Requisiti per il riconoscimento del privilegio cooperativo ex art. 2751-bis n. 5 cod. civ. Corte App. Bologna, 02.10.2019 n. 2715 dott. Guernelli

Ai fini del riconoscimento del privilegio cooperativo ex art. 2751-bis n. 5 cod. civ. non è necessario considerare anche la prevalenza del lavoro dei soci su tutti gli altri fattori produttivi (bastando la prevalenza del lavoro dei soci su quello dei non soci), non trattandosi di grandezze univoche, certe e comparabili, anche a seguito delle modifiche normative intervenute.

Di seguito le motivazioni della sentenza.

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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D’APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Terza Civile

composta dai Giudici:
dott. Roberto Aponte – Presidente
dott. Pietro Guidotti – Consigliere
dott. Michele Guernelli – Consigliere rel. est.

pronuncia la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 3100/2017 del Ruolo Generale promossa da

CONSORZIO XXXX COOP. A R.L. IN LIQ. E C.P., avv.ti N. A. e S. T., appellante

nei confronti di

YYYY SOC. COOP. IN LIQ., avv. V. M., appellata

in punto a “Appello contro la sentenza 1499/2017 in data 13.7.2017 del Tribunale di Bologna” decisa sulle seguenti Conclusioni: come da verbale dell’udienza di p.c.

Concise ragioni di fatto e di diritto della decisione

1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale accoglieva la domanda di YYYY Soc. coop. in Liquidazione di accertamento della natura privilegiata ex art. 2751 bis n. 5 c.c. (privilegio cooperativo) del credito della stessa di € 583.907,58 imponibili (oltre IVA 4% in chirografo, totale € 607.263,88) oltre interessi commerciali, nei confronti del Consorzio XXXX Coop. a r.l. in Liquidazione e Concordato Preventivo, derivante da fornitura di serramenti per infissi fra il 2007 e il 2010.
Il Tribunale riteneva pacifica la produzione dei beni venduti da parte dell’attrice, la sua natura di cooperativa di produzione e lavoro a mutualità prevalente, e dimostrata e non contestata la prevalenza del lavoro dei soci su quello dei dipendenti non soci.
Riteneva sufficiente quest’ultimo requisito secondo la giurisprudenza dominante, ampiamente citata, senza necessità di stabilire la natura interpretativa-retroattiva o meno dell’art. 82 c. 3 bis d.l. 21.6.2013 n. 68 (conv. L. 98/2013: sul riconoscimento del privilegio in caso di richiesta e superamento della revisione ex d.leg. 220/2002), che peraltro incidentalmente affermava.
2.1.1. Il Consorzio XXXX appella, e insiste per la necessità che ai fini del privilegio, riferito alle norme vigenti all’epoca delle forniture, fosse necessaria la prevalenza del lavoro dei soci su tutti gli altri fattori produttivi, quindi anche del capitale, e non solo sul lavoro dei non soci. Cita giurisprudenza di merito.
Non si poteva secondo l’appellante fare riferimento alle modifiche dell’art. 2751 bis n. 5 introdotte dal d.l. 5/2012 sulla definizione dell’impresa artigiana, non retroattiva ex Cass. SS.UU. 5685/2015; parametro esclusivo rimanendo quindi l’art. 2083 c.c. ratione temporis ed essendo incostituzionale una diversa interpretazione.
Riporta dati di bilancio della controparte.
2.12. Censura inoltre l’affermata applicabilità retroattiva dell’art. 82 c. 3 bis d.l. 21.6.2013 n. 68 (conv. L. 98/2013), non trattandosi di regola inerente solo il sistema probatorio, ma dettante un nuovo presupposto per il riconoscimento dei privilegi.
Mancava comunque la prova della correlazione fra il lavoro dei soci e il prodotto fornito.
2.2. Col secondo motivo si censura il riconoscimento degli interessi commerciali, esclusi nelle procedure concorsuali ex art. 2 c. 1 d.leg. 231/2002, e comunque non dovuti dopo la domanda di concordato ex art. 169 l.f.
3.1. YYYY resiste, richiamando l’orientamento giurisprudenziale meno restrittivo, anche anteriore al 2012 e di merito, e l’art. 2513 c.c. introdotto nel 2004, nonché l’art. 2511 c.c. modificato nel 2009; ritiene infine applicabile l’art. 82 c. 3 bis d.l. 21.6.2013 n. 68 (conv. L. 98/2013).
Nega la comparabilità del privilegio artigiano a quello cooperativo.
Nel merito ribadisce la prevalenza e la pertinenza del lavoro dei soci all’attività caratteristica di produzione di cui alle fatture relative alle forniture, mai prima contestate, e che lo erano adesso solo genericamente; di aver prodotto gli attestati della revisione dal 2007 al 2014.
3.2. Sugli interessi, afferma il proprio diritto di procedere con azioni di accertamento e condanna, da limitare ex artt. 169 e 55 l.f. solo in sede di adempimento del C.P. ex Cass. 12092/2014 e 13181/2009; osserva che sui crediti privilegiati essi erano in ogni caso dovuti anche successivamente.
4. L’appello non può essere accolto.
4.1. Sul primo motivo, è pacifica la natura di cooperativa di produzione e lavoro a mutualità prevalente di YYYY, ed è la stessa appellante a riportare i dati di bilancio dai quali risulta per il periodo di riferimento la prevalenza del lavoro dei soci su quello dei non soci (in termini di costo del lavoro).
L’interpretazione offerta in merito alla necessità di considerare anche la prevalenza del lavoro dei soci su tutti gli altri fattori produttivi è stata univocamente disattesa dalla Cassazione (e anche da questa Corte, come cita l’appellata) ben prima del 2012, come da pronunce menzionate ampiamente anche dal Tribunale, e si basa semplicemente sul fatto che non si tratterebbe di grandezze univoche, certe e comparabili; l’orientamento rimane fermo anche nelle sentenze più recenti, senza riferimenti alle modifiche normative intervenute, e ad esso si intende qui dare continuità.
Resta quindi inconferente il riferimento al privilegio artigiano, non applicabile, e all’irretroattività di cui a Cass. SS.UU. 5685/2015.
Altrettanto irrilevante è la contestazione della natura interpretativa dell’art. 82 c. 3 bis d.l. 21.6.2013 n. 68 (conv. L. 98/2013), che il primo giudice afferma obiter pur ritenendo assorbita la questione dal raggiungimento del medesimo risultato secondo l’interpretazione tradizionale e consolidata (YYYY ha comunque attestato il “nuovo” requisito).
Infine, la generica e appena accennata deduzione dell’assenza di prova della correlazione fra il lavoro dei soci e il prodotto fornito è in effetti del tutto nuova, poiché a fronte delle inerenti affermazioni dell’appellata in primo grado, poste sin dall’atto introduttivo e successivamente anche richiamando i contratti prodotti, nessuna specifica contestazione venne mossa al riguardo, tantomeno nei termini assertivi e probatori, con le inevitabili conseguenze di cui all’art. 115 c.p.c. del resto già poste in risalto dalla sentenza impugnata.
4.2. Neppure il secondo motivo è fondato.
Infatti gli interessi commerciali sono applicabili anche nell’ambito delle procedure concorsuali in ogni caso almeno sino alla loro apertura (cfr. Cass. 3300/2017 e 14637/2018); successivamente sono dovuti interessi sui crediti privilegiati ex artt. 169, 55 e 54 l.f. e C. Cost. 408/1989.
In ogni caso nota correttamente l’appellata che la detta limitazione ha portata endoconcorsuale, non essendo precluso al creditore avvalersi delle azioni di accertamento e di condanna al di fuori del concordato, ma trovando le stesse un limite nelle modalità di adempimento e comunque nelle norme concorsuali inderogabili (cfr. Cass. 6953/2008 per la quale il principio della cristallizzazione dei crediti alla data di presentazione della domanda di concordato, per effetto del richiamo all’applicazione della L. Fall., art. 55, operato dall’art. 169, «..ha chiaramente una portata interna alla procedura concorsuale come si evince dal tenore letterale della norma in questione che dispone la sospensione degli interessi agli effetti del concorso fino alla chiusura del fallimento, così escludendo che debba allo stesso modo operarsi decidendo sui rapporti creditore-debitore al di fuori della procedura e quando il creditore non è ancora concorrente..»; cfr. anche Cass. 13181/2009, 12092/2014).
5. Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo con riguardo a valori inferiori ai medi per la non significativa complessità delle questioni trattate e del giudizio, esclusa la fase istruttoria.
Raddoppio del CU.

P.Q.M.

Ogni diversa e contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, il Collegio:
rigetta l’appello e condanna l’appellante Consorzio XXXX Coop. a r.l. in Liquidazione e Concordato Preventivo alla rifusione delle spese di lite del grado dell’appellata YYYY Soc. coop. in Liquidazione, liquidate in € 12.000 per compensi, oltre spese generali 15%, CP ed IVA se dovuta.
Dichiara sussistenti i presupposti per il raddoppio del CU per l’appellante Consorzio XXXX Coop. a r.l. in Liquidazione e Concordato Preventivo.
Bologna, 2 luglio 2019.

IL PRESIDENTE
dott. Roberto Aponte

IL CONSIGLIERE REL. EST.
dott. Michele Guernelli

Depositata in Cancelleria il Pubblicazione del 02.10.2019.

Decreto CICR n. 343 del 3 agosto 2016 – Anatocismo. Disposizioni attuative art. 120 TUB

Di seguito il testo, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, del decreto del C.I.C.R. di attuazione dell’art. 120 del Testo Unico bancario (T.U.B.), come sostituito dall’articolo 17-bis D.L. 14 febbraio 2016, n. 18, convertito in l. 8 aprile 2016, n. 49.

Qui è possibile, invece, scaricare la copia del decreto medesimo.


Segreteria del Comitato Interministeriale per il Credito ed il RisparmioDecreto_CICR_343_03agosto2016

Il Ministro dell’Economia e delle Finanze

Presidente del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio

N. 343

VISTO l’articolo 120, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario – TUB), come modificato dall’articolo 17-bis, del decreto legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito nella legge 8 aprile 2016, n. 49, che attribuisce al CICR il potere di stabilire modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria;

VISTO l’articolo 114-quinquies.3 del TUB, che prevede l’applicabilità agli istituti di mo­neta elettronica delle norme contenute nel Titolo VI del medesimo TUB;

VISTO l’articolo 114-undecies del Testo Unico Bancario, che prevede l’applicabilità agli istituti di pagamento delle norme contenute nel Titolo VI del medesimo TUB;

VISTO l’articolo 115, comma 1, del TUB, che stabilisce che le norme in materia di traspa­renza delle condizioni contrattuali nelle operazioni e servizi bancari e finanziari, contenute nel Ca­po I del Titolo VI del medesimo TUB, si applicano alle attività svolte nel territorio della Repubbli­ca dalle banche e dagli intermediari finanziari;

VISTO l’articolo 119, comma 1, del TUB, che attribuisce al CICR il compito di indicare il contenuto e la modalità delle comunicazioni relative allo svolgimento del rapporto che, ai sensi del medesimo comma, i soggetti di cui all’articolo 115 del TUB devono fornire al cliente nei contratti di durata;

VISTO l’articolo 127, comma 3, del TUB, che prevede che le deliberazioni di competenza del CICR previste nel Titolo VI del medesimo Testo Unico siano assunte su proposta della Banca d’Italia, d’intesa con la Consob;

VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 30 giugno 2012, n. 644, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 luglio 2012, n. 155, recante Disciplina della remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti in attuazione dell’articolo 117-bis del Testo unico bancario;

SU PROPOSTA formulata dalla Banca d’Italia, d’intesa con la Consob;

RITENUTA l’urgenza di provvedere, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3, comma 2, del TUB;

DECRETA

Art. 1
(Definizioni)

1. Ai fini del presente provvedimento si definisce:
– “cliente”, qualsiasi soggetto che ha in essere un rapporto contrattuale con un intermediario. Non sono clienti le banche, le società finanziarie, gli istituti di moneta elettronica, gli istitu­ti di pagamento, le imprese di assicurazione, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, i fondi di investimento alternativi, le società di ge­stione del risparmio, le società di gestione accentrata di strumenti finanziari, i fondi pen­sione, Poste Italiane s.p.a., la Cassa depositi e prestiti e ogni altro soggetto che svolge attività di intermediazione finanziaria. Non si considerano clienti nemmeno le società aventi natura finanziaria controllanti, controllate o sottoposte al comune controllo dei soggetti so­pra indicati;
– “intermediario”, le banche, gli intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del TUB e gli altri soggetti abilitati a erogare a titolo professionale fmanziamenti ai quali si applica il tito­lo VI del TUB;
– “conto di pagamento”, il conto come definito all’articolo 1, comma 1, lettera I), del decreto legislativo 27 gennaio 2010 , n. 11.

Art. 2
(Scopo e ambito di applicazione)

1. Il presente decreto attua l’articolo 120, comma 2, del TUB e si applica alle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito tra intermediari e clienti disciplinate ai sensi del titolo VI del TUB.
2. La produzione di interessi nelle operazioni di cui al comma I è regolata secondo le modalità e i criteri indicati negli articoli 3 e 4.
3. L’imputazione dei pagamenti è regolata in conformità dell’articolo 1194 del codice civile.

Art. 3
(Regime degli interessi)

1. Nelle operazioni indicate dall’articolo 2, comma 1, ivi compresi i finanziamenti a valere su carte di credito, gli interessi debitori maturati non possono produrre interessi, salvo quelli di mora.
2. Agli interessi moratori si applicano le disposizioni del codice civile.
3. Nei rapporti di conto corrente o di conto di pagamento è assicurata la stessa periodicità, comun­que non inferiore a un anno, nel conteggio degli interessi creditori e debitori. Gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, comunque, al termine del rapporto per cui sono dovu­ti; per i contratti stipulati nel corso dell’anno, il conteggio è effettuato il 31 dicembre.

Art. 4
(Interessi maturati in relazione alle aperture di credito regolate in conto corrente e conto di pagamento e agli sconfinamenti)

1. Il presente articolo si applica:
a) alle aperture di credito regolate in conto corrente di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 30 giugno 2012, n. 644, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 luglio 2012, n. 155, e a quelle regolate in conto di pagamento anche quando la disponibilità sul conto, nella forma di cui all’articolo 1842 del codice civi­le, sia generata da operazioni di anticipo su crediti e documenti;
b) agli sconfinamenti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b), c) e d), del medesimo decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 30 giugno 2012, n. 644, quali definiti dall’articolo 1, comma 1, lettera d), del decreto anzidetto.
2. Ai contratti di apertura di credito che vengono stipulati e si esauriscono nel corso di uno stesso anno solare si applica il solo comma 7.
3. Gli interessi debitori maturati sono contabilizzati separatamente rispetto alla sorte capitale. Il saldo periodico della sorte capitale produce interessi nel rispetto di quanto stabilito dal presente ar­ticolo.
4. Gli interessi debitori divengono esigibili il 10 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono maturati. Al cliente deve comunque essere assicurato un periodo di trenta giorni dal ricevimento delle comunicazioni previste ai sensi dell’articolo 119 o 126-quater, comma 1, lettera b), del TUB prima che gli interessi maturati divengano esigibili. Il contratto può prevedere termini diversi, se a favore del cliente.
5. Ai sensi dell’articolo 120, comma 2, lettera b), del TUB, il cliente può autorizzare, anche preven­tivamente, l’addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili; in que­sto caso la somma addebitata è considerata sorte capitale; l’autorizzazione è revocabile in ogni momento, purché prima che l’addebito abbia avuto luogo.
6. Il contratto può stabilire che, dal momento in cui gli interessi sono esigibili, i fondi accreditati sul conto dell’intermediario e destinati ad affluire sul conto del cliente sul quale è regolato il finan­ziamento siano impiegati per estinguere il debito da interessi.
7. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 2, comma 3, in caso di chiusura definitiva del rap­porto, gli interessi sono immediatamente esigibili. Il saldo relativo alla sorte capitale può produrre interessi, secondo quanto previsto dal contratto; quanto dovuto a titolo di interessi non produce ul­teriori interessi.

Art. 5
(Disposizioni finali)

1. Gli intermediari applicano il presente decreto, al più tardi, agli interessi maturati a partire dal 10 ottobre 2016.
2. I contratti in corso sono adeguati con l’introduzione di clausole conformi all’articolo 120, comma 2, del TUB e al presente decreto, ai sensi degli articoli 118 e 126-sexies del TUB. L’adeguamento costituisce giustificato motivo ai sensi dell’articolo 118 del TUB. Sulla clausola contenente l’autorizzazione prevista dall’articolo 4, comma 6, deve essere acquisito il consenso espresso del cliente, secondo quanto previsto dall’articolo 117, comma 1, del TUB. Per i contratti che non pre­vedono l’applicazione degli articoli 118 e 126-sexies del TUB, gli intermediari propongono al cliente l’adeguamento del contratto entro il 30 settembre 2016.
3. Ai sensi dell’art. 127, comma 1, del TUB, le previsioni del presente decreto sono derogabili solo in senso più favorevole al cliente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, addì -3 AGO 2016                                                 IL MINISTRO