Fall. Recos S.r.l. n. 69/17 Trib. Reggio Emilia. Vendite immobiliari 11.09.2024.

Procedura Fallimentare n. 69/2017 Tribunale di Reggio Emilia

RECOS Reggiana Costruzioni S.r.l. in liquidazione

Vendite immobiliari del giorno

11 settembre 2024

Offerte entro: 10.09.2024 ore 12:00

Data vendita: 11.09.2024 ore 14:00

Forma di deposito: C/C IT82K0538712801000047418914 presso BPER BANCA SPA, Agenzia di Reggio Emilia, Via Fratelli Cervi n. 32.

Il giorno 11.09.2024 si terrà la vendita dei lotti 1), 3), 4), 5), 16), 17), 18), 19), 20), 21), 22), 24), 27), 28), 36)-37)- 38) da cedersi in unico BLOCCO, 40), 41), 42), 43), 44), 45), 46), 47), 51)-52) da cedersi in unico BLOCCO.

Scarica il bollettino delle vendite.

Scarica il bando di vendita.

Le stime e gli allegati alle stesse sono disponibili al seguente link https://www.fallimentireggioemilia.com/index.php?where=data_room_mostra_tutte&filter=txtTesto%7Crecos

Sig. Delegato alla vendita: Notaio dott. Gian Marco Bertacchini.

Sig. Giudice Delegato: dott. Niccolò Stanzani Maserati.

Sig. Curatore fallimentare: avv. Franco Stefanelli.

Custode: Istituto Vendite Giudiziarie di Reggio Emilia S.r.l.

Maggiori informazioni su www.re.astagiudiziaria.com oppure contattando l’Istituto Vendite Giudiziarie di Reggio Emilia o il Curatore fallimentare Avv. Franco Stefanelli.

La revocatoria ordinaria non salva dall’inesistenza l’ipoteca iscritta successivamente al trasferimento del bene. Trib. Parma 12.05.1995 n. 406 dott. Rogato

E’ inesistente l’ipoteca iscritta successivamente alla trascrizione dell’atto e antecedentemente all’esercizio dell’azione revocatoria ex art. 2901 cod. civ., risultando la stessa gravante un immobile non appartenente al debitore contro il quale l’iscrizione ha avuto luogo. Infatti, l’accoglimento dell’azione revocatoria ordinaria non comporta il ritorno del bene nel patrimonio del debitore: l’atto di disposizione revocato conserva il suo effetto traslativo o costitutivo in capo all’acquirente, risolvendosi la relativa pronuncia in una mera declaratoria di inefficacia dell’atto stesso, che consente al creditore istante di sottoporre ad esecuzione il bene che ne costituisce l’oggetto.

Questi i principi sanciti dalla sentenza in oggetto, di cui qui è possibile scaricare il testo integrale