Le anticipazioni del creditore procedente ed i compensi legali sono prededotti dal ricavato della vendita da rimettere alla liquidazione ex art. 14-ter l. n. 3/2012. Trib. Reggio Emilia ord. 10.03.2021 dott.ssa Sommariva

Nel caso di specie, il creditore procedente, a seguito del provvedimento del G.E. di sospensione della procedura esecutiva in ragione della disposta non prosecuzione delle azioni esecutive da parte del Giudice della liquidazione del patrimonio del debitore esecutato, intervenuto successivamente all’aggiudicazione ed al pagamento del saldo prezzo dell’immobile staggito, aveva richiesto che – così come le somme corrisposte al custode ed al delegato alla vendita – anche le somme anticipate dallo stesso ed i compensi maturati per l’espropriazione promossa fossero (liquidati e) distribuiti in seno all’esecuzione e che, pertanto, soltanto il residuo fosse riversato a favore del procedimento di liquidazione del patrimonio.

In senso analogo, si segnalano Trib. Modena, ord. 01.6.2017 e Trib. Vicenza, ord. 24.03.2020.

Requisiti per il riconoscimento del privilegio cooperativo ex art. 2751-bis n. 5 cod. civ. Corte App. Bologna, 02.10.2019 n. 2715 dott. Guernelli

Ai fini del riconoscimento del privilegio cooperativo ex art. 2751-bis n. 5 cod. civ. non è necessario considerare anche la prevalenza del lavoro dei soci su tutti gli altri fattori produttivi (bastando la prevalenza del lavoro dei soci su quello dei non soci), non trattandosi di grandezze univoche, certe e comparabili, anche a seguito delle modifiche normative intervenute.

Di seguito le motivazioni della sentenza.

* * *

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D’APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Terza Civile

composta dai Giudici:
dott. Roberto Aponte – Presidente
dott. Pietro Guidotti – Consigliere
dott. Michele Guernelli – Consigliere rel. est.

pronuncia la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 3100/2017 del Ruolo Generale promossa da

CONSORZIO XXXX COOP. A R.L. IN LIQ. E C.P., avv.ti N. A. e S. T., appellante

nei confronti di

YYYY SOC. COOP. IN LIQ., avv. V. M., appellata

in punto a “Appello contro la sentenza 1499/2017 in data 13.7.2017 del Tribunale di Bologna” decisa sulle seguenti Conclusioni: come da verbale dell’udienza di p.c.

Concise ragioni di fatto e di diritto della decisione

1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale accoglieva la domanda di YYYY Soc. coop. in Liquidazione di accertamento della natura privilegiata ex art. 2751 bis n. 5 c.c. (privilegio cooperativo) del credito della stessa di € 583.907,58 imponibili (oltre IVA 4% in chirografo, totale € 607.263,88) oltre interessi commerciali, nei confronti del Consorzio XXXX Coop. a r.l. in Liquidazione e Concordato Preventivo, derivante da fornitura di serramenti per infissi fra il 2007 e il 2010.
Il Tribunale riteneva pacifica la produzione dei beni venduti da parte dell’attrice, la sua natura di cooperativa di produzione e lavoro a mutualità prevalente, e dimostrata e non contestata la prevalenza del lavoro dei soci su quello dei dipendenti non soci.
Riteneva sufficiente quest’ultimo requisito secondo la giurisprudenza dominante, ampiamente citata, senza necessità di stabilire la natura interpretativa-retroattiva o meno dell’art. 82 c. 3 bis d.l. 21.6.2013 n. 68 (conv. L. 98/2013: sul riconoscimento del privilegio in caso di richiesta e superamento della revisione ex d.leg. 220/2002), che peraltro incidentalmente affermava.
2.1.1. Il Consorzio XXXX appella, e insiste per la necessità che ai fini del privilegio, riferito alle norme vigenti all’epoca delle forniture, fosse necessaria la prevalenza del lavoro dei soci su tutti gli altri fattori produttivi, quindi anche del capitale, e non solo sul lavoro dei non soci. Cita giurisprudenza di merito.
Non si poteva secondo l’appellante fare riferimento alle modifiche dell’art. 2751 bis n. 5 introdotte dal d.l. 5/2012 sulla definizione dell’impresa artigiana, non retroattiva ex Cass. SS.UU. 5685/2015; parametro esclusivo rimanendo quindi l’art. 2083 c.c. ratione temporis ed essendo incostituzionale una diversa interpretazione.
Riporta dati di bilancio della controparte.
2.12. Censura inoltre l’affermata applicabilità retroattiva dell’art. 82 c. 3 bis d.l. 21.6.2013 n. 68 (conv. L. 98/2013), non trattandosi di regola inerente solo il sistema probatorio, ma dettante un nuovo presupposto per il riconoscimento dei privilegi.
Mancava comunque la prova della correlazione fra il lavoro dei soci e il prodotto fornito.
2.2. Col secondo motivo si censura il riconoscimento degli interessi commerciali, esclusi nelle procedure concorsuali ex art. 2 c. 1 d.leg. 231/2002, e comunque non dovuti dopo la domanda di concordato ex art. 169 l.f.
3.1. YYYY resiste, richiamando l’orientamento giurisprudenziale meno restrittivo, anche anteriore al 2012 e di merito, e l’art. 2513 c.c. introdotto nel 2004, nonché l’art. 2511 c.c. modificato nel 2009; ritiene infine applicabile l’art. 82 c. 3 bis d.l. 21.6.2013 n. 68 (conv. L. 98/2013).
Nega la comparabilità del privilegio artigiano a quello cooperativo.
Nel merito ribadisce la prevalenza e la pertinenza del lavoro dei soci all’attività caratteristica di produzione di cui alle fatture relative alle forniture, mai prima contestate, e che lo erano adesso solo genericamente; di aver prodotto gli attestati della revisione dal 2007 al 2014.
3.2. Sugli interessi, afferma il proprio diritto di procedere con azioni di accertamento e condanna, da limitare ex artt. 169 e 55 l.f. solo in sede di adempimento del C.P. ex Cass. 12092/2014 e 13181/2009; osserva che sui crediti privilegiati essi erano in ogni caso dovuti anche successivamente.
4. L’appello non può essere accolto.
4.1. Sul primo motivo, è pacifica la natura di cooperativa di produzione e lavoro a mutualità prevalente di YYYY, ed è la stessa appellante a riportare i dati di bilancio dai quali risulta per il periodo di riferimento la prevalenza del lavoro dei soci su quello dei non soci (in termini di costo del lavoro).
L’interpretazione offerta in merito alla necessità di considerare anche la prevalenza del lavoro dei soci su tutti gli altri fattori produttivi è stata univocamente disattesa dalla Cassazione (e anche da questa Corte, come cita l’appellata) ben prima del 2012, come da pronunce menzionate ampiamente anche dal Tribunale, e si basa semplicemente sul fatto che non si tratterebbe di grandezze univoche, certe e comparabili; l’orientamento rimane fermo anche nelle sentenze più recenti, senza riferimenti alle modifiche normative intervenute, e ad esso si intende qui dare continuità.
Resta quindi inconferente il riferimento al privilegio artigiano, non applicabile, e all’irretroattività di cui a Cass. SS.UU. 5685/2015.
Altrettanto irrilevante è la contestazione della natura interpretativa dell’art. 82 c. 3 bis d.l. 21.6.2013 n. 68 (conv. L. 98/2013), che il primo giudice afferma obiter pur ritenendo assorbita la questione dal raggiungimento del medesimo risultato secondo l’interpretazione tradizionale e consolidata (YYYY ha comunque attestato il “nuovo” requisito).
Infine, la generica e appena accennata deduzione dell’assenza di prova della correlazione fra il lavoro dei soci e il prodotto fornito è in effetti del tutto nuova, poiché a fronte delle inerenti affermazioni dell’appellata in primo grado, poste sin dall’atto introduttivo e successivamente anche richiamando i contratti prodotti, nessuna specifica contestazione venne mossa al riguardo, tantomeno nei termini assertivi e probatori, con le inevitabili conseguenze di cui all’art. 115 c.p.c. del resto già poste in risalto dalla sentenza impugnata.
4.2. Neppure il secondo motivo è fondato.
Infatti gli interessi commerciali sono applicabili anche nell’ambito delle procedure concorsuali in ogni caso almeno sino alla loro apertura (cfr. Cass. 3300/2017 e 14637/2018); successivamente sono dovuti interessi sui crediti privilegiati ex artt. 169, 55 e 54 l.f. e C. Cost. 408/1989.
In ogni caso nota correttamente l’appellata che la detta limitazione ha portata endoconcorsuale, non essendo precluso al creditore avvalersi delle azioni di accertamento e di condanna al di fuori del concordato, ma trovando le stesse un limite nelle modalità di adempimento e comunque nelle norme concorsuali inderogabili (cfr. Cass. 6953/2008 per la quale il principio della cristallizzazione dei crediti alla data di presentazione della domanda di concordato, per effetto del richiamo all’applicazione della L. Fall., art. 55, operato dall’art. 169, «..ha chiaramente una portata interna alla procedura concorsuale come si evince dal tenore letterale della norma in questione che dispone la sospensione degli interessi agli effetti del concorso fino alla chiusura del fallimento, così escludendo che debba allo stesso modo operarsi decidendo sui rapporti creditore-debitore al di fuori della procedura e quando il creditore non è ancora concorrente..»; cfr. anche Cass. 13181/2009, 12092/2014).
5. Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo con riguardo a valori inferiori ai medi per la non significativa complessità delle questioni trattate e del giudizio, esclusa la fase istruttoria.
Raddoppio del CU.

P.Q.M.

Ogni diversa e contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, il Collegio:
rigetta l’appello e condanna l’appellante Consorzio XXXX Coop. a r.l. in Liquidazione e Concordato Preventivo alla rifusione delle spese di lite del grado dell’appellata YYYY Soc. coop. in Liquidazione, liquidate in € 12.000 per compensi, oltre spese generali 15%, CP ed IVA se dovuta.
Dichiara sussistenti i presupposti per il raddoppio del CU per l’appellante Consorzio XXXX Coop. a r.l. in Liquidazione e Concordato Preventivo.
Bologna, 2 luglio 2019.

IL PRESIDENTE
dott. Roberto Aponte

IL CONSIGLIERE REL. EST.
dott. Michele Guernelli

Depositata in Cancelleria il Pubblicazione del 02.10.2019.

Niente privilegio ex art. 2751-bis cod. civ. ad amministratori e liquidatori. Cass. Civ., Sez. I, 07.03.2018, n. 5489, est. Terrusi

Il compenso dovuto all’amministratore della società non gode del privilegio ex art. 2751-bis n. 2 cod. civ. e così anche quello dovuto al liquidatore: il loro rapporto con la società, infatti, non è assimilabile a quello derivante dal contratto d’opera; sotto altro profilo, non è differenziabile la posizione del liquidatore da quella dell’amministratore: anche il primo svolge un’attività di gestione, sebbene liquidatoria, riferibile all’intera organizzazione dell’impresa (da ilcaso.it).

Cass. Civ., Sez. I, 07.03.2018, n. 5489, est. Terrusi.