Inesistente la notifica della cartella esattoriale eseguita da poste private

Qualora l’invio della raccomandata previsto dalla procedura per la notificazione ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ., sia affidato a Nexive, esso non è idoneo al perfezionamento del procedimento notificatorio: l’operatore postale privato è un soggetto non abilitato privo della qualifica di pubblico ufficiale la cui attività inficia il perfezionamento del procedimento notificatorio con conseguente inesistenza della notifica e sua insanabilità anche qualora, con l’impugnazione, il destinatario dimostri, come nel caso in questione, di aver avuto conoscenza dell’atto.

Questo il principio enunciato dalla Commissione Tributaria di Pisa, con la sentenza n. 478 del 08.11.2016 (depositata 06.12.2016); di seguito le motivazioni integrali, di cui qui è possibile scaricare una copia.

* * * *

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI PISA SEZIONE 3

riunita con l’intervento dei signori

IANNELLI ENZO Presidente

BRUNI CRISTIANA Relatore

GLENDI GRAZIELLA Giudice

ha emesso la seguente

SENTENZA

– sul ricorso n. 282/2016 depositato il 09/05/2016
– avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 08720150010960185 IRPEF-ALTRO 2011

contro:

AG. RISCOSSIONE PISA EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A.

FATTO E DIRITTO

Il signor XY ricorre contro Equitalia avverso il ruolo n.2015/0550043 relativo a lrpef, addizionali comunali e regionali, IVA, oltre sanzioni e interessi, per un totale di € 3.977,52; il ruolo n. 2015/0250273 e la cartella di pagamento n. 087 /015/0004041591 relativi al periodo 2008, sempre in materia di lrpef, addizionali comunali e regionali, Iva, oltre sanzioni e interessi per C 3.426,89; il ruolo n. 9014/0250315 e la cartella n. 087 2014/0012581844 relativi al 2011 in materia di Irap, oltre interessi e sanzioni per un totale di € 604,70; il ruolo n. 2015/0250571 e la cartella n. 087 2015/0015715321 relativi al periodo di imposta 2012, in materia di lrpef, addizionali comunali e regionali, Iva, oltre interessi e sanzioni per un totale di C€ 4.070,64. Eccepisce di non aver ricevuto la notifica degli atti impugnati e di accedere alla tutela giurisdizionale avverso tutti gli atti che siano stati invalidamente notificati, anche dopo aver avuto la conoscenza di un asserito debito a mezzo dell’estratto di ruolo, posta la natura recettizia degli atti amministrativi, compresi quelli tributari. Richiama sul punto la recente sentenza della Corte di Cassazione n. 19704 del 2015, ribadendo che i termini di impugnazione di un atto non possono che decorrere dalla (valida) notificazione dell’atto medesimo; pertanto, il destinatario dell’atto ha l’interesse e il diritto di provare la verifica della validità della notifica dell’atto del quale non sia venuto a conoscenza a causa del difetto di notifica. Eccepisce quindi la inesistenza/invalidità della notifica e la conseguente insanabile nullità degli atti impugnati, in quanto le cartelle non sono mai state notificate. Né, a suo dire, si può sanare il vizio di notifica, considerato che la legge n. 15/2015, come interpretata dalla richiamata pronuncia della Cassazione, ha introdotto il criterio c.d. della qualità degli effetti, secondo cui sono recettizi provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei privati. Ne consegue che la notifica è necessaria per il perfezionamento degli atti tributari che, per la loro natura di atti di indubbia incidenza sul patrimonio del destinatario, sono naturaliter recettizi. In tali atti le misure di partecipazione sono elementi costitutivi della loro stessa efficacia giuridica e l’effetto giuridico non decorre dalla data di adozione del provvedimento, bensì da quella dell’avvenuta comunicazione dello stesso. Tale natura recettizia rende inapplicabile l’istituto della piena conoscenza ai fini del decorso del termine di impugnazione. E quindi tutte le pretese risultanti dagli estratti di ruolo non potranno che essere disattese, vista l’inesistenza/invalidità assoluta delle notifiche delle cartelle di pagamento; l’indubbia recettizietà degli atti tributari e la valorizzazione del principio della qualità degli effetti impone di non poter più considerare sanabili tutti gli atti tributari invalidamente notificati, posto che la notifica diviene elemento essenziale dell’atto stesso. Il ricorrente eccepisce inoltre la decadenza dall’attività di riscossione e la prescrizione delle somme richieste. L’art. 25 del DPR n. 600/73 prevede che la notifica avvenga entro il terzo anno successivo a quello della presentazione della dichiarazione dei redditi. Gli anni di cui si tratta sono il 2008 e il 2011: la notifica indicata nell’estratto di ruolo è quella del 21 luglio 2015, ben oltre il quinquennio prescrizionale che sarebbe spirato nel 2013. Equitalia si costituisce e controdeduce sostenendo: quanto alla notifica delle cartelle di pagamento, che due delle stesse stesse risultano correttamente notificate il 10.03.2016 e il 21.07.2015 ai sensi dell’art. 139 c.p.c. a mezzo della madre dell’odierno ricorrente e successivo invio di raccomandata semplice. Le altre sono state notificate ai sensi dell’art. 140 c.p.c. mediante deposito nella casa comunale, affissione dell’avviso e invio della raccomandata informativa con avviso di ricevimento. Richiama giurisprudenza favorevole della Corte di Cassazione in ordine alla reperibilità cd relativa. In particolare la sentenza n. 258/2012 ha chiarito che i casi di reperibilità relativa non sono più disciplinati dall’art. 26 del DPR n. 602/73, ma dall’art. 140 c.p.c. il quale prevede che, se non è possibile eseguire la consegna per irreperibilità o per incapacità o per rifiuto delle persone indicate nell’articolo precedente, l’ufficiale giudiziario deposita copia nella casa del Comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso di deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell’abitazione o dell’ufficio o dell’azienda del destinatario e gliene da notizia per raccomandata con avviso di ricevimento”. La notificazione si perfeziona così trascorsi dieci giorni dall’invio di detta raccomandata, ove il destinatario non si presenti entro i dieci giorni successivi. Quanto, invece, all’invocata prescrizione e decadenza, eccepisce il difetto di legittimazione passiva dell’agente della riscossione e la legittimazione dell’Agenzia delle Entrate in quanto la causa petendi attiene a questioni sostanziali involgenti il modo di essere del rapporto di imposta ed il contraddittorio deve essere instaurato nei confronti dell’ente creditore. Con successiva memoria illustrativa il ricorrente insiste sulle proprie pretese. Il ricorso è fondato e può trovare accoglimento. L’agente della riscossione ha effettuato la procedure di notifica ex art. 140 c.p.c. a mezzo di soggetto terzo (Nexive) giuridicamente non legittimato. Il legislatore ha inteso affidare il servizio universale postale alle sole Poste Italiane, come confermato di recente dal Garante per le comunicazioni, e tale esclusività vale fino al 2026 (v. art. 4 del Decreto Legislativo n. 261/99). La Suprema Corte di Cassazione ha ribadito tale esclusività anche di recente con Cass. n. 2922/2015 secondo cui, per dirsi effettivamente attuata la procedura di cui all’art.140 c.p.c., è necessario che l’invio della raccomandata informativa venga effettuata utilizzando il servizio postale nazionale fornito dall’Ente Poste su tutto il territorio nazionale, con la conseguenza che, qualora tale adempimento sia affidato a un’agenzia priva di recapito, esso non è conforme alla formalità prescritta dall’art. 140 c.p.c. e, pertanto, non è idoneo al perfezionamento del procedimento notificatorio. Deve quindi essere rilevata l’inesistenza della notifica effettuata dal concessionario della riscossione a mezzo agenzia privata di recapiti. L’operatore postale privato è un soggetto non abilitato privo della qualifica di pubblico ufficiale la cui attività inficia il perfezionamento del procedimento notificatorio con conseguente inesistenza della notifica e sua insanabilità anche qualora, con l’impugnazione, il destinatario dimostri, come nel caso in questione, di aver avuto conoscenza dell’atto (in tal senso anche Comm. Trib. Prov. Pisa, sez. 2, sentenza n. 317/2/2016 e sez. 3, sent. n. 337/2016). Nessuna sanatoria pertanto può dirsi realizzata a fronte di notifica inesistente. La richiamata giurisprudenza della Suprema Corte ha ormai definitivamente cristallizzato il principio della qualità degli effetti della notifica degli atti tributari secondo cui sono recettizi provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei destinatari. In tali atti le misure partecipative e di conoscenza sono elementi costitutivi dell’efficacia giuridica. Conseguentemente l’effetto giuridico non decorre dalla data della loro adozione, bensì da quella dell’avvenuta regolare e valida notifica degli stessi. Se il contribuente contesta di non aver mai ricevuto la cartella esattoriale, al concessionario della riscossione non è sufficiente, per provare l’avvenuta regolare notifica, produrre in giudizio l’estratto di ruolo (in tal senso: Comm. Trib. Napoli, sent. n. 3150/2016, conforme a quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 18252/2013). Il concessionario non può limitarsi ad esibire in giudizio l’estratto del ruolo, ma deve produrre copia integrale della cartella, non essendo sufficiente nemmeno la produzione in giudizio della ricevuta di ritorno della raccomandata. La sentenza n. 19704 del 02.10.2015 della Suprema Corte a sezioni unite, ribadisce alcuni principi essenziali: gli atti tributari sono atti recettizi in ragione della indubbia incidenza sul patrimonio del destinatario. Ne consegue che le misure di partecipazione degli stessi sono elementi costitutivi della loro efficacia giuridica, il cui effetto non decorre pertanto dalla loro adozione, bensì dalla corretta notifica al destinatario. E tuttavia non è sufficiente la piena conoscenza del loro contenuto da parte del destinatario, né la costituzione in giudizio per sanare il vizio di notifica, bensì è necessario anche che gli atti siano comunicati nei modi previsti dalla legge. La costituzione in giudizio nei termini non sana il vizio di notifica, ma consente al destinatario degli atti impugnati di difendersi dinanzi al giudice tributario. La notificazione deve inoltre essere effettuata da messo notificatore e la raccomandata di avviso deve essere leggibile e correttamente comunicata. La mancanza dell’invio non costituisce pertanto mera irregolarità, ma vizio insanabile della notifica. Non è infine sufficiente la produzione in giudizio della relata di notifica né, tantomeno, dell’estratto di ruolo, per i motivi già illustrati e ribaditi dalla giurisprudenza ormai costante sul punto della Suprema Corte. In altri termini, non è possibile separare l’atto di cui si tratta dalla sua corretta notificazione e considerarli separatamente poiché, ove non venga fornita la prova di tale collegamento, non è possibile accertare se la copia dell’atto era o meno conforme all’originale (così CTR Siracusa n. 7433/2016 e CTP Salerno, n. 2544/2016 e CTP di Napoli, n. 10938/2016). Gli altri motivi del ricorso vengono integralmente assorbiti dall’accoglimento di quelli illustrati. La decisione sulle spese di lite segue la soccombenza.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso. Condanna Equitalia a rifondere le spese di lite che si liquidano in € 1.000,00.

Pisa, 8 novembre 2016.

Il Relatore

dott.ssa Cristina Bruni

Il Presidente

Dr. Enzo Iannelli

Notifica a mezzo PEC applicabile ed utilizzabile dal 15.05.2014

Ad oggi, consta che la Corte di Cassazione si sia pronunciata almeno tre volte, individuando il termine iniziale di “applicabilità e utilizzabilità” della notifica a mezzo P.E.C. ex l. n. 53/1994 nel 15.05.2014. Di seguito, i passaggi delle pronunce, che hanno affrontato l’argomento.


Cass. Civ., Sez. VI, Ord. 09.07.2015, n. 14368

p.2. Il Collegio in via preliminare ritiene necessario domandarsi se l’istanza di regolamento di competenza sia stata notificata ritualmente dalla parte ricorrente alla parte intimata.

p.2.1. Detta notificazione, infatti, è stata fatta ai sensi della L. 21 gennaio 1994, n. 53, art. 3 bis, comma 2, direttamente dal difensore del ricorrente, Avvocato Camillo Federico tramite posta elettronica certificata.

Il testo della relata di notificazione da conto dell’autorizzazione rilasciata al detto legale dal Consiglio dell’ordine di Santa Maria Capua Vetere a procedere alle notifiche ai sensi di detta legge e in esso si dichiara di notificare “ad ogni effetto di legge copia informatica di cui” il predetto Avvocato attesta “la conformità all’originale cartaceo ai sensi del D.L. 7 marzo 2005, n. 82, art. 22, nonchè procura alle liti a me rilasciata dal sig. I. V. apposta originariamente su ricorso per decreto ingiuntivo n. 1028/2012 rilasciato dal Tribunale di Terni il 18/10/2012, in conformità d quanto previsto dal D.M. n. 44 del 2011, art. 18, n. 5, così come modificato dal D.M. n. 48 del 2013”.

Gli atti notificati sono stati, peraltro, due, indirizzati, come risulta dai due atti depositati, a ciascuno dei difensori della Costruzione Tombesi s.r.l. presso l’indirizzo di p.e.c..

Le notificazioni risultano perfezionate nei confronti della destinataria ai sensi dell’art. 3 bis, comma 3, citato, tanto risultando dalle ricevute di avvenuta consegna telematica, corredate della prescritta indicazione specifica del contenuto della trasmissione, identificato nel ricorso per regolamento e nella relata di notificazione.

Si rileva, poi, che le notificazioni sono state eseguite il 14 maggio 2014, cioè quando era già stato emanato il Provvedimento del 16 aprile 2014 del responsabile per i sistemi informativi automatizzati della direzione generale per i sistemi informativi automatizzati, recante le “Specifiche tecniche previste dall’articolo 34, comma 1 del decreto del Ministro della giustizia in data 21 febbraio 2011 n. 44, recante regolamento concernente le regole tecniche per l’adozione, nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal  D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi del D.Lgs. 29 dicembre 2009, n. 193, art. 4, commi 1 e 2, convertito nella L. 22 febbraio 2010, n. 24”.

p.2.2. Tuttavia, il detto provvedimento – di natura regolamentare secondaria in quanto emesso ai sensi del D.M. Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44, art. 34, (a sua volta costituente il Regolamento concernente le regole tecniche per l’adozione nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi del  D.L. 29 dicembre 2009, n. 193, art. 4, commi 1 e 2, convertito nella  L. 22 febbraio 2010, n. 24, regolamento attuativo del D.Lgs. n. 82 del 2005, e successive modifiche) – è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 2014, ma è entrato in vigore il 15 maggio 2014, giusta il disposto del suo art. 31.

Ne consegue che le notificazioni di cui si discorre, in quanto avvenute il 14 maggio del 2014, non sono state effettuate sotto il suo vigore.

Se lo fossero state, sarebbero state pienamente conformi alle specifiche tecniche indicate dall’art. 19 bis, del detto provvedimento del 16 aprile 2014.

Norma che espressamente risulta attuativa del citato D.M. Giustizia n. 44 del 2011, art. 18, il quale, sotto la rubrica “Notificazioni per via telematica eseguite dagli avvocati”, così disponeva:

“L’avvocato che procede alla notificazione con modalità telematica ai sensi della  L. 21 gennaio 1994, n. 53, art. 3 bis, allega al messaggio di posta elettronica certificata documenti informatici o copie informatiche, anche per immagine, di documenti analogici privi di elementi attivi e redatti nei formati consentiti dalle specifiche tecniche stabilite ai sensi dell’art. 34.

2. Quando il difensore procede alla notificazione delle comparse o delle memorie, ai sensi  dell’art. 170 c.p.c., comma 4, la notificazione è effettuata mediante invio della memoria o della comparsa alle parti costituite ai sensi del comma 1.

3. La parte rimasta contumace ha diritto a prendere visione degli atti del procedimento tramite accesso al portale dei servizi telematici e, nei casi previsti, anche tramite il punto di accesso.

4. L’avvocato che estrae copia informatica per immagine dell’atto formato su supporto analogico, compie l’asseverazione prevista dall’art. 22, comma 2, del codice dell’amministrazione digitale, inserendo la dichiarazione di conformità all’originale nella relazione di notificazione, a norma della L. 21 gennaio 1994, n. 53, art. 3 bis, comma 5.

5. La procura alle liti si considera apposta in calce all’atto cui si riferisce quando è rilasciata su documento informatico separato allegato al messaggio di posta elettronica certificata mediante il quale l’atto è notificato. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche quando la procura alle liti è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine. 6. La ricevuta di avvenuta consegna prevista dalla  L. 21 gennaio 1994, n. 53, art. 3 bis, comma 3, è quella completa, di cui al D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, art. 6, comma 4″.

p.2.3. Come emerge dal comma 1 nella norma si rinviava, però, alle specifiche tecniche di cui all’art. 34.

Tale norma, a sua volta, affidava la loro determinazione al responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, sentito DigitPA. E, nel terzo comma, prevedeva che fino all’emanazione delle specifiche tecniche di cui al comma 1, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni anteriormente vigenti.

Ora, le specifiche tecniche vennero effettivamente emanate con un provvedimento di analoga fonte rispetto a quello del 2014, cioè emesso dal mentovato responsabile per i sistemi informativi automatizzati della direzione generale per i sistemi informativi automatizzati e tale provvedimento venne pubblicato sulla G.U. del 29 luglio 2011, ma in esso, a proposito delle notificazioni in via telematica da farsi dagli avvocati ai sensi del D.M. n. 44 del 2011, art. 18, nulla si previde.

Vennero, invece, dettate norme tecniche oltre che per le notificazioni da eseguirsi dagli uffici (come per le comunicazioni), per quelle di soggetti esterni agli uffici, ma con previsione di doversi avvalere dell’UNEP: si veda l’art. 19, che si dichiara attuativo dell’art. 17 del regolamento n. 44 del 2011.

p.2.4. D’altro canto, va ricordato che la  L. n. 53 del 1994, all’epoca di emanazione del D.M. n. 44 del 2011 e, quindi, delle norme tecniche di cui al provvedimento del luglio 2011, disciplinava i poteri dell’avvocato di utilizzazione della p.e.c. con l’art. 3, comma 3 bis, siccome sostituito dalla L. 12 novembre 2011, n. 183, art. 25, comma 3, il quale prevedeva la possibilità di notificazione a mezzo p.e.c. da parte dell’avvocato se il destinatario risultasse indicato negli appositi pubblici elenchi, ma lo obbligava a procedere avvalendosi dell’opera dell’ufficiale giudiziario ai sensi dell’art. 149 bis c.p.c.. Non diversamente dallo stesso art. 149 bis, la previsione del detto comma 3 bis, era – come si era sottolineato in dottrina – di più che dubbia operatività, atteso che il quarto comma della prima alludeva ad un decreto ministeriale di cui mancava l’emanazione.

p.2.5. Sopravvenuta invece l’introduzione del nuovo e già riferito  L. n. 53 del 1994, art. 3 bis, (e soppresso correlativamente il poco prima ricordato art. 3, comma 3 bis), la concreta possibilità dell’effettivo decollo della nuova disciplina o almeno di un decollo applicativo formalmente legittimo, venne a dipendere sempre da quella che il comma primo dell’art. 3-bis chiama normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. E ciò, si badi, anche per l’ipotesi regolata dal comma 2, atteso che pure nel suo caso rileva la sottoscrizione, trasmissione e ricezione, cui allude il comma 1, dato che la norma si occupa del modo di estrazione del documento informatico da un documento cartaceo. Il comma 2, infatti, disciplina solo il modo in cui l’atto da notificarsi che non sia di per sè un documento informatico può divenire copia informatica in funzione della successiva notificazione.

Poichè, una volta intervenuto l’art. 3 bis, la normativa regolamentare continuò ad essere quella del provvedimento del luglio del 2011 di cui s’è detto, era palese che, non riferendosi essa in alcun modo all’ipotesi della notificazione eseguita dall’avvocato, la situazione era, dunque, di mancanza di normativa regolamentare disciplinatrice.

Tale situazione implicava che, fino a quando non fosse avvenuta l’emanazione della normativa regolamentare, l’art. 3 bis, risultava in realtà una norma inapplicabile per la mancanza della normativa regolamentare, in quanto il D.M. n. 44 del 2011, art.  18, pur nel testo risultante dalla sostituzione operata dal D.M. Giustizia 3 aprile 2013, n. 48, art. 1, comma 1, continuava a rinviare alle norme tecniche di cui all’art. 34 che ancora non c’erano.

In effetti, il momento della concreta applicabilità dell’art. 3 bis, deve, in conseguenza, farsi risalire soltanto alla sopravvenienza del  provvedimento del 16 aprile 2014 entrato in vigore il 15 maggio successivo.

E’ da quel momento che l’art. 3 bis, può ritenersi sia stato legittimamente applicabile. S’è già detto, d’altro canto, che prima non vi erano norme regolamentari di attuazione relative alle notificazioni eseguite dagli avvocati.

p.2.6. Poichè la notificazione dell’istanza di regolamento di competenza è avvenuta, come s’è detto, prima della entrata in vigore del  provvedimento del 16 aprile 2014, si deve, dunque, reputare che si è trattato di una notificazione non legittimata dall’art. 3-bis e, quindi, non corrispondente al modello legale di cui a detta norma. Non è possibile ipotizzare che in mancanza delle norme regolamentari tecniche che si dovevano emanare ai sensi del  D.M. n. 44 del 2011, art. 18, il potere dell’avvocato di notificare validamente sussistesse comunque, perchè questo avrebbe significato applicare la norma sopprimendo il chiaro valore della prescrizione circa l’osservanza delle norme regolamentari non ancora emanate, la quale sottintendeva proprio la volontà del legislatore di subordinarne l’efficacia alla loro emanazione.

Peraltro, nella situazione di mancanza di applicabilità della disciplina della L. n. 53 del 1994, art. 3 bis, fino al 15 maggio 2014, data in cui entrarono in vigore le norme tecniche cui allude il  D.M. n. 44 del 2011, art. 18, nel testo vigente, una notificazione eseguita come quella in esame, pur non avendo avuto il legale che l’ha eseguita il potere di effettuarla legittimamente, mancando tale potere solo per l’assenza di una normativa regolamentare e tra l’altro tecnica, non può considerarsi affetta da un tale scostamento dal modello legale da essere affetta da inesistenza, ma va considerata solo nulla e ciò anche perchè l’avvocato abilitato ai sensi della L. n. 53 del 1994, era comunque soggetto legittimato al compimento di attività notificatoria secondo detta legge e, dunque, provvisto di una funzione in tal senso.

Sussisterebbero, dunque, non essendosi costituito l’intimato (cosa che avrebbe determinato sanatoria della nullità) le condizioni per ordinare il rinnovo della notificazione dell’istanza di regolamento, previo rilievo della nullità della notificazione o meglio delle due notificazioni eseguite alla stregua del seguente principio di diritto: “La concreta applicabilità ed utilizzabilità della norma della L. n. 53 del 1994, art. 3 bis, (introdotta dal D.L. n. 169 del 2012, art. 16 quater, convertito, con modificazioni, nella L. n. 221 del 2012, ed introdotto nel detto D.L. dalla L. n. 228 del 201, art. 1, comma 19) si è verificata soltanto a far tempo dal 15 maggio 2014, data di efficacia delle norme regolamentari cui allude il comma 1 della norma (norme introdotte con il provvedimento 16 aprile 2014 del responsabile per i sistemi informativi automatizzati della direzione generale per i sistemi informativi automatizzati, recante le Specifiche tecniche previste dal D.M. giustizia 21 febbraio 2011, n. 44, art. 34, comma 1, recante regolamento concernente le regole tecniche per l’adozione, nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi del D.L. 29 dicembre 2009, n. 193, art.  4, commi 1 e 2, convertito nella L. 22 febbraio 2010, n. 24).

Una notificazione eseguita dall’avvocato ai sensi dell’art. 3 bis, anteriormente alla data del 15 maggio 2014 si doveva, dunque, reputare nulla e tale da giustificare, in mancanza di costituzione del convenuto, un ordine di rinnovo della notificazione”.

p.2. Il Collegio in via preliminare ritiene necessario domandarsi se l’istanza di regolamento di competenza sia stata notificata ritualmente dalla parte ricorrente alla parte intimata.

p.2.1. Detta notificazione, infatti, è stata fatta ai sensi della L. 21 gennaio 1994, n. 53, art. 3 bis, comma 2, direttamente dal difensore del ricorrente, Avvocato Camillo Federico tramite posta elettronica certificata.

Il testo della relata di notificazione da conto dell’autorizzazione rilasciata al detto legale dal Consiglio dell’ordine di Santa Maria Capua Vetere a procedere alle notifiche ai sensi di detta legge e in esso si dichiara di notificare “ad ogni effetto di legge copia informatica di cui” il predetto Avvocato attesta “la conformità all’originale cartaceo ai sensi del D.L. 7 marzo 2005, n. 82, art. 22, nonchè procura alle liti a me rilasciata dal sig. I. V. apposta originariamente su ricorso per decreto ingiuntivo n. 1028/2012 rilasciato dal Tribunale di Terni il 18/10/2012, in conformità d quanto previsto dal D.M. n. 44 del 2011, art. 18, n. 5, così come modificato dal D.M. n. 48 del 2013”.

Gli atti notificati sono stati, peraltro, due, indirizzati, come risulta dai due atti depositati, a ciascuno dei difensori della Costruzione Tombesi s.r.l. presso l’indirizzo di p.e.c..

Le notificazioni risultano perfezionate nei confronti della destinataria ai sensi dell’art. 3 bis, comma 3, citato, tanto risultando dalle ricevute di avvenuta consegna telematica, corredate della prescritta indicazione specifica del contenuto della trasmissione, identificato nel ricorso per regolamento e nella relata di notificazione.

Si rileva, poi, che le notificazioni sono state eseguite il 14 maggio 2014, cioè quando era già stato emanato il Provvedimento del 16 aprile 2014 del responsabile per i sistemi informativi automatizzati della direzione generale per i sistemi informativi automatizzati, recante le “Specifiche tecniche previste dall’articolo 34, comma 1 del decreto del Ministro della giustizia in data 21 febbraio 2011 n. 44, recante regolamento concernente le regole tecniche per l’adozione, nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal  D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi del D.Lgs. 29 dicembre 2009, n. 193, art. 4, commi 1 e 2, convertito nella L. 22 febbraio 2010, n. 24”.

p.2.2. Tuttavia, il detto provvedimento – di natura regolamentare secondaria in quanto emesso ai sensi del D.M. Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44, art. 34, (a sua volta costituente il Regolamento concernente le regole tecniche per l’adozione nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi del  D.L. 29 dicembre 2009, n. 193, art. 4, commi 1 e 2, convertito nella  L. 22 febbraio 2010, n. 24, regolamento attuativo del D.Lgs. n. 82 del 2005, e successive modifiche) – è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 2014, ma è entrato in vigore il 15 maggio 2014, giusta il disposto del suo art. 31.

Ne consegue che le notificazioni di cui si discorre, in quanto avvenute il 14 maggio del 2014, non sono state effettuate sotto il suo vigore.

Se lo fossero state, sarebbero state pienamente conformi alle specifiche tecniche indicate dall’art. 19 bis, del detto provvedimento del 16 aprile 2014.

Norma che espressamente risulta attuativa del citato D.M. Giustizia n. 44 del 2011, art. 18, il quale, sotto la rubrica “Notificazioni per via telematica eseguite dagli avvocati”, così disponeva:

“L’avvocato che procede alla notificazione con modalità telematica ai sensi della  L. 21 gennaio 1994, n. 53, art. 3 bis, allega al messaggio di posta elettronica certificata documenti informatici o copie informatiche, anche per immagine, di documenti analogici privi di elementi attivi e redatti nei formati consentiti dalle specifiche tecniche stabilite ai sensi dell’art. 34.

2. Quando il difensore procede alla notificazione delle comparse o delle memorie, ai sensi  dell’art. 170 c.p.c., comma 4, la notificazione è effettuata mediante invio della memoria o della comparsa alle parti costituite ai sensi del comma 1.

3. La parte rimasta contumace ha diritto a prendere visione degli atti del procedimento tramite accesso al portale dei servizi telematici e, nei casi previsti, anche tramite il punto di accesso.

4. L’avvocato che estrae copia informatica per immagine dell’atto formato su supporto analogico, compie l’asseverazione prevista dall’art. 22, comma 2, del codice dell’amministrazione digitale, inserendo la dichiarazione di conformità all’originale nella relazione di notificazione, a norma della L. 21 gennaio 1994, n. 53, art. 3 bis, comma 5.

5. La procura alle liti si considera apposta in calce all’atto cui si riferisce quando è rilasciata su documento informatico separato allegato al messaggio di posta elettronica certificata mediante il quale l’atto è notificato. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche quando la procura alle liti è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine. 6. La ricevuta di avvenuta consegna prevista dalla  L. 21 gennaio 1994, n. 53, art. 3 bis, comma 3, è quella completa, di cui al D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, art. 6, comma 4″.

p.2.3. Come emerge dal comma 1 nella norma si rinviava, però, alle specifiche tecniche di cui all’art. 34.

Tale norma, a sua volta, affidava la loro determinazione al responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, sentito DigitPA. E, nel terzo comma, prevedeva che fino all’emanazione delle specifiche tecniche di cui al comma 1, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni anteriormente vigenti.

Ora, le specifiche tecniche vennero effettivamente emanate con un provvedimento di analoga fonte rispetto a quello del 2014, cioè emesso dal mentovato responsabile per i sistemi informativi automatizzati della direzione generale per i sistemi informativi automatizzati e tale provvedimento venne pubblicato sulla G.U. del 29 luglio 2011, ma in esso, a proposito delle notificazioni in via telematica da farsi dagli avvocati ai sensi del D.M. n. 44 del 2011, art. 18, nulla si previde.

Vennero, invece, dettate norme tecniche oltre che per le notificazioni da eseguirsi dagli uffici (come per le comunicazioni), per quelle di soggetti esterni agli uffici, ma con previsione di doversi avvalere dell’UNEP: si veda l’art. 19, che si dichiara attuativo dell’art. 17 del regolamento n. 44 del 2011.

p.2.4. D’altro canto, va ricordato che la  L. n. 53 del 1994, all’epoca di emanazione del D.M. n. 44 del 2011 e, quindi, delle norme tecniche di cui al provvedimento del luglio 2011, disciplinava i poteri dell’avvocato di utilizzazione della p.e.c. con l’art. 3, comma 3 bis, siccome sostituito dalla L. 12 novembre 2011, n. 183, art. 25, comma 3, il quale prevedeva la possibilità di notificazione a mezzo p.e.c. da parte dell’avvocato se il destinatario risultasse indicato negli appositi pubblici elenchi, ma lo obbligava a procedere avvalendosi dell’opera dell’ufficiale giudiziario ai sensi dell’art. 149 bis c.p.c.. Non diversamente dallo stesso art. 149 bis, la previsione del detto comma 3 bis, era – come si era sottolineato in dottrina – di più che dubbia operatività, atteso che il quarto comma della prima alludeva ad un decreto ministeriale di cui mancava l’emanazione.

p.2.5. Sopravvenuta invece l’introduzione del nuovo e già riferito  L. n. 53 del 1994, art. 3 bis, (e soppresso correlativamente il poco prima ricordato art. 3, comma 3 bis), la concreta possibilità dell’effettivo decollo della nuova disciplina o almeno di un decollo applicativo formalmente legittimo, venne a dipendere sempre da quella che il comma primo dell’art. 3-bis chiama normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. E ciò, si badi, anche per l’ipotesi regolata dal comma 2, atteso che pure nel suo caso rileva la sottoscrizione, trasmissione e ricezione, cui allude il comma 1, dato che la norma si occupa del modo di estrazione del documento informatico da un documento cartaceo. Il comma 2, infatti, disciplina solo il modo in cui l’atto da notificarsi che non sia di per sè un documento informatico può divenire copia informatica in funzione della successiva notificazione.

Poichè, una volta intervenuto l’art. 3 bis, la normativa regolamentare continuò ad essere quella del provvedimento del luglio del 2011 di cui s’è detto, era palese che, non riferendosi essa in alcun modo all’ipotesi della notificazione eseguita dall’avvocato, la situazione era, dunque, di mancanza di normativa regolamentare disciplinatrice.

Tale situazione implicava che, fino a quando non fosse avvenuta l’emanazione della normativa regolamentare, l’art. 3 bis, risultava in realtà una norma inapplicabile per la mancanza della normativa regolamentare, in quanto il D.M. n. 44 del 2011, art.  18, pur nel testo risultante dalla sostituzione operata dal D.M. Giustizia 3 aprile 2013, n. 48, art. 1, comma 1, continuava a rinviare alle norme tecniche di cui all’art. 34 che ancora non c’erano.

In effetti, il momento della concreta applicabilità dell’art. 3 bis, deve, in conseguenza, farsi risalire soltanto alla sopravvenienza del  provvedimento del 16 aprile 2014 entrato in vigore il 15 maggio successivo.

E’ da quel momento che l’art. 3 bis, può ritenersi sia stato legittimamente applicabile. S’è già detto, d’altro canto, che prima non vi erano norme regolamentari di attuazione relative alle notificazioni eseguite dagli avvocati.

p.2.6. Poichè la notificazione dell’istanza di regolamento di competenza è avvenuta, come s’è detto, prima della entrata in vigore del  provvedimento del 16 aprile 2014, si deve, dunque, reputare che si è trattato di una notificazione non legittimata dall’art. 3-bis e, quindi, non corrispondente al modello legale di cui a detta norma. Non è possibile ipotizzare che in mancanza delle norme regolamentari tecniche che si dovevano emanare ai sensi del  D.M. n. 44 del 2011, art. 18, il potere dell’avvocato di notificare validamente sussistesse comunque, perchè questo avrebbe significato applicare la norma sopprimendo il chiaro valore della prescrizione circa l’osservanza delle norme regolamentari non ancora emanate, la quale sottintendeva proprio la volontà del legislatore di subordinarne l’efficacia alla loro emanazione.

Peraltro, nella situazione di mancanza di applicabilità della disciplina della L. n. 53 del 1994, art. 3 bis, fino al 15 maggio 2014, data in cui entrarono in vigore le norme tecniche cui allude il  D.M. n. 44 del 2011, art. 18, nel testo vigente, una notificazione eseguita come quella in esame, pur non avendo avuto il legale che l’ha eseguita il potere di effettuarla legittimamente, mancando tale potere solo per l’assenza di una normativa regolamentare e tra l’altro tecnica, non può considerarsi affetta da un tale scostamento dal modello legale da essere affetta da inesistenza, ma va considerata solo nulla e ciò anche perchè l’avvocato abilitato ai sensi della L. n. 53 del 1994, era comunque soggetto legittimato al compimento di attività notificatoria secondo detta legge e, dunque, provvisto di una funzione in tal senso.

Sussisterebbero, dunque, non essendosi costituito l’intimato (cosa che avrebbe determinato sanatoria della nullità) le condizioni per ordinare il rinnovo della notificazione dell’istanza di regolamento, previo rilievo della nullità della notificazione o meglio delle due notificazioni eseguite alla stregua del seguente principio di diritto: “La concreta applicabilità ed utilizzabilità della norma della L. n. 53 del 1994, art. 3 bis, (introdotta dal D.L. n. 169 del 2012, art. 16 quater, convertito, con modificazioni, nella L. n. 221 del 2012, ed introdotto nel detto D.L. dalla L. n. 228 del 201, art. 1, comma 19) si è verificata soltanto a far tempo dal 15 maggio 2014, data di efficacia delle norme regolamentari cui allude il comma 1 della norma (norme introdotte con il provvedimento 16 aprile 2014 del responsabile per i sistemi informativi automatizzati della direzione generale per i sistemi informativi automatizzati, recante le Specifiche tecniche previste dal D.M. giustizia 21 febbraio 2011, n. 44, art. 34, comma 1, recante regolamento concernente le regole tecniche per l’adozione, nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi del D.L. 29 dicembre 2009, n. 193, art.  4, commi 1 e 2, convertito nella L. 22 febbraio 2010, n. 24).

Una notificazione eseguita dall’avvocato ai sensi dell’art. 3 bis, anteriormente alla data del 15 maggio 2014 si doveva, dunque, reputare nulla e tale da giustificare, in mancanza di costituzione del convenuto, un ordine di rinnovo della notificazione”.


Cass. Civ., Sez. V, Sent. 29.01.2016, n. 1682

Preliminarmente, l’Avvocatura Generale dello Stato, per la ricorrente Agenzia delle Entrate, ha effettuato, L. n. 53 del 1994, ex artt. 3 bis e 4, il rinnovo della notifica del ricorso per cassazione all’intimato M. presso il domiciliatario in appello del medesimo, Avv.to Umberto Celentano, ivi inviando, in data 19/05/2015, tramite posta elettronica certificata, all’indirizzo risultante dal pubblico elenco c.d. Reginde, l’originale informatico sottoscritto in forma digitale; sono state quindi allegate agli atti la ricevuta di accettazione e quella di avvenuta consegna, previste dal D.P.R. n. 68 del 2005, art. 6, commi 1 e 2. La suddetta notifica del ricorso per cassazione, tramite P.E.C., (L. n. 53 del 1994, art. 3 bis, comma 1: “La notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi”), effettuata nel maggio 2015 – allorchè erano state emanate, da ultimo, le norme regolamentari attuative del D.M. n. 44 del 2011, contenenti le specifiche tecniche per le notificazioni per via telematica da farsi dagli avvocati (cfr. Cass. 14368/2015) – risulta pertanto essersi perfezionata (cfr. Cass. 20072/2015).


Cass. Civ., Sez. VI, Ord. 07.10.2016, n. 20307

Va preliminarmente ritenuta rituale la suddetta notifica del controricorso, tramite P.E.C., (L. n. 53 del 1994, art. 3 bis, comma 1: “La notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi.”), effettuata il 28‐10‐2014 allorchè erano state emanate, da ultimo, le norme regolamentari attuative del D.M. n. 44 del 2011, contenenti le specifiche tecniche per le notificazioni per via telematica da farsi dagli avvocati; in particolare, era stato emanato il provvedimento del 16‐4‐2014 della Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati, pubblicato sulla G.U. del 30‐4‐2014 ed entrato in vigore il 15‐5‐2014 (cfr. Cass. 14368/2015; Cass. 20072/2015; Cass. 1682/2016).