi un funzionario al fine di attivare la procedura di preregistrazione degli stessi, previo riconoscimento de visu e controllo della documentazione: all’esito di tale operazione, gli avvocati dovranno poi autonomamente perfezionare la propria registrazione seguendo le istruzioni che riceveranno via PEC dal sistema;
quanto alla registrazione degli Uffici giudiziari che ricevono fatture per spese di giustizia sulla piattaforma (tranne quelli del giudice di pace di Borgo Valsugana, Cavalese, Cles, Egna, Merano, Tione di Trento e Trento), si precisa che la stessa è già stata effettuata dal sistema mediante l’identificazione con il nome dell’ufficio seguito dalla dicitura “SPESE DI GIUSTIZIA” (e quindi: Ministero della giustizia – Tribunale (Giudice unico di primo grado di…) – SPESE DI GIUSTIZIA), senza che ciò comporti, per gli uffici che non siano già registrati quali funzionari delegati alle spese di giustizia, l’attribuzione di poteri di certificazione dei crediti;
le dichiarazioni di responsabilità previste dall’art. 3 del decreto in oggetto possono essere sottoscritte dall’avvocato unicamente mediante un certificato di firma digitale in corso di validità (comunicato all’interno della piattaforma mediante la funzione utilità > tipo di firma);
le uniche fatture per le quali l’avvocato può esercitare l’opzione di compensazione sono quelle presenti sulla piattaforma di certificazione dei crediti; mentre però le fatture elettroniche vengono trasmesse alla piattaforma tramite il sistema di interscambio (SDI) e sono automaticamente associate ai codici fiscali dei creditori registrati nella piattaforma medesima, le fatture cartacee, ove non presenti, devono essere immesse specificatamente a cura del creditore (seguendo le istruzioni reperibili in raccolta guide utente creditore, al paragrafo 6 dedicato alle modalità di trasmissione dei dati): essendo le funzionalità per l’invio delle fatture nella piattaforma già disponibili, si raccomanda di procedere al loro inserimento (ove non già presenti) fin da subito, appena terminate le procedure di accreditamento;
al momento dell’inserimento della richiesta di compensazione, la piattaforma richiederà all’avvocato il numero del provvedimento di liquidazione attribuito dal SIAMM;
poiché il decreto in esame disciplina “le modalità con le quali … gli avvocati che vantano crediti per spese, diritti e onorari di avvocato, sorti ai sensi degli articoli 82 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, … possono compensare detti crediti con quanto da essi dovuto per ogni imposta e tassa …” (art. 1), non può essere esercitata l’opzione di compensazione per le fatture intestate a studi associati, avendo il credito maturato dall’avvocato a seguito della nomina da parte di un soggetto ammesso al gratuito patrocinio (ex art. 80 d.P.R. n. 115/2002) natura individuale;
le funzionalità che consentono la selezione delle fatture per le quali si richiede la compensazione e la sottoscrizione delle dichiarazioni previste dal citato art. 3 saranno, invece, disponibili unicamente nel periodo dal 17 ottobre al 30 novembre 2016;
successivamente al 30 novembre, la piattaforma elaborerà l’elenco dei crediti ammessi in compensazione secondo i criteri stabiliti nel decreto e ne invierà il dettaglio a ciascun avvocato per le fatture di propria competenza: tali crediti potranno essere utilizzati in compensazione nei modi e nei tempi stabiliti dal decreto stesso;
gli Uffici giudiziari, prima dell’elaborazione di tale elenco, riceveranno via PEC un elenco di tutte le fatture per le quali ogni singolo avvocato ha esercitato l’opzione di compensazione: ciò consentirà di verificare i dati inseriti ed eventualmente registrare informazioni utili ad escludere le fatture che non possano essere utilizzate ai fini della compensazione (ad esempio perché non liquidate o già pagate);
gli stessi Uffici, dopo l’elaborazione del suddetto elenco, riceveranno, per ciascun avvocato, un elenco delle sole fatture relative ai crediti ammessi in compensazione, che, al fine di evitare un eventuale successivo pagamento, saranno automaticamente chiuse sia nella piattaforma di certificazione dei crediti che in SICOGE;
per ogni chiarimento o approfondimento sull’argomento, gli avvocati e gli Uffici giudiziari possono consultare le istruzioni reperibili sul sito internet della piattaforma di certificazione dei crediti ovvero contattare l’Help Desk al numero verde 800.971.701, specificando che l’oggetto della richiesta è “Compensazione crediti avvocati ex dm 15.7.2016”.
Si raccomanda alle SS.LL. di assicurare ampia diffusione della presente presso gli Uffici giudiziari di rispettiva competenza.

Il Presidente del Consiglio nazionale forense vorrà porre in essere ogni attività utile ad assicurare analoga diffusione presso tutti gli avvocati.

Si ringrazia per la preziosa collaborazione.

Roma, 3 ottobre 2016

IL DIRETTORE GENERALE
Michele Forziati

Decreto CICR n. 343 del 3 agosto 2016 – Anatocismo. Disposizioni attuative art. 120 TUB

Di seguito il testo, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, del decreto del C.I.C.R. di attuazione dell’art. 120 del Testo Unico bancario (T.U.B.), come sostituito dall’articolo 17-bis D.L. 14 febbraio 2016, n. 18, convertito in l. 8 aprile 2016, n. 49.

Qui è possibile, invece, scaricare la copia del decreto medesimo.


Segreteria del Comitato Interministeriale per il Credito ed il RisparmioDecreto_CICR_343_03agosto2016

Il Ministro dell’Economia e delle Finanze

Presidente del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio

N. 343

VISTO l’articolo 120, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario – TUB), come modificato dall’articolo 17-bis, del decreto legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito nella legge 8 aprile 2016, n. 49, che attribuisce al CICR il potere di stabilire modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria;

VISTO l’articolo 114-quinquies.3 del TUB, che prevede l’applicabilità agli istituti di mo­neta elettronica delle norme contenute nel Titolo VI del medesimo TUB;

VISTO l’articolo 114-undecies del Testo Unico Bancario, che prevede l’applicabilità agli istituti di pagamento delle norme contenute nel Titolo VI del medesimo TUB;

VISTO l’articolo 115, comma 1, del TUB, che stabilisce che le norme in materia di traspa­renza delle condizioni contrattuali nelle operazioni e servizi bancari e finanziari, contenute nel Ca­po I del Titolo VI del medesimo TUB, si applicano alle attività svolte nel territorio della Repubbli­ca dalle banche e dagli intermediari finanziari;

VISTO l’articolo 119, comma 1, del TUB, che attribuisce al CICR il compito di indicare il contenuto e la modalità delle comunicazioni relative allo svolgimento del rapporto che, ai sensi del medesimo comma, i soggetti di cui all’articolo 115 del TUB devono fornire al cliente nei contratti di durata;

VISTO l’articolo 127, comma 3, del TUB, che prevede che le deliberazioni di competenza del CICR previste nel Titolo VI del medesimo Testo Unico siano assunte su proposta della Banca d’Italia, d’intesa con la Consob;

VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 30 giugno 2012, n. 644, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 luglio 2012, n. 155, recante Disciplina della remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti in attuazione dell’articolo 117-bis del Testo unico bancario;

SU PROPOSTA formulata dalla Banca d’Italia, d’intesa con la Consob;

RITENUTA l’urgenza di provvedere, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3, comma 2, del TUB;

DECRETA

Art. 1
(Definizioni)

1. Ai fini del presente provvedimento si definisce:
– “cliente”, qualsiasi soggetto che ha in essere un rapporto contrattuale con un intermediario. Non sono clienti le banche, le società finanziarie, gli istituti di moneta elettronica, gli istitu­ti di pagamento, le imprese di assicurazione, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, i fondi di investimento alternativi, le società di ge­stione del risparmio, le società di gestione accentrata di strumenti finanziari, i fondi pen­sione, Poste Italiane s.p.a., la Cassa depositi e prestiti e ogni altro soggetto che svolge attività di intermediazione finanziaria. Non si considerano clienti nemmeno le società aventi natura finanziaria controllanti, controllate o sottoposte al comune controllo dei soggetti so­pra indicati;
– “intermediario”, le banche, gli intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del TUB e gli altri soggetti abilitati a erogare a titolo professionale fmanziamenti ai quali si applica il tito­lo VI del TUB;
– “conto di pagamento”, il conto come definito all’articolo 1, comma 1, lettera I), del decreto legislativo 27 gennaio 2010 , n. 11.

Art. 2
(Scopo e ambito di applicazione)

1. Il presente decreto attua l’articolo 120, comma 2, del TUB e si applica alle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito tra intermediari e clienti disciplinate ai sensi del titolo VI del TUB.
2. La produzione di interessi nelle operazioni di cui al comma I è regolata secondo le modalità e i criteri indicati negli articoli 3 e 4.
3. L’imputazione dei pagamenti è regolata in conformità dell’articolo 1194 del codice civile.

Art. 3
(Regime degli interessi)

1. Nelle operazioni indicate dall’articolo 2, comma 1, ivi compresi i finanziamenti a valere su carte di credito, gli interessi debitori maturati non possono produrre interessi, salvo quelli di mora.
2. Agli interessi moratori si applicano le disposizioni del codice civile.
3. Nei rapporti di conto corrente o di conto di pagamento è assicurata la stessa periodicità, comun­que non inferiore a un anno, nel conteggio degli interessi creditori e debitori. Gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, comunque, al termine del rapporto per cui sono dovu­ti; per i contratti stipulati nel corso dell’anno, il conteggio è effettuato il 31 dicembre.

Art. 4
(Interessi maturati in relazione alle aperture di credito regolate in conto corrente e conto di pagamento e agli sconfinamenti)

1. Il presente articolo si applica:
a) alle aperture di credito regolate in conto corrente di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 30 giugno 2012, n. 644, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 luglio 2012, n. 155, e a quelle regolate in conto di pagamento anche quando la disponibilità sul conto, nella forma di cui all’articolo 1842 del codice civi­le, sia generata da operazioni di anticipo su crediti e documenti;
b) agli sconfinamenti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b), c) e d), del medesimo decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 30 giugno 2012, n. 644, quali definiti dall’articolo 1, comma 1, lettera d), del decreto anzidetto.
2. Ai contratti di apertura di credito che vengono stipulati e si esauriscono nel corso di uno stesso anno solare si applica il solo comma 7.
3. Gli interessi debitori maturati sono contabilizzati separatamente rispetto alla sorte capitale. Il saldo periodico della sorte capitale produce interessi nel rispetto di quanto stabilito dal presente ar­ticolo.
4. Gli interessi debitori divengono esigibili il 10 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono maturati. Al cliente deve comunque essere assicurato un periodo di trenta giorni dal ricevimento delle comunicazioni previste ai sensi dell’articolo 119 o 126-quater, comma 1, lettera b), del TUB prima che gli interessi maturati divengano esigibili. Il contratto può prevedere termini diversi, se a favore del cliente.
5. Ai sensi dell’articolo 120, comma 2, lettera b), del TUB, il cliente può autorizzare, anche preven­tivamente, l’addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili; in que­sto caso la somma addebitata è considerata sorte capitale; l’autorizzazione è revocabile in ogni momento, purché prima che l’addebito abbia avuto luogo.
6. Il contratto può stabilire che, dal momento in cui gli interessi sono esigibili, i fondi accreditati sul conto dell’intermediario e destinati ad affluire sul conto del cliente sul quale è regolato il finan­ziamento siano impiegati per estinguere il debito da interessi.
7. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 2, comma 3, in caso di chiusura definitiva del rap­porto, gli interessi sono immediatamente esigibili. Il saldo relativo alla sorte capitale può produrre interessi, secondo quanto previsto dal contratto; quanto dovuto a titolo di interessi non produce ul­teriori interessi.

Art. 5
(Disposizioni finali)

1. Gli intermediari applicano il presente decreto, al più tardi, agli interessi maturati a partire dal 10 ottobre 2016.
2. I contratti in corso sono adeguati con l’introduzione di clausole conformi all’articolo 120, comma 2, del TUB e al presente decreto, ai sensi degli articoli 118 e 126-sexies del TUB. L’adeguamento costituisce giustificato motivo ai sensi dell’articolo 118 del TUB. Sulla clausola contenente l’autorizzazione prevista dall’articolo 4, comma 6, deve essere acquisito il consenso espresso del cliente, secondo quanto previsto dall’articolo 117, comma 1, del TUB. Per i contratti che non pre­vedono l’applicazione degli articoli 118 e 126-sexies del TUB, gli intermediari propongono al cliente l’adeguamento del contratto entro il 30 settembre 2016.
3. Ai sensi dell’art. 127, comma 1, del TUB, le previsioni del presente decreto sono derogabili solo in senso più favorevole al cliente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, addì -3 AGO 2016                                                 IL MINISTRO

Legge n. 153/2016 – Norme per il contrasto al terrorismo (modifiche anche al codice penale in vigore dal 24.08.2016)

Legge 28 luglio 2016, n. 153 (in G.U. n. 185 del 09.08.2016 – Suppl. Ordinario n. 31 )

 

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga

la seguente legge:

Art. 1
Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica e’ autorizzato a ratificare:
a) la Convenzione del Consiglio d’Europa per la prevenzione del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005;
b) la Convenzione internazionale per la soppressione di atti di terrorismo nucleare, fatta a New York il 14 settembre 2005;
c) il Protocollo di Emendamento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatto a Strasburgo il 15 maggio 2003;
d) la Convenzione del Consiglio d’Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005;
e) il Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d’Europa per la prevenzione del terrorismo, fatto a Riga il 22 ottobre 2015.

Art. 2
Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione e’ data alla Convenzione del Consiglio d’Europa per la prevenzione del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005, alla Convenzione internazionale per la soppressione di atti di terrorismo nucleare, fatta a New York il 14 settembre 2005, al Protocollo di Emendamento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatto a Strasburgo il 15 maggio 2003, alla Convenzione del Consiglio d’Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005, e al Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d’Europa per la prevenzione del terrorismo, fatto a Riga il 22 ottobre 2015.

Art. 3
Definizioni

1. Ai fini della presente legge, si intendono:
a) per «materia radioattiva»: le materie nucleari e altre sostanze radioattive contenenti nuclidi che sono caratterizzati da disintegrazione spontanea, con contestuale emissione di uno o più tipi di radiazione ionizzante come particelle alfa, beta, neutroni o raggi gamma, e che, per le loro proprietà radiologiche o fissili, possono causare la morte, gravi lesioni alle persone o danni rilevanti a beni o all’ambiente;
b) per «materie nucleari»: il plutonio, eccetto quello con una concentrazione isotopica superiore all’80 per cento nel plutonio 238, l’uranio 233, l’uranio arricchito negli isotopi 235 o 233, l’uranio contenente una miscela di isotopi come si manifesta in natura in forma diversa da quella di minerale o residuo di minerale, ovvero ogni materiale contenente una o più delle suddette categorie;
c) per «uranio arricchito negli isotopi 235 o 233»: l’uranio contenente l’isotopo 235 o 233 o entrambi in una quantità tale che il rapporto di quantita’ della somma di questi isotopi con l’isotopo 238 è maggiore del rapporto dell’isotopo 235 rispetto all’isotopo 238 che si manifesta in natura;
d) per «impianto nucleare»:
1) ogni reattore nucleare, inclusi i reattori installati in natanti, veicoli, aeromobili od oggetti spaziali da utilizzare come fonte di energia per la propulsione di tali natanti, veicoli, aeromobili od oggetti spaziali ovvero per ogni altro scopo;
2) ogni impianto o mezzo di trasporto utilizzato per la produzione, l’immagazzinamento, il trattamento o il trasporto di materia radioattiva;
e) per «ordigno nucleare»:
1) ogni congegno esplosivo nucleare;
2) ogni dispositivo a dispersione di materia radioattiva od ogni ordigno a emissione di radiazioni che, in ragione delle sue proprietà radiologiche, causa la morte, gravi lesioni personali o danni sostanziali a beni o all’ambiente;
f) per «ISIN»: l’Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione, di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45.

Art. 4
Modifiche al codice penale

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l’articolo 270-quinquies sono inseriti i seguenti:
«Art. 270-quinquies.1 (Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo). – Chiunque, al di fuori dei casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater.1, raccoglie, eroga o mette a disposizione beni o denaro, in qualunque modo realizzati, destinati a essere in tutto o in parte utilizzati per il compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all’articolo 270-sexies è punito con la reclusione da sette a quindici anni, indipendentemente dall’effettivo utilizzo dei fondi per la commissione delle citate condotte.
Chiunque deposita o custodisce i beni o il denaro indicati al primo comma è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
Art. 270-quinquies.2 (Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro). – Chiunque sottrae, distrugge, disperde, sopprime o deteriora beni o denaro, sottoposti a sequestro per prevenire il finanziamento delle condotte con finalita’ di terrorismo di cui all’articolo 270-sexies, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 3.000 a euro 15.000»;
b) dopo l’articolo 270-sexies è inserito il seguente:
«Art. 270-septies (Confisca). – Nel caso di condanna o di applicazione della pena ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei delitti commessi con finalità di terrorismo di cui all’articolo 270-sexies è sempre disposta la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne costituiscono il prezzo, il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non e’ possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo, prodotto o profitto»;
c) dopo l’articolo 280-bis è inserito il seguente:
«Art. 280-ter. (Atti di terrorismo nucleare). – È punito con la reclusione non inferiore ad anni quindici chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all’articolo 270-sexies:
1) procura a sé o ad altri materia radioattiva;
2) crea un ordigno nucleare o ne viene altrimenti in possesso.
È punito con la reclusione non inferiore ad anni venti chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all’articolo 270-sexies:
1) utilizza materia radioattiva o un ordigno nucleare;
2) utilizza o danneggia un impianto nucleare in modo tale da rilasciare o con il concreto pericolo che rilasci materia radioattiva.
Le pene di cui al primo e al secondo comma si applicano altresì quando la condotta ivi descritta abbia ad oggetto materiali o aggressivi chimici o batteriologici».

Art. 5
Modifica al decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43

1. All’articolo 8, comma 2, lettera a), del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, dopo la parola: «270-quinquies,» è inserita la seguente: «270-quinquies.1,».

Art. 6
Punto di contatto ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 4, della
Convenzione internazionale per la soppressione di atti di
terrorismo nucleare

1. Il punto di contatto responsabile della trasmissione e della ricezione delle informazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 4, della Convenzione di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), della presente legge è il Ministero della giustizia.
2. Quando procede in ordine a taluno dei reati di cui all’articolo 280-ter del codice penale, introdotto dall’articolo 4 della presente legge, il pubblico ministero comunica immediatamente al Ministro della giustizia l’avvenuto esercizio dell’azione penale.
3. Il pubblico ministero comunica altresì immediatamente al Ministro della giustizia l’avvenuta esecuzione di un provvedimento che applica la misura della custodia cautelare in carcere o gli arresti domiciliari nei confronti di persone indagate in ordine a taluno dei reati di cui all’articolo 280-ter del codice penale, introdotto dall’articolo 4 della presente legge, allegando copia del relativo provvedimento.
4. Nei procedimenti in ordine a taluno dei reati di cui articolo 280-ter del codice penale, introdotto dall’articolo 4 della presente legge, l’autorità giudiziaria procedente comunica immediatamente al Ministro della giustizia il passaggio in giudicato della sentenza ovvero il deposito del decreto di archiviazione, allegando copia del relativo provvedimento. Da’ altresì immediata comunicazione al Ministro della giustizia del luogo dove i beni sono custoditi e delle modalità della loro conservazione, per le comunicazioni di cui all’articolo 18, paragrafo 6, della Convenzione di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), della presente legge.
5. Nei casi previsti dai commi 2, 3 e 4, primo periodo, il Ministro della giustizia comunica senza ritardo l’esercizio dell’azione penale, l’esito del procedimento ovvero l’adozione della misura cautelare agli Stati parte della Convenzione di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), interessati tramite il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. Nel caso di cui al comma 4, secondo periodo, il Ministro della giustizia informa senza ritardo il direttore generale dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica.

Art. 7
Provvedimenti conseguenti nel caso di sequestro e confisca ai sensi
dell’articolo 18 della Convenzione internazionale per la
soppressione di atti di terrorismo nucleare

1. L’autorità giudiziaria che dispone il sequestro di materia radioattiva o di un ordigno nucleare ovvero di un impianto nucleare, nei procedimenti relativi a taluno dei delitti di cui all’articolo 280-ter del codice penale, introdotto dall’articolo 4 della presente legge, ne da’ immediata comunicazione al prefetto territorialmente competente, il quale, informati i Ministri dell’interno, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute e la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della protezione civile, su parere dell’ISIN, adotta i provvedimenti adeguati per la loro messa in sicurezza. In caso di urgenza il prefetto può comunque adottare i provvedimenti necessari.
2. I beni sequestrati o confiscati sono conferiti all’Operatore nazionale o al Servizio integrato di cui al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, che provvede a gestirli sulla base delle indicazioni operative fornite dall’ISIN.
3. Nei casi in cui i beni mobili di cui al comma 1 devono essere restituiti a uno Stato parte della Convenzione di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), il Ministro dello sviluppo economico, sentito l’ISIN, vi provvede di concerto con i Ministri dell’interno, della giustizia e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, stipulando, se del caso, specifici accordi.

Art. 8

Introduzione dell’articolo 156-bis del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230

1. Dopo l’articolo 156 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, è inserito il seguente:
«Art. 156-bis (Specifiche disposizioni per particolari sostanze radioattive). – 1. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 5 della legge 28 aprile 2015, n. 58, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell’interno, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, della salute e delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta dell’Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN), anche ai fini della prevenzione di atti di terrorismo nucleare, sono stabilite le sostanze radioattive e le opportune misure di protezione delle stesse, da adottare nelle pratiche comportanti l’impiego di dette sostanze, tenendo conto delle raccomandazioni formulate dall’Agenzia internazionale per l’energia atomica».
2. Il decreto di cui all’articolo 156-bis del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 9

Autorità previste dalla Convenzione del Consiglio d’Europa sul
riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di
reato e sul finanziamento del terrorismo, nonché dal Protocollo
addizionale alla Convenzione del Consiglio d’Europa per la
prevenzione del terrorismo

1. Per Autorità di intelligence finanziaria ai sensi dell’articolo 12 della Convenzione di cui all’articolo 1, comma 1, lettera d), della presente legge si intende l’Unità di informazione finanziaria istituita dall’articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni.
2. Per Autorità centrale ai sensi dell’articolo 33 della Convenzione di cui al comma 1 si intende il Ministero dell’economia e delle finanze.
3. Il punto di contatto responsabile della trasmissione e della ricezione delle informazioni ai sensi dell’articolo 7 del Protocollo di cui all’articolo 1, comma 1, lettera e), e’ il Ministero dell’interno – Dipartimento della pubblica sicurezza. L’attività di cui al presente comma deve essere svolta con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 10
Clausola di invarianza finanziaria

1. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all’attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Alla copertura di eventuali spese straordinarie si provvede mediante appositi provvedimenti legislativi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 luglio 2016

MATTARELLA

Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri

Gentiloni Silveri, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Alfano, Ministro dell’interno

Orlando, Ministro della giustizia

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Update: depositate le motivazioni delle SS.UU. sulla mancata comparizione del querelante, previamente avvertito, e remissione tacita di querela

Depositate le motivazioni della pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (qui l’informazione provvisoria della decisione del 23.06.2016): “integra remissione tacita di querela la mancata comparizione alla udienza dibattimentale del querelante previamente ed espressamente avvertito dal giudice che l’eventuale sua assenza sarà interpretata come fatto incompatibile con la volontà di persistere nella querela” (SS.UU, 21.07.2016, n. 31668).

Il testo delle motivazioni è consultabile al seguente link:

http://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/31668_07_2016.pdf

Foro competente e fideiussore consumatore. Trib. Reggio Emilia sent. 23.02.2016 n. 178 dott.ssa Di Paolo

Interessante pronuncia del Tribunale di Reggio Emilia, in tema di applicabilità del foro inderogabile del consumatore al rapporto tra garante ed istituto di credito, di cui qui è possibile scaricare il testo integrale.

La definizione di «consumatore» di cui all’art. 2 lett. b) Direttiva 93/13/CEE del Consiglio del 05.04.1993 è applicabile anche a chi si sia obbligato a garantire le obbligazioni che una società commerciale o un professionista abbiano contratto nei confronti di una banca in forza di un contratto di credito; di conseguenza trova applicazione il c.d. Codice del Consumo, anche in punto di competenza territoriale inderogabile (da ilcaso.it).

Breaking news: SS.UU. mancata comparizione del querelante, previamente avvertito, e remissione tacita di querela

Configura remissione tacita di querela la mancata comparizione alla udienza dibattimentale, sia davanti al giudice di pace sia davanti al tribunale ordinario, del querelante previamente ed espressamente avvisato dal giudice che l’eventuale sua assenza sarà interpretata come fatto incompatibile con la volontà di persistere nella querela.

Maggiori informazioni in attesa del deposito delle motivazioni al seguente link: http://www.cortedicassazione.it/corte-di-cassazione/it/stampa.page?contentId=QSP18427