Niente registro per il provvedimento di liquidazione delle spese dell’esecuzione. Agenzia delle Entrate Reggio Emilia 05.03.2018

La Direzione Provinciale di Reggio Emilia, a seguito di ricorso-reclamo ex art. 17-bis d.lgs. n. 546/1992, ha accolto integralmente ed ha provveduto ad annullare la liquidazione dell’imposta di registro effettuata sul provvedimento ex art. 611 cod. proc. civ. di liquidazione delle spese del procedimento esecutivo (nella fattispecie, si trattava di esecuzione per rilascio di immobile).

In accoglimento del ricorso promosso dal contribuente, l’Ufficio ha ritenuto che:

  • nessuna norma del Testo Unico dell’imposta di registro prevede la tassazione dei provvedimenti di liquidazione delle spese legali, che devono quindi ritenersi esclusi dal novero degli atti assoggettabili all’imposta, stante il disposto dell’art. 2, parte terza della Tariffa;
  • il provvedimento di liquidazione delle spese ha natura ancillare rispetto al provvedimento principale, emesso in esito ad un procedimento giurisdizionale, anche nell’ipotesi (come quella del caso in esame) in cui la liquidazione venga chiesta con separata istanza, come espressamente richiesto dalla legge, ai sensi dell’art. 611 c.p.c.;
  • l’atto impugnato in motivazione richiama una fattispecie impositiva (combinato disposto degli artt. 8 comma 1, lett. a) e 6 della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 1986 n. 131) non coerente con il caso di specie, tale da rendere il suddetto avviso di liquidazione privo di adeguata e congrua motivazione.

Il ricorso ed il conseguente provvedimento di annullamento sono liberamente consultabili qui: Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Reggio Emilia 5 marzo 2018.

Definizione agevolata delle controversie tributarie – Nota prot. n. 50869 del 07.09.2017 della Agenzia delle Entrate Direzione Regionale dell’Emilia Romagna

L’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale dell’Emilia Romagna ha diramato la nota prot. n. 50869 del 07.09.2017, con cui comunica che i professionisti abilitati ai servizi Fisconline ed Entratel possono visualizzare, già dal 31.07.2017, una volta autenticati, un avviso sull’opportunità di definire le controversie dagli stessi patrocinate, ai sensi dell’art. 11 D.L. n. 50/2017, n. 50, convertito con modificazioni in l. n. 96/2017.

Nota prot. n. 50869 del 07.09.2017 della Agenzia delle Entrate Direzione Regionale dell’Emilia Romagna.

 

Inesistente la notifica della cartella esattoriale eseguita da poste private

Qualora l’invio della raccomandata previsto dalla procedura per la notificazione ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ., sia affidato a Nexive, esso non è idoneo al perfezionamento del procedimento notificatorio: l’operatore postale privato è un soggetto non abilitato privo della qualifica di pubblico ufficiale la cui attività inficia il perfezionamento del procedimento notificatorio con conseguente inesistenza della notifica e sua insanabilità anche qualora, con l’impugnazione, il destinatario dimostri, come nel caso in questione, di aver avuto conoscenza dell’atto.

Questo il principio enunciato dalla Commissione Tributaria di Pisa, con la sentenza n. 478 del 08.11.2016 (depositata 06.12.2016); di seguito le motivazioni integrali, di cui qui è possibile scaricare una copia.

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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI PISA SEZIONE 3

riunita con l’intervento dei signori

IANNELLI ENZO Presidente

BRUNI CRISTIANA Relatore

GLENDI GRAZIELLA Giudice

ha emesso la seguente

SENTENZA

– sul ricorso n. 282/2016 depositato il 09/05/2016
– avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 08720150010960185 IRPEF-ALTRO 2011

contro:

AG. RISCOSSIONE PISA EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A.

FATTO E DIRITTO

Il signor XY ricorre contro Equitalia avverso il ruolo n.2015/0550043 relativo a lrpef, addizionali comunali e regionali, IVA, oltre sanzioni e interessi, per un totale di € 3.977,52; il ruolo n. 2015/0250273 e la cartella di pagamento n. 087 /015/0004041591 relativi al periodo 2008, sempre in materia di lrpef, addizionali comunali e regionali, Iva, oltre sanzioni e interessi per C 3.426,89; il ruolo n. 9014/0250315 e la cartella n. 087 2014/0012581844 relativi al 2011 in materia di Irap, oltre interessi e sanzioni per un totale di € 604,70; il ruolo n. 2015/0250571 e la cartella n. 087 2015/0015715321 relativi al periodo di imposta 2012, in materia di lrpef, addizionali comunali e regionali, Iva, oltre interessi e sanzioni per un totale di C€ 4.070,64. Eccepisce di non aver ricevuto la notifica degli atti impugnati e di accedere alla tutela giurisdizionale avverso tutti gli atti che siano stati invalidamente notificati, anche dopo aver avuto la conoscenza di un asserito debito a mezzo dell’estratto di ruolo, posta la natura recettizia degli atti amministrativi, compresi quelli tributari. Richiama sul punto la recente sentenza della Corte di Cassazione n. 19704 del 2015, ribadendo che i termini di impugnazione di un atto non possono che decorrere dalla (valida) notificazione dell’atto medesimo; pertanto, il destinatario dell’atto ha l’interesse e il diritto di provare la verifica della validità della notifica dell’atto del quale non sia venuto a conoscenza a causa del difetto di notifica. Eccepisce quindi la inesistenza/invalidità della notifica e la conseguente insanabile nullità degli atti impugnati, in quanto le cartelle non sono mai state notificate. Né, a suo dire, si può sanare il vizio di notifica, considerato che la legge n. 15/2015, come interpretata dalla richiamata pronuncia della Cassazione, ha introdotto il criterio c.d. della qualità degli effetti, secondo cui sono recettizi provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei privati. Ne consegue che la notifica è necessaria per il perfezionamento degli atti tributari che, per la loro natura di atti di indubbia incidenza sul patrimonio del destinatario, sono naturaliter recettizi. In tali atti le misure di partecipazione sono elementi costitutivi della loro stessa efficacia giuridica e l’effetto giuridico non decorre dalla data di adozione del provvedimento, bensì da quella dell’avvenuta comunicazione dello stesso. Tale natura recettizia rende inapplicabile l’istituto della piena conoscenza ai fini del decorso del termine di impugnazione. E quindi tutte le pretese risultanti dagli estratti di ruolo non potranno che essere disattese, vista l’inesistenza/invalidità assoluta delle notifiche delle cartelle di pagamento; l’indubbia recettizietà degli atti tributari e la valorizzazione del principio della qualità degli effetti impone di non poter più considerare sanabili tutti gli atti tributari invalidamente notificati, posto che la notifica diviene elemento essenziale dell’atto stesso. Il ricorrente eccepisce inoltre la decadenza dall’attività di riscossione e la prescrizione delle somme richieste. L’art. 25 del DPR n. 600/73 prevede che la notifica avvenga entro il terzo anno successivo a quello della presentazione della dichiarazione dei redditi. Gli anni di cui si tratta sono il 2008 e il 2011: la notifica indicata nell’estratto di ruolo è quella del 21 luglio 2015, ben oltre il quinquennio prescrizionale che sarebbe spirato nel 2013. Equitalia si costituisce e controdeduce sostenendo: quanto alla notifica delle cartelle di pagamento, che due delle stesse stesse risultano correttamente notificate il 10.03.2016 e il 21.07.2015 ai sensi dell’art. 139 c.p.c. a mezzo della madre dell’odierno ricorrente e successivo invio di raccomandata semplice. Le altre sono state notificate ai sensi dell’art. 140 c.p.c. mediante deposito nella casa comunale, affissione dell’avviso e invio della raccomandata informativa con avviso di ricevimento. Richiama giurisprudenza favorevole della Corte di Cassazione in ordine alla reperibilità cd relativa. In particolare la sentenza n. 258/2012 ha chiarito che i casi di reperibilità relativa non sono più disciplinati dall’art. 26 del DPR n. 602/73, ma dall’art. 140 c.p.c. il quale prevede che, se non è possibile eseguire la consegna per irreperibilità o per incapacità o per rifiuto delle persone indicate nell’articolo precedente, l’ufficiale giudiziario deposita copia nella casa del Comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso di deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell’abitazione o dell’ufficio o dell’azienda del destinatario e gliene da notizia per raccomandata con avviso di ricevimento”. La notificazione si perfeziona così trascorsi dieci giorni dall’invio di detta raccomandata, ove il destinatario non si presenti entro i dieci giorni successivi. Quanto, invece, all’invocata prescrizione e decadenza, eccepisce il difetto di legittimazione passiva dell’agente della riscossione e la legittimazione dell’Agenzia delle Entrate in quanto la causa petendi attiene a questioni sostanziali involgenti il modo di essere del rapporto di imposta ed il contraddittorio deve essere instaurato nei confronti dell’ente creditore. Con successiva memoria illustrativa il ricorrente insiste sulle proprie pretese. Il ricorso è fondato e può trovare accoglimento. L’agente della riscossione ha effettuato la procedure di notifica ex art. 140 c.p.c. a mezzo di soggetto terzo (Nexive) giuridicamente non legittimato. Il legislatore ha inteso affidare il servizio universale postale alle sole Poste Italiane, come confermato di recente dal Garante per le comunicazioni, e tale esclusività vale fino al 2026 (v. art. 4 del Decreto Legislativo n. 261/99). La Suprema Corte di Cassazione ha ribadito tale esclusività anche di recente con Cass. n. 2922/2015 secondo cui, per dirsi effettivamente attuata la procedura di cui all’art.140 c.p.c., è necessario che l’invio della raccomandata informativa venga effettuata utilizzando il servizio postale nazionale fornito dall’Ente Poste su tutto il territorio nazionale, con la conseguenza che, qualora tale adempimento sia affidato a un’agenzia priva di recapito, esso non è conforme alla formalità prescritta dall’art. 140 c.p.c. e, pertanto, non è idoneo al perfezionamento del procedimento notificatorio. Deve quindi essere rilevata l’inesistenza della notifica effettuata dal concessionario della riscossione a mezzo agenzia privata di recapiti. L’operatore postale privato è un soggetto non abilitato privo della qualifica di pubblico ufficiale la cui attività inficia il perfezionamento del procedimento notificatorio con conseguente inesistenza della notifica e sua insanabilità anche qualora, con l’impugnazione, il destinatario dimostri, come nel caso in questione, di aver avuto conoscenza dell’atto (in tal senso anche Comm. Trib. Prov. Pisa, sez. 2, sentenza n. 317/2/2016 e sez. 3, sent. n. 337/2016). Nessuna sanatoria pertanto può dirsi realizzata a fronte di notifica inesistente. La richiamata giurisprudenza della Suprema Corte ha ormai definitivamente cristallizzato il principio della qualità degli effetti della notifica degli atti tributari secondo cui sono recettizi provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei destinatari. In tali atti le misure partecipative e di conoscenza sono elementi costitutivi dell’efficacia giuridica. Conseguentemente l’effetto giuridico non decorre dalla data della loro adozione, bensì da quella dell’avvenuta regolare e valida notifica degli stessi. Se il contribuente contesta di non aver mai ricevuto la cartella esattoriale, al concessionario della riscossione non è sufficiente, per provare l’avvenuta regolare notifica, produrre in giudizio l’estratto di ruolo (in tal senso: Comm. Trib. Napoli, sent. n. 3150/2016, conforme a quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 18252/2013). Il concessionario non può limitarsi ad esibire in giudizio l’estratto del ruolo, ma deve produrre copia integrale della cartella, non essendo sufficiente nemmeno la produzione in giudizio della ricevuta di ritorno della raccomandata. La sentenza n. 19704 del 02.10.2015 della Suprema Corte a sezioni unite, ribadisce alcuni principi essenziali: gli atti tributari sono atti recettizi in ragione della indubbia incidenza sul patrimonio del destinatario. Ne consegue che le misure di partecipazione degli stessi sono elementi costitutivi della loro efficacia giuridica, il cui effetto non decorre pertanto dalla loro adozione, bensì dalla corretta notifica al destinatario. E tuttavia non è sufficiente la piena conoscenza del loro contenuto da parte del destinatario, né la costituzione in giudizio per sanare il vizio di notifica, bensì è necessario anche che gli atti siano comunicati nei modi previsti dalla legge. La costituzione in giudizio nei termini non sana il vizio di notifica, ma consente al destinatario degli atti impugnati di difendersi dinanzi al giudice tributario. La notificazione deve inoltre essere effettuata da messo notificatore e la raccomandata di avviso deve essere leggibile e correttamente comunicata. La mancanza dell’invio non costituisce pertanto mera irregolarità, ma vizio insanabile della notifica. Non è infine sufficiente la produzione in giudizio della relata di notifica né, tantomeno, dell’estratto di ruolo, per i motivi già illustrati e ribaditi dalla giurisprudenza ormai costante sul punto della Suprema Corte. In altri termini, non è possibile separare l’atto di cui si tratta dalla sua corretta notificazione e considerarli separatamente poiché, ove non venga fornita la prova di tale collegamento, non è possibile accertare se la copia dell’atto era o meno conforme all’originale (così CTR Siracusa n. 7433/2016 e CTP Salerno, n. 2544/2016 e CTP di Napoli, n. 10938/2016). Gli altri motivi del ricorso vengono integralmente assorbiti dall’accoglimento di quelli illustrati. La decisione sulle spese di lite segue la soccombenza.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso. Condanna Equitalia a rifondere le spese di lite che si liquidano in € 1.000,00.

Pisa, 8 novembre 2016.

Il Relatore

dott.ssa Cristina Bruni

Il Presidente

Dr. Enzo Iannelli

D.L. n. 193/16: disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili

DECRETO-LEGGE 22 ottobre 2016, n. 193 

Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili (in G.U. n. 249 del 24.10.2016)

Capo I
Misure urgenti in materia di riscossione

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, 81 e 87 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive
modificazioni;
Ritenuta la straordinaria necessita’ e urgenza per le esigenze di
finanza pubblica e per il corretto rapporto tra fisco e contribuente
di ottimizzare l’attivita’ di riscossione adottando disposizioni per
la soppressione di Equitalia e per adeguare l’organizzazione
dell’Agenzia delle entrate anche al fine di garantire l’effettivita’
del gettito delle entrate e l’incremento del livello di adempimento
spontaneo degli obblighi tributari e per i fini di cui all’articolo
4, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), e all’articolo 81, comma 1, della Costituzione;
Tenuto conto altresi’, per le misure da adottare per le predette
urgenti finalita’, del contenuto del rapporto Italia –
Amministrazione fiscale dell’organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), pubblico il 19 luglio 2016 e, in
particolare, del capitolo 6, rubricato «riscossione coattiva delle
imposte: problemi specifici identificati»;
Considerata la straordinaria necessita’ ed urgenza di riaprire i
termini della procedura di collaborazione volontaria nonche’ di
prevedere misure di contrasto all’evasione fiscale;
Considerata la straordinaria necessita’ ed urgenza di procedere
alla revisione della disciplina di alcuni adempimenti tributari che
risultino di scarsa utilita’ all’amministrazione finanziaria ai fini
dell’attivita’ di controllo o di accertamento, o comunque non
conformi al principio di proporzionalita’;
Considerata la straordinaria necessita’ ed urgenza di prevedere misure di finanziamento di spese collegate ad esigenze indifferibili;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 15 ottobre 2016;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell’economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Soppressione di Equitalia

1. A decorrere dal 1° luglio 2017 le societa’ del Gruppo Equitalia sono sciolte. Le stesse sono cancellate d’ufficio dal registro delle imprese ed estinte, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e’ fatto divieto alle societa’ di cui al presente comma di effettuare assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale.
2. Dalla data di cui al comma 1, l’esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale, di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, riattribuito all’Agenzia delle entrate di cui all’articolo 62 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e’ svolto dall’ente strumentale di cui al comma 3.
3. Al fine di garantire la continuita’ e la funzionalita’ delle attivita’ di riscossione, e’ istituito un ente pubblico economico, denominato «Agenzia delle entrate-Riscossione» sottoposto all’indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell’economia e delle finanze. L’Agenzia delle entrate provvede a monitorare costantemente l’attività dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, secondo principi di trasparenza e pubblicita’. L’ente subentra, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia di cui al comma 1 e assume la qualifica di agente della riscossione con i poteri e secondo le disposizioni di
cui al titolo I, capo II, e al titolo II, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. L’ente ha autonomia
organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione. Ne costituiscono organi il presidente, il comitato di gestione e il
collegio dei revisori dei conti.
4. Il comitato di gestione e’ composto dal direttore dell’Agenzia
delle entrate in qualita’ di Presidente dell’ente e da due componenti nominati dall’Agenzia medesima tra i propri dirigenti. Ai componenti del comitato di gestione non spetta alcun compenso, indennita’ o rimborso spese.
5. Lo statuto e’ approvato con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze. Lo statuto disciplina le funzioni e le competenze degli organi, indica le entrate dell’ente, stabilendo i criteri concernenti la determinazione dei corrispettivi per i servizi prestati a soggetti pubblici o privati, incluse le amministrazioni statali, al fine di garantire l’equilibrio economico-finanziario dell’attivita’. Lo statuto disciplina i casi e le procedure, anche telematiche, di consultazione pubblica sugli atti di rilevanza generale, altresì promuovendo la partecipazione dei soggetti interessati. Il comitato di gestione, su proposta del presidente, delibera le modifiche allo statuto e gli atti di carattere generale che disciplinano l’organizzazione e il funzionamento dell’ente, i bilanci preventivi e consuntivi, i piani aziendali e le spese che impegnano il bilancio dell’ente per importi superiori al limite fissato dallo statuto. Il comitato di gestione delibera altresi’ il piano triennale per la razionalizzazione delle attivita’ di riscossione e gli interventi di incremento dell’efficienza organizzativa ed economica finalizzata alla riduzione delle spese di gestione e di personale. L’ente opera nel rispetto dei principi di legalita’ e imparzialita’, con criteri di efficienza gestionale, economicita’ dell’attivita’ ed efficacia dell’azione, nel perseguimento degli obiettivi stabiliti nell’atto di cui al comma 13, e garantendo la massima trasparenza degli obiettivi stessi, dell’attivita’ svolta e dei risultati conseguiti. Agli atti a carattere generale indicati nell’atto aggiuntivo di cui al comma 13, e al piano triennale per la razionalizzazione delle attivita’ di riscossione si applica l’articolo 60 del decreto legislativo n. 300 del 1999.
6. Salvo quanto previsto dal presente decreto, l’Agenzia delle
entrate-Riscossione e’ sottoposta alle disposizioni del codice civile
e delle altre leggi relative alle persone giuridiche private. Ai fini
dello svolgimento della propria attivita’ e’ autorizzata ad
utilizzare anticipazioni di cassa.
7. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 9 del decreto
legislativo 24 settembre 2015, n. 159. Per l’anno 2017, sono validi i
costi determinati, approvati e pubblicati da Equitalia S.p.A., ai
sensi del citato articolo 9.
8. L’Ente e’ autorizzato ad avvalersi del patrocinio
dell’Avvocatura dello Stato competente per territorio, ai sensi
dell’articolo 43 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611. L’ente
puo’ stare in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti
davanti al tribunale e al giudice di pace, salvo che, ove vengano in
rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici,
l’Avvocatura dello Stato competente per territorio, sentito l’ente,
assuma direttamente la trattazione della causa. Per il patrocinio nei giudizi davanti alle commissioni tributarie continua ad applicarsi l’articolo 11 comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni.
9. Tenuto conto della specificita’ delle funzioni proprie della
riscossione fiscale e delle competenze tecniche necessarie al loro
svolgimento, per assicurarle senza soluzione di continuita’, a
decorrere dalla data di cui al comma 1 il personale delle societa’
del Gruppo Equitalia con contratto di lavoro a tempo indeterminato,
in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto,
senza soluzione di continuita’ e con la garanzia della posizione
giuridica ed economica maturata alla data del trasferimento, e’
trasferito all’ente pubblico economico di cui al comma 3, previo
superamento di apposita procedura di selezione e verifica delle
competenze, in coerenza con i principi di trasparenza, pubblicita’ e imparzialità. A tale personale si applica l’articolo 2112, primo e terzo comma, del codice civile.
10. A far data dall’entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, il personale delle societa’ del Gruppo
Equitalia proveniente da altre amministrazioni pubbliche e’
ricollocato nella posizione economica e giuridica originariamente
posseduta nell’amministrazione pubblica di provenienza la quale,
prima di poter effettuare nuove assunzioni, procede al riassorbimento di detto personale, mediante l’utilizzo delle procedure di mobilita’ di cui all’articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e nel rispetto dei vincoli in materia di finanza pubblica e contenimento delle spese di personale. Il riassorbimento puo’ essere disposto solo nei limiti dei posti vacanti nelle dotazioni organiche
dell’amministrazione interessata e nell’ambito delle facolta’
assunzionali disponibili. Nel caso di indisponibilita’ di posti
vacanti nella dotazione organica dell’amministrazione di provenienza, tale personale puo’ essere ricollocato, previa intesa, ad altra pubblica amministrazione con carenze di organico, anche in deroga alle vigenti disposizioni in materia di mobilita’ e, comunque, nell’ambito delle facolta’ assunzionali delle amministrazioni interessate.
11. Entro la data di cui al comma 1:
a) l’Agenzia delle entrate acquista, al valore nominale, le azioni
di Equitalia S.p.A., detenute, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del
citato decreto-legge n. 203 del 2005, e successive modificazioni,
dall’Istituto nazionale della previdenza sociale; a seguito di tale
acquisto e in proporzione alla partecipazione societaria detenuta
alla data dello stesso acquisto, si trasferisce in capo al
cessionario l’obbligo di versamento delle somme da corrispondere a qualunque titolo, in conseguenza dell’attivita’ di riscossione svolta fino a tale data;
b) le azioni di Equitalia Giustizia S.p.A., detenute da Equitalia
S.p.A., sono cedute a titolo gratuito al Ministero dell’economia e
delle finanze;
c) gli organi societari delle societa’ di cui al comma 1 deliberano
i bilanci finali di chiusura corredati dalle relazioni di legge, che
sono trasmessi per l’approvazione al Ministero dell’economia e delle finanze. Ai componenti degli organi delle societa’ soppresse sono corrisposti compensi, indennita’ ed altri emolumenti solo fino alla data di soppressione. Per gli adempimenti successivi relativi al presente comma, ai predetti componenti spetta esclusivamente, ove dovuto, il rimborso delle spese sostenute nella misura prevista dal rispettivo ordinamento.
12. Le operazioni di cui al comma 11 sono esenti da imposizione
fiscale.
13. Il Ministro dell’economia e delle finanze e il direttore
dell’Agenzia delle entrate, presidente dell’ente, stipulano
annualmente un atto aggiuntivo alla convenzione di cui all’articolo
59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per individuare:
a) i servizi dovuti;
b) le risorse disponibili;
c) le strategie per la riscossione dei crediti tributari, con
particolare riferimento alla definizione delle priorita’, mediante un approccio orientato al risultato piuttosto che al processo;
d) gli obiettivi quantitativi da raggiungere in termini di
economicita’ della gestione, soddisfazione dei contribuenti per i
servizi prestati, e ammontare delle entrate erariali riscosse, anche
mediante azioni di prevenzione e contrasto dell’evasione ed elusione fiscale;
e) gli indicatori e le modalita’ di verifica del conseguimento
degli obiettivi di cui alla lettera d);
f) le modalita’ di vigilanza sull’operato dell’ente da parte
dell’agenzia, anche in relazione alla garanzia della trasparenza,
dell’imparzialita’ e della correttezza nell’applicazione delle norme,
con particolare riguardo ai rapporti con i contribuenti;
g) la gestione della funzione della riscossione con modalita’
organizzative flessibili, che tengano conto della necessita’ di
specializzazioni tecnico-professionali, mediante raggruppamenti per tipologia di contribuenti, ovvero sulla base di altri criteri oggettivi preventivamente definiti, e finalizzati ad ottimizzare il risultato economico della medesima riscossione;
h) la tipologia di comunicazioni e informazioni preventive volte ad
evitare aggravi moratori per i contribuenti, ed a migliorarne il
rapporto con l’amministrazione fiscale, in attuazione della legge 27 luglio 2000, n. 212.
14. Costituisce risultato particolarmente negativo della gestione,
ai sensi dell’articolo 69, comma 1, del decreto legislativo n. 300
del 1999, il mancato raggiungimento, da parte dell’ente di cui al
comma 3, degli obiettivi stabiliti nell’atto aggiuntivo di cui al
comma 13, e non attribuibili a fattori eccezionali o comunque non
tempestivamente segnalati al Ministero dell’economia e delle finanze, per consentire l’adozione dei necessari correttivi.
15. Fino alla data di cui all’articolo 1, comma 1, l’attivita’ di
riscossione prosegue nel regime giuridico vigente. In sede di prima applicazione, entro il 30 aprile 2017, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, l’Amministratore delegato di Equitalia S.p.A. è nominato commissario straordinario per l’adozione dello statuto dell’ente di cui al comma 3, secondo le modalita’ di cui al comma 5 e per la vigilanza e la gestione della fase transitoria.
16. I riferimenti contenuti in norme vigenti agli ex concessionari
del servizio nazionale della riscossione e agli agenti della
riscossione di cui all’articolo 3 del decreto-legge 30 settembre
2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, si intendono riferiti, in quanto compatibili, all’agenzia di cui all’articolo 1 comma 3.

Art. 2

Disposizioni in materia di riscossione locale

1. All’articolo 10, comma 2-ter del decreto-legge 8 aprile 2013, n.
35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64,
le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31
maggio 2017».
2. Con deliberazione adottata entro il 1° giugno 2017, gli enti
locali possono continuare ad avvalersi, per se’ e per le societa’ da
essi partecipate, per l’esercizio delle funzioni relative alla
riscossione di cui al comma 1, del soggetto preposto alla riscossione nazionale.
3. Entro il 30 settembre di ogni anno, gli enti locali possono
deliberare l’affidamento dell’esercizio delle funzioni relative alla
riscossione al soggetto preposto alla riscossione nazionale.

Art. 3

Potenziamento della riscossione

1. A decorrere dal 1° gennaio 2017, l’Agenzia delle entrate puo’
utilizzare le banche dati e le informazioni alle quali e’ autorizzata
ad accedere sulla base di specifiche disposizioni di legge, anche ai
fini dell’esercizio delle funzioni relative alla riscossione
nazionale di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 30
settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.
2. All’articolo 72-ter del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 2-bis, e’ inserito il
seguente: «2-ter. Ai medesimi fini previsti dai commi precedenti,
l’Agenzia delle entrate puo’ acquisire le informazioni relative ai
rapporti di lavoro o di impiego, accedendo direttamente, in via
telematica, alle specifiche banche dati dell’Istituto nazionale della
previdenza sociale.
3. L’Agenzia delle entrate-Riscossione e’ autorizzata ad accedere e
utilizzare i dati di cui al presente articolo per i propri compiti di
istituto.

Capo II
Misure urgenti in materia fiscale

Art. 4

Disposizioni recanti misure per il recupero dell’evasione

1. L’articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e’
sostituito dal seguente:
«Art. 21 (Comunicazione dei dati delle fatture emesse e
ricevute). – 1. In riferimento alle operazioni rilevanti ai fini
dell’imposta sul valore aggiunto effettuate, i soggetti passivi
trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate, entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, i dati di tutte le fatture emesse nel trimestre di riferimento, e di quelle ricevute
e registrate ai sensi dell’articolo 25 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ivi comprese le bollette
doganali, nonche’ i dati delle relative variazioni. La comunicazione relativa all’ultimo trimestre e’ effettuata entro l’ultimo giorno del
mese di febbraio.
2. I dati, inviati in forma analitica secondo modalita’ stabilite
con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate,
comprendono almeno:
a) i dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni;
b) la data ed il numero della fattura;
c) la base imponibile;
d) l’aliquota applicata;
e) l’imposta;
f) la tipologia dell’operazione.
3. Per le operazioni di cui al comma 1, gli obblighi di
conservazione previsti dall’articolo 3 del decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze del 17 giugno 2014 si intendono
soddisfatti per tutte le fatture elettroniche nonche’ per tutti i
documenti informatici trasmessi attraverso il sistema di interscambio
di cui all’articolo 1, comma 211, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, e memorizzati dall’Agenzia delle entrate. Tempi e modalita’ di applicazione della presente disposizione, anche in relazione agli
obblighi contenuti nell’articolo 5 del decreto 17 giugno 2014, sono
stabiliti con apposito provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.».
2. Dopo l’articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,
sono aggiunti i seguenti:
«Art. 21-bis (Comunicazioni dei dati delle liquidazioni
periodiche I.V.A.). – 1. I soggetti passivi trasmettono, negli stessi
termini e con le medesime modalita’ di cui all’articolo 21, una
comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni
periodiche dell’imposta effettuate ai sensi dell’articolo 1, commi 1
e 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, nonche’ degli articoli 73, primo comma, lettera e), e 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Restano fermi gli ordinari termini di versamento dell’imposta dovuta in base alle liquidazioni periodiche effettuate.
2. Con il provvedimento di cui all’articolo 21, comma 2, sono
stabilite le modalita’ e le informazioni da trasmettere con la
comunicazione di cui al comma 1.
3. La comunicazione e’ presentata anche nell’ipotesi di
liquidazione con eccedenza a credito. Sono esonerati dalla
presentazione della comunicazione i soggetti passivi non obbligati
alla presentazione della dichiarazione annuale I.V.A. o
all’effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempre che, nel
corso dell’anno, non vengano meno le predette condizioni di esonero.
4. In caso di determinazione separata dell’imposta in presenza di
piu’ attivita’, i soggetti passivi presentano una sola comunicazione
riepilogativa per ciascun periodo.
5. L’Agenzia delle entrate mette a disposizione del contribuente,
ovvero del suo intermediario, secondo le modalita’ previste
dall’articolo 1, commi 634 e 635 della legge 23 dicembre 2014, n.
190, gli esiti derivanti dall’esame dei dati di cui all’articolo 21,
la coerenza tra i dati medesimi e le comunicazioni di cui al comma 1 nonché la coerenza dei versamenti dell’imposta rispetto a quanto
indicato nella comunicazione medesima. Quando dai controlli eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella comunicazione, il contribuente e’ informato dell’esito con modalità previste con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.
Il contribuente puo’ fornire i chiarimenti necessari, o segnalare
eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente, ovvero versare quanto dovuto avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Si applica l’articolo 54-bis, comma 2 bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, indipendentemente dalle condizioni ivi previste.
Art. 21-ter (Credito d’imposta). – 1. Ai soggetti in attivita’
nel 2017, in riferimento agli obblighi di cui agli articoli 21 e
21-bis, e’ attribuito una sola volta, per il relativo adeguamento
tecnologico, un credito d’imposta pari a € 100. Il credito spetta ai
soggetti che, nell’anno precedente a quello in cui il costo per
l’adeguamento tecnologico e’ stato sostenuto, hanno realizzato un
volume d’affari non superiore a € 50.000.
2. Il credito non concorre alla formazione del reddito ai fini
delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini
dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive, e’ utilizzabile
esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal 1° gennaio 2018, e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui e’ stato sostenuto il costo per l’adeguamento tecnologico e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo.
3. Ai soggetti che inviano i dati delle fatture secondo le
modalita’ di cui all’articolo 21, nonche’, sussistendone i
presupposti, hanno esercitato l’opzione di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, e’ attribuito, unitamente al credito di cui al comma 1, un ulteriore credito d’imposta di € 50,00. Il credito non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive, e’ indicato in dichiarazione ed utilizzato secondo le modalità’ stabilite nel comma 2.».
3. All’articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
471, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Per l’omessa o errata trasmissione dei dati di ogni
fattura, prevista dall’articolo 21, del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, si applica la sanzione di € 25, con un massimo di € 25.000. Non si applica l’articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
2-ter. L’omessa, incompleta o infedele comunicazione di cui
all’articolo 21-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1,
della legge 30 luglio 2010, n. 122, e’ punita con una sanzione da €
5.000 a € 50.000».
4. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a
decorrere dal 1° gennaio 2017. Dalla stessa data:
a) la comunicazione dei dati relativi ai contratti stipulati dalle
societa’ di leasing, e dagli operatori commerciali che svolgono
attivita’ di locazione e di noleggio, ai sensi dell’articolo 7,
dodicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e’ soppressa;
b) limitatamente agli acquisti intracomunitari di beni e alle
prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro
Stato membro dell’Unione europea, le comunicazioni di cui
all’articolo 50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427,
sono soppresse;
c) all’articolo 8, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, le parole: «nel mese di
febbraio,», sono sostituite dalle seguenti: «per l’imposta sul valore
aggiunto dovuta per il 2016, nel mese di febbraio, e per l’imposta
sul valore aggiunto dovuta a decorrere dal 2017, tra il 1° febbraio e
il 30 aprile»;
d) all’articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73,
sono apportate le seguenti modificazioni:
1) sono abrogati i commi da 1 a 3;
2) al comma 5, le parole: «ai commi da 1 a 4» sono sostituite dalle
seguenti: «al comma 4».
5. Le disposizioni di cui al comma 4, lettera d), si applicano alle
comunicazioni relative al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2017 e successivi.
6. Al decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) all’articolo 2, il comma 2 e’ sostituito dal seguente:
«2. A decorrere dal 1° aprile 2017, la memorizzazione
elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi
di cui al comma 1 sono obbligatorie per i soggetti passivi che
effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi tramite
distributori automatici. Al fine dell’assolvimento dell’obbligo di
cui al precedente periodo, nel provvedimento del direttore
dell’Agenzia delle entrate di cui al comma 4, sono indicate soluzioni che consentano di non incidere sull’attuale funzionamento degli apparecchi distributori e garantiscano, nel rispetto dei normali tempi di obsolescenza e rinnovo degli stessi, la sicurezza e l’inalterabilita’ dei dati dei corrispettivi acquisiti dagli operatori. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate possono essere stabiliti termini differiti, rispetto al 1° aprile 2017, di entrata in vigore dell’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, in relazione alle specifiche variabili tecniche di peculiari distributori automatici.»;
b) all’articolo 7, comma 1, dopo il primo periodo, e’ aggiunto il
seguente: «Per le imprese che operano nel settore della grande
distribuzione l’opzione di cui all’articolo 1, commi da 429 a 432,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, gia’ esercitata entro il 31
dicembre 2016, resta valida fino al 31 dicembre 2017.».
7. All’articolo 50-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4:
1) la lettera c) e’ sostituita dalla seguente:
«c) le cessioni di beni eseguite mediante introduzione in un
deposito I.V.A.»;
2) la lettera d) e’ abrogata;
b) il comma 6 e’ sostituito con il seguente:
«6. L’estrazione dei beni da un deposito I.V.A. ai fini della
loro utilizzazione o in esecuzione di atti di commercializzazione
nello Stato puo’ essere effettuata solo da soggetti passivi d’imposta
agli effetti dell’I.V.A. e comporta il pagamento dell’imposta; la
base imponibile e’ costituita dal corrispettivo o valore relativo
all’operazione non assoggettata all’imposta per effetto
dell’introduzione ovvero, qualora successivamente i beni abbiano
formato oggetto di una o piu’ cessioni, dal corrispettivo o valore
relativo all’ultima di tali cessioni, in ogni caso aumentato, se non
gia’ compreso, dell’importo relativo alle eventuali prestazioni di
servizi delle quali i beni stessi abbiano formato oggetto durante la
giacenza fino al momento dell’estrazione. L’imposta e’ dovuta dal
soggetto che procede all’estrazione ed e’ versata in nome e per conto di tale soggetto dal gestore del deposito, che e’ solidalmente
responsabile dell’imposta stessa. Il versamento e’ eseguito ai sensi
dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
esclusa la compensazione ivi prevista, entro il termine di cui
all’articolo 18 del medesimo decreto del mese successivo alla data di estrazione. Il soggetto che procede all’estrazione annota nel
registro di cui all’articolo 25 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, una fattura emessa ai sensi
dell’articolo 17, comma 2, del medesimo decreto, e i dati della
ricevuta del versamento suddetto. E’ effettuata senza pagamento
dell’imposta l’estrazione da parte di soggetti che si avvalgono della
facolta’ di cui alla lettera c) del primo comma e al secondo comma
dell’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633; in tal caso, la dichiarazione di cui
all’articolo 1, primo comma, lettera c), del decreto-legge 29
dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, deve essere trasmessa telematicamente
all’Agenzia delle entrate, che rilascia apposita ricevuta telematica.
Per il mancato versamento dell’imposta dovuta ai sensi dei precedenti periodi, si applica la sanzione di cui all’articolo 13 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, al cui pagamento e’ tenuto
solidalmente anche il gestore del deposito; tuttavia, nel caso in cui
l’estrazione sia stata effettuata senza pagamento dell’imposta da un soggetto che abbia presentato la dichiarazione di cui all’articolo 1,
primo comma, lettera c), del predetto decreto n. 746 del 1983 in
mancanza dei presupposti richiesti dalla legge, trova applicazione la sanzione di cui all’articolo 7, comma 4, del predetto decreto n. 471 e al pagamento dell’imposta e di tale sanzione e’ tenuto
esclusivamente il soggetto che procede all’estrazione. Per i beni
introdotti in un deposito I.V.A. in forza di un acquisto
intracomunitario, il soggetto che procede all’estrazione assolve
l’imposta provvedendo alla integrazione della relativa fattura, con
la indicazione dei servizi eventualmente resi e dell’imposta, ed alla
annotazione della variazione in aumento nel registro di cui
all’articolo 23 del citato decreto del Presidente della Repubblica n.
633 del 1972 entro quindici giorni dall’estrazione e con riferimento alla relativa data; la variazione deve, altresi’, essere annotata nel registro di cui all’articolo 25 del medesimo decreto entro il mese successivo a quello dell’estrazione. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, di concerto con il direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, sono stabilite le modalita’ di attuazione delle presenti disposizioni. Fino all’integrazione delle pertinenti informazioni residenti nelle banche dati delle Agenzie fiscali, il soggetto che procede all’estrazione dei beni introdotti in un deposito I.V.A. comunica al gestore del deposito i dati relativi alla liquidazione dell’imposta di cui al presente comma; ai fini dello svincolo della garanzia, di cui al comma 4, lettera b), il gestore del deposito I.V.A. comunica all’Ufficio doganale di importazione i dati relativi all’estrazione dal deposito I.V.A.; le modalita’ di integrazione telematica, ivi inclusa la comunicazione di cui al comma 4, lettera c), sono stabilite con determinazione del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, di concerto con il direttore dell’Agenzia delle entrate.».
c) al comma 8 e’ aggiunto il seguente periodo: «E’ valutata ai
fini della revoca dell’autorizzazione la violazione da parte del
gestore del deposito I.V.A. degli obblighi di cui al comma 6 del
presente articolo.»;
8. Le disposizioni di cui al comma 7 si applica a decorrere dal 1°
aprile 2017.

Art. 5

Dichiarazione integrativa a favore

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.
322, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell’articolo 2, i commi 8 e 8-bis, sono sostituiti dai
seguenti:
«8. Salva l’applicazione delle sanzioni e ferma restando
l’applicazione dell’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 472, e successive modificazioni, le dichiarazioni dei
redditi, dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive e dei
sostituti d’imposta possono essere integrate per correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l’indicazione di un maggiore o di un minore reddito o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d’imposta ovvero di un maggiore o di un minore
credito, mediante successiva dichiarazione da presentare, secondo le disposizioni di cui all’articolo 3, utilizzando modelli conformi a
quelli approvati per il periodo d’imposta cui si riferisce la
dichiarazione, non oltre i termini stabiliti dall’articolo 43 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.
8-bis. L’eventuale credito derivante dal minor debito o dal
maggiore credito risultante dalle dichiarazioni di cui al comma 8
puo’ essere utilizzato in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del
decreto legislativo n. 241 del 1997. Nel caso in cui la dichiarazione
oggetto di integrazione a favore sia presentata oltre il termine
prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al
periodo di imposta successivo, il credito di cui al periodo
precedente puo’ essere utilizzato in compensazione, ai sensi
dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, per
eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo
d’imposta successivo a quello in cui e’ stata presentata la
dichiarazione integrativa. Nella dichiarazione relativa al periodo
d’imposta in cui e’ presentata la dichiarazione integrativa e’
indicato il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito
risultante dalla dichiarazione integrativa nonche’ l’ammontare
eventualmente gia’ utilizzato in compensazione.»;
b) nell’articolo 8:
1) nel comma 6, le parole «all’articolo 2, commi 7, 8, 8-bis e 9»
sono sostituite dalle parole «all’articolo 2, commi 7 e 9»;
2) sono aggiunti i seguenti commi:
«6-bis. Salva l’applicazione delle sanzioni e ferma restando
l’applicazione dell’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 472, e successive modificazioni, le dichiarazioni
dell’imposta sul valore aggiunto possono essere integrate per
correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano
determinato l’indicazione di un maggiore o di un minore imponibile o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d’imposta ovvero di una maggiore o di una minore eccedenza detraibile mediante successiva dichiarazione da presentare, secondo le disposizioni di cui
all’articolo 3, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per
il periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione, non oltre i
termini stabiliti dall’articolo 57 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.
6-ter. L’eventuale credito derivante dal minore debito o dalla
maggiore eccedenza detraibile risultante dalle dichiarazioni di cui
al comma precedente presentate entro il termine prescritto per la
presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta
successivo puo’ essere portato in detrazione in sede di liquidazione periodica o di dichiarazione annuale, ovvero utilizzato in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, ovvero, sempreche’ ricorrano per l’anno per cui è presentata la dichiarazione integrativa i requisiti di cui all’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, chiesto a rimborso.
2. All’articolo 1, comma 640, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
son apportate le seguenti modificazioni:
a) nell’alinea le parole: «degli articoli 2, comma 8» sono
sostituite dalle parole: «degli articoli 2, comma 8, e 8, comma
6-bis»;
b) nella lettera b) le parole: «agli elementi» sono sostituite
dalle parole: «ai soli elementi».

Art. 6

Definizione agevolata

1. Relativamente ai carichi inclusi in ruoli, affidati agli agenti
della riscossione negli anni dal 2000 al 2015, i debitori possono
estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni incluse in tali
carichi, gli interessi di mora di cui all’articolo 30, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, provvedendo al pagamento integrale, anche dilazionato, entro il limite massimo di quattro rate, sulle quali sono dovuti gli interessi nella misura di cui all’articolo 21, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973:
a) delle somme affidate all’agente della riscossione a titolo di
capitale e interessi;
b) di quelle maturate a favore dell’agente della riscossione, ai
sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n.
112, a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera a) e di
rimborso delle spese per le procedure esecutive, nonche’ di rimborso
delle spese di notifica della cartella di pagamento.
2. Ai fini della definizione di cui al comma 1, il debitore
manifesta all’agente della riscossione la sua volonta’ di
avvalersene, rendendo, entro il novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, apposita
dichiarazione, con le modalita’ e in conformita’ alla modulistica che lo stesso agente della riscossione pubblica sul proprio sito internet nel termine massimo di quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; in tale dichiarazione il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 1, nonche’ la pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione, e assume l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi.
3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, l’agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 2 l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse; in ogni caso, la prime due rate sono ciascuna pari ad un terzo e la terza e la quarta ciascuna pari ad un sesto delle somme dovute, la scadenza della terza rata non puo’ superare il 15 dicembre 2017 e la scadenza della quarta rata non puo’ superare il 15 marzo 2018.
4. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento
dell’unica rata ovvero di una rata di quelle in cui e’ stato
dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 1, lettere a) e b), la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i
termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi
oggetto della dichiarazione di cui al comma 2. In tal caso, i
versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto a seguito dell’affidamento del carico e non determinano l’estinzione del debito residuo, di cui l’agente della riscossione prosegue l’attivita’ di recupero e il cui pagamento non puo’ essere rateizzato ai sensi dell’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
5. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui al
comma 2, sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza per il
recupero dei carichi che sono oggetto di tale dichiarazione. L’agente della riscossione, relativamente ai carichi definibili ai sensi del presente articolo, non puo’ avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche gia’ iscritti alla data di presentazione della dichiarazione, e non puo’ altresi’ proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato gia’ emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.
6. Ai pagamenti dilazionati previsti dal presente articolo non si
applicano le disposizioni dell’articolo 19 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
7. Il pagamento delle somme dovute per la definizione puo’ essere
effettuato:
a) mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente
indicato dal debitore nella dichiarazione resa ai sensi del comma 2;
b) mediante bollettini precompilati, che l’agente della riscossione
e’ tenuto ad allegare alla comunicazione di cui al comma 3, se il
debitore non ha richiesto di eseguire il versamento con le modalità previste dalla lettera a) del presente comma;
c) presso gli sportelli dell’agente della riscossione.
8. La facolta’ di definizione prevista dal comma 1 puo’ essere
esercitata anche dai debitori che hanno gia’ pagato parzialmente,
anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dall’agente
della riscossione, le somme dovute relativamente ai carichi indicati al comma 1 e purche’, rispetto ai piani rateali in essere, risultino adempiuti tutti i versamenti con scadenza dal l° ottobre al 31 dicembre 2016. In tal caso:
a) ai fini della determinazione dell’ammontare delle somme da
versare ai sensi del comma 1, lettere a) e b), si tiene conto
esclusivamente degli importi gia’ versati a titolo di capitale e
interessi inclusi nei carichi affidati, nonche’, ai sensi
dell’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, di
aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e delle
spese di notifica della cartella di pagamento;
b) restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili le
somme versate, anche anteriormente alla definizione, a titolo di
sanzioni incluse nei carichi affidati, di interessi di dilazione, di
interessi di mora di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e di sanzioni e somme aggiuntive di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46;
c) il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai carichi definibili, la revoca automatica dell’eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata dall’agente della riscossione.
9. Il debitore, se per effetto dei pagamenti parziali di cui al
comma 8, computati con le modalita’ ivi indicate, ha gia’
integralmente corrisposto quanto dovuto ai sensi del comma 1, per beneficiare degli effetti della definizione deve comunque manifestare la sua volonta’ di aderirvi con le modalita’ previste dal comma 2.
10. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i carichi
affidati agli agenti della riscossione recanti:
a) le risorse proprie tradizionali previste dall’articolo 2,
paragrafo 1, lettere a) e b), della decisione 94/728/CE, Euratom del Consiglio, del 31 ottobre 1994, come riformato dalla decisione
2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e l’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione;
b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi
dell’articolo 14 del regolamento CE n. 659/1999;
c) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei
conti;
d) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito
di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
e) le sanzioni amministrative per violazioni al Codice della
strada.
11. Per le sanzioni di cui alla lettera e), del comma 10, le
disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli
interessi, compresi quelli di cui all’articolo 27, sesto comma, della
legge 24 novembre 1981, n. 689.
12. A seguito del pagamento delle somme di cui al comma 1, l’agente della riscossione e’ automaticamente discaricato dell’importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote discaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 31 dicembre 2018, l’elenco dei debitori che hanno esercitato la facolta’ di definizione e dei codici tributo per i quali e’ stato effettuato il versamento.
13. Alle somme occorrenti per aderire alla definizione di cui al
comma 1, che sono oggetto di procedura concorsuale, si applica la
disciplina dei crediti prededucibili di cui agli articoli 111 e
111-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Art. 7

Riapertura dei termini della procedura di collaborazione volontaria e
norme collegate

1. Dopo l’articolo 5-septies del decreto-legge 28 giugno 1990, n.
167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n.
227, e’ aggiunto il seguente articolo:
«Art. 5-octies (Riapertura dei termini della collaborazione
volontaria). – 1. Dalla data di entrata in vigore del presente
articolo sino al 31 luglio 2017 e’ possibile avvalersi della
procedura di collaborazione volontaria di cui agli articoli da
5-quater a 5-septies a condizione che il soggetto che presenta
l’istanza non l’abbia gia’ presentata in precedenza, anche per
interposta persona, e ferme restando le cause ostative previste
dall’articolo 5-quater, comma 2. L’integrazione dell’istanza, i
documenti e le informazioni di cui all’articolo 5-quater, comma 1,
lettera a), possono essere presentati entro il 30 settembre 2017.
Alle istanze presentate secondo le modalita’ stabilite con
provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, si applicano gli articoli da 5-quater a 5-septies del presente decreto, l’articolo 1, commi da 2 a 5 della legge 15 dicembre 2014, n. 186, e successive modificazioni, e l’articolo 2, comma 2, lettere b) e b-bis) del decreto-legge 30 settembre 2015, n. 153, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 novembre 2015, n. 187, in quanto
compatibili e con le seguenti modificazioni:
a) le violazioni sanabili sono quelle commesse fino al 30 settembre 2016;
b) anche in deroga all’articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio
2000, n. 212, e successive modificazioni, i termini di cui
all’articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, all’articolo 57
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e all’articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, scadenti a decorrere dal 1° gennaio 2015 sono fissati al 31 dicembre 2018 per le sole attivita’ oggetto di collaborazione volontaria ai sensi del presente articolo, limitatamente agli imponibili, alle imposte, alle ritenute, ai contributi, alle sanzioni e agli interessi relativi alla procedura di collaborazione volontaria e per tutte le annualita’ e le violazioni oggetto della procedura stessa e al 30 giugno 2017 per le istanze presentate per la prima volta ai sensi dell’articolo 5-quater, comma 5; non si applica l’ultimo periodo del comma 5 del predetto articolo 5-quater;
c) per le sole attivita’ oggetto di collaborazione volontaria ai
sensi del presente articolo, gli interessati sono esonerati dalla
presentazione delle dichiarazioni di cui all’articolo 4 del presente
decreto per il 2016 e per la frazione del periodo d’imposta
antecedente la data di presentazione dell’istanza, nonche’, per
quelle suscettibili di generare redditi soggetti a ritenuta alla
fonte a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva delle imposte sui
redditi, e per i redditi derivanti dall’investimento in azioni o
quote di fondi comuni di investimento non conformi alla direttiva
2009/65/CE, per i quali e’ versata l’IRPEF con l’aliquota massima
oltre alla addizionale regionale e comunale, dalla indicazione dei
redditi nella relativa dichiarazione, a condizione che le stesse
informazioni siano analiticamente illustrate nella relazione di
accompagnamento; in tal caso provvedono spontaneamente al versamento in unica soluzione, entro il 30 settembre 2017, di quanto dovuto a titolo di imposte, interessi e, ove applicabili, sanzioni ridotte corrispondenti alle misure stabilite dall’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, per il 2016 e per la frazione del periodo d’imposta antecedente la data di presentazione dell’istanza;
d) limitatamente alle attivita’ oggetto di collaborazione
volontaria di cui al presente articolo, le condotte previste
dall’articolo 648-ter.1 del codice penale non sono punibili se
commesse in relazione ai delitti previsti dal presente decreto
all’articolo 5-quinquies, comma 1, lettera a), sino alla data del
versamento della prima o unica rata, secondo quanto previsto alle
lettere e) e f);
e) gli autori delle violazioni possono provvedere spontaneamente al versamento in unica soluzione di quanto dovuto a titolo di imposte, ritenute, contributi, interessi e sanzioni in base all’istanza, entro il 30 settembre 2017, senza avvalersi della compensazione prevista dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e
successive modificazioni; il versamento puo’ essere ripartito in tre
rate mensili di pari importo ed in tal caso il pagamento della prima rata deve essere effettuato entro il 30 settembre 2017. Il versamento delle somme dovute nei termini e con le modalita’ di cui al periodo precedente comporta i medesimi effetti degli articoli 5-quater e
5-quinquies del presente decreto anche per l’ammontare delle sanzioni da versare per le violazioni dell’obbligo di dichiarazione di cui all’articolo 4, comma 1 e per le violazioni in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive, imposta regionale sulle attivita’ produttive, imposta sul valore degli immobili all’estero, imposta sul valore delle attivita’ finanziarie all’estero e imposta sul valore aggiunto, anche in deroga all’articolo 3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Ai fini della determinazione delle sanzioni dovute, si applicano le disposizioni dell’articolo 12, commi 1 e 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, per le violazioni di cui all’articolo 4, comma 1, del presente decreto e le disposizioni dell’articolo 12, comma 8, del medesimo decreto legislativo, per le violazioni in materia di imposte, nonche’ le riduzioni delle misure sanzionatorie previste dall’articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 19
giugno 1997, n. 218, nel testo vigente alla data del 30 dicembre
2014, e dall’articolo 16, comma 3, del decreto legislativo n. 472 del
1997. Gli effetti di cui all’articolo 5-quater e 5-quinquies del
presente decreto decorrono dal momento del versamento di quanto dovuto in unica soluzione o della terza rata; in tali casi l’Agenzia delle entrate comunica l’avvenuto perfezionamento della procedura di collaborazione volontaria con le modalita’ di notifica tramite posta elettronica certificata previste nell’articolo 1, comma 133, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
f) se gli autori delle violazioni non provvedono spontaneamente al
versamento delle somme dovute entro il termine di cui alla lettera e) o qualora il versamento delle somme dovute risulti insufficiente,
l’Agenzia, ai soli fini della procedura di collaborazione volontaria
di cui al presente articolo e limitatamente agli imponibili, alle
imposte, alle ritenute, ai contributi, alle sanzioni e agli interessi
relativi alla procedura e per tutte le annualita’ e le violazioni
oggetto della stessa, puo’ applicare, fino al 31 dicembre 2018, le
disposizioni di cui all’articolo 5, commi da 1-bis a 1-quinquies del
decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, nel testo vigente alla
data del 30 dicembre 2014 e l’autore della violazione puo’ versare le somme dovute in base all’invito di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e successive modificazioni, entro il quindicesimo giorno antecedente la data
fissata per la comparizione, secondo le ulteriori modalita’ indicate
nel comma 1-bis del medesimo articolo per l’adesione ai contenuti
dell’invito, ovvero le somme dovute in base all’accertamento con
adesione entro venti giorni dalla redazione dell’atto, oltre alle
somme dovute in base all’atto di contestazione o al provvedimento di irrogazione delle sanzioni per la violazione degli obblighi di
dichiarazione di cui all’articolo 4, comma 1, del presente decreto
entro il termine per la proposizione del ricorso, ai sensi
dell’articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e
successive modificazioni, senza avvalersi della compensazione
prevista dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Il mancato pagamento di una delle rate comporta il venir meno degli effetti della procedura. Ai soli fini della procedura di collaborazione volontaria di cui al presente articolo, per tutti gli atti che per legge devono essere notificati al contribuente si applicano, in deroga ad ogni altra disposizione di legge, le modalita’ di notifica tramite posta elettronica certificata previste nell’articolo 1, comma 133, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Con esclusivo riguardo alla notifica tramite posta elettronica certificata effettuata ai sensi del periodo precedente, e’ esclusa la ripetizione delle spese di notifica prevista dall’articolo 4, comma 3, della legge 10 maggio 1976, n. 249;
g) nelle ipotesi di cui alla lettera e) del presente comma:
1) se gli autori delle violazioni non provvedono spontaneamente al
versamento delle somme dovute entro il termine del 30 settembre 2017,
in deroga all’articolo 5-quinquies, comma 4, le sanzioni di cui
all’articolo 5, comma 2, sono determinate in misura pari al 60 per
cento del minimo edittale qualora ricorrano le ipotesi previste dalle lettere a), b) o c) dello stesso comma e sono determinate in misura pari all’85 per cento del minimo edittale negli altri casi; la
medesima misura dell’85 per cento del minimo edittale si applica
anche alle violazioni in materia di imposte sui redditi e relative
addizionali, di imposte sostitutive, di imposta regionale sulle
attivita’ produttive, di imposta sul valore degli immobili
all’estero, di imposta sul valore delle attivita’ finanziarie
all’estero, di imposta sul valore aggiunto e di ritenute;
2) se gli autori delle violazioni provvedono spontaneamente al
versamento delle somme dovute in misura insufficiente: 1.1) per una frazione superiore al 10 per cento delle somme da versare se tali somme sono afferenti ai soli redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e alle sanzioni, incluse quelle sulle attivita’ suscettibili di
generare tali redditi o 1.2) per una frazione superiore al 30 per
cento delle somme da versare negli altri casi, fermo restando il
versamento effettuato, l’Agenzia, secondo le procedure previste dalla lettera f) del presente comma, provvede al recupero delle somme ancora dovute, calcolate ai sensi del punto 1) della presente lettera, maggiorando le somme da versare del 10 per cento;
3) se gli autori delle violazioni provvedono spontaneamente al
versamento delle somme dovute in misura insufficiente: 1.1) per una frazione inferiore o uguale al 10 per cento delle somme da versare se tali somme sono afferenti ai soli redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e alle sanzioni, incluse quelle sulle attivita’ suscettibili di generare tali redditi o 1.2) per una frazione inferiore o uguale al 30 per cento delle somme da versare negli altri casi, fermo restando il versamento effettuato, l’Agenzia, secondo le procedure previste dalla lettera f) del presente comma, provvede al recupero delle somme ancora dovute, calcolate ai sensi del punto 1) della presente lettera, maggiorando le somme da versare del 3 per cento;
4) se gli autori delle violazioni provvedono spontaneamente al
versamento delle somme dovute in misura superiore alle somme da versare, l’eccedenza puo’ essere richiesta a rimborso o utilizzata in compensazione;
h) la misura della sanzione minima fissata dall’articolo
5-quinquies, comma 7, prevista per le violazioni dell’obbligo di
dichiarazione di cui all’articolo 4, comma 1, indicata nell’articolo
5, comma 2, secondo periodo, nei casi di detenzione di investimenti
all’estero ovvero di attivita’ estere di natura finanziaria negli
Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze 4 maggio 1999, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999, e al decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2001, opera altresì se e’ entrato in vigore prima del presente articolo un accordo che consente un effettivo scambio di informazioni ai sensi dell’articolo 26 del modello di convenzione contro le doppie imposizioni predisposto dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), ovvero se e’ entrato in vigore prima del presente articolo un accordo conforme al modello di accordo per lo scambio di informazioni elaborato nel 2002 dall’OCSE e denominato Tax Information Exchange Agreement (TIEA);
i) chiunque fraudolentemente si avvale della procedura di cui agli
articoli da 5-quater a 5-septies del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227 al fine di far emergere attivita’ finanziarie e patrimoniali, contanti provenienti da reati diversi da quelli di cui all’articolo
5-quinquies, comma 1, lettera a) del medesimo decreto-legge e’ punito con la medesima sanzione prevista per il reato di cui all’articolo 5-septies del medesimo decreto-legge. Resta ferma l’applicabilità degli articoli 648-bis, 648-ter, 648-ter.1 del codice penale e dell’articolo 12-quinquies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni.
2. Al ricorrere della condizione di cui al comma 1, lettera h), non
si applica il raddoppio delle sanzioni di cui all’articolo 12, comma
2, secondo periodo, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e,
se ricorrono congiuntamente anche le condizioni previste
dall’articolo 5-quinquies, commi 4 e 5, del presente decreto, non
opera il raddoppio dei termini di cui all’articolo 12, commi 2-bis e
2-ter, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.
3. Possono avvalersi della procedura di collaborazione volontaria
prevista dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 per sanare le
violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui
redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle
imposte sui redditi, dell’imposta regionale sulle attivita’
produttive e dell’imposta sul valore aggiunto, nonche’ le violazioni
relative alla dichiarazione dei sostituti d’imposta, commesse sino al 30 settembre 2016, anche contribuenti diversi da quelli indicati
nell’articolo 4, comma 1, del presente decreto e i contribuenti
destinatari degli obblighi dichiarativi ivi previsti che vi abbiano
adempiuto correttamente. Si applicano le disposizioni di cui
all’articolo 1, commi da 2 a 5, della citata legge n. 186 del 2014,
come modificata dal presente articolo. Se la collaborazione
volontaria ha ad oggetto contanti o valori al portatore i
contribuenti:
a) rilasciano unitamente alla presentazione dell’istanza una
dichiarazione in cui attestano che l’origine di tali valori non
deriva da condotte costituenti reati diversi da quelli previsti
dall’articolo 5-quinquies, comma 1, lettere a) e b), del
decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227;
b) provvedono, entro la data di presentazione della relazione e dei
documenti allegati, all’apertura e all’inventario in presenza di un
notaio, che ne accerti il contenuto all’interno di un apposito
verbale, di eventuali cassette di sicurezza presso le quali i valori
oggetto di collaborazione volontaria sono custoditi;
c) provvedono entro la data di presentazione della relazione e dei
documenti allegati al versamento dei contanti e al deposito valori al portatore presso intermediari finanziari, a cio’ abilitati, su una
relazione vincolata fino alla conclusione della procedura. Per i
professionisti e intermediari che assistono i contribuenti
nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria, restano
fermi gli obblighi prescritti per finalita’ di prevenzione del
riciclaggio e di finanziamento del terrorismo di cui al decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modificazioni. A
tal fine, in occasione degli adempimenti previsti per l’adeguata
verifica della clientela, i contribuenti dichiarano modalita’ e
circostanze di acquisizione dei contanti e valori al portatore
oggetto della procedura».
4. Il provvedimento di cui all’articolo 5-octies del decreto-legge
28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, come modificato dal presente decreto, e’
adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto.
5. Dopo il comma 17 dell’articolo 83 del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, sono inseriti i seguenti commi:
«17-bis. I comuni, fermi restando gli obblighi di comunicazione
all’Agenzia delle entrate di cui al comma 16, inviano entro i sei
mesi successivi alla richiesta di iscrizione nell’anagrafe degli
italiani residenti all’estero i dati dei richiedenti alla predetta
agenzia al fine della formazione di liste selettive per i controlli
relativi ad attivita’ finanziarie e investimenti patrimoniali esteri
non dichiarati; le modalita’ effettive di comunicazione e i criteri
per la creazione delle liste sono disciplinati con provvedimento del
direttore dell’Agenzia delle entrate da adottarsi entro tre mesi
dall’entrata in vigore della presente disposizione.
17-ter. In fase di prima attuazione delle disposizioni del comma
17-bis, le attivita’ ivi previste da parte dei comuni e dell’Agenzia
delle entrate vengono esercitate anche nei confronti delle persone
fisiche che hanno chiesto l’iscrizione nell’anagrafe degli italiani
residenti all’estero a decorrere dal 1° gennaio 2010 e ai fini della
formazione delle liste selettive si terra’ conto della eventuale
mancata presentazione delle istanze di collaborazione volontaria di cui agli articoli da 5-quater a 5-octies del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.».

Capo III
Misure urgenti per il finanziamento di esigenze indifferibili

Art. 8

Finanziamento Fondo occupazione

1. Per l’anno 2016, il Fondo sociale per occupazione e formazione
di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e’ incrementato di 592,6 milioni di euro, anche ai fini del finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all’articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 592,6 milioni di euro per l’anno 2016, si provvede mediante utilizzo delle accertate economie relative al medesimo anno 2016, a seguito dell’attivita’ di monitoraggio e verifica concernente le complessive misure di salvaguardia dall’incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico stabilito dall’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e per le quali la certificazione del diritto al beneficio e’ da ritenersi conclusa.

Art. 9

Partecipazione di personale militare alla missione di supporto
sanitario in Libia e alla missione delle Nazioni Unite UNSMIL

1. E’ autorizzata, fino al 31 dicembre 2016, la spesa di euro
17.388.000 per la partecipazione di personale militare alla missione di supporto sanitario in Libia denominata “Operazione Ippocrate” e alla missione delle Nazioni Unite denominata United Nations Support Mission in Libya (UNSMIL).
2. Alle missioni di cui al comma 1 si applicano:
a) le disposizioni in materia di personale di cui all’articolo 3,
commi 1, alinea, 2, 4, 5, 8 e 9, della legge 3 agosto 2009, n. 108, e
all’articolo 5, commi 2 e 4, del decreto-legge 16 maggio 2016, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2016, n. 131;
b) le disposizioni in materia penale di cui all’articolo 5, commi
1, 2 e 3, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, e all’articolo 4, commi 1-sexies e 1-septies, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197;
c) le disposizioni in materia contabile di cui all’articolo 5,
commi 1 e 2, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.

Art. 10

Finanziamento investimenti FS

1. E’ autorizzata la spesa di 320 milioni di euro per l’anno 2016 e
400 milioni per l’anno 2018 quale contributo al contratto di
programma – Parte investimenti, aggiornamento al 2016, di Rete
ferroviaria italiana (RFI) S.p.a. Il contratto sul quale il CIPE
nella seduta del 10 agosto 2016 si e’ espresso favorevolmente e’
aggiornato con dette disponibilita’ ai fini della sua approvazione.
2. Le risorse stanziate per l’anno 2016 per il contratto di
servizio con RFI sono destinate al contratto 2016 – 2020 in corso di perfezionamento con il parere favorevole del CIPE nella seduta del 10 agosto 2016.

Art. 11

Misure urgenti per il trasporto regionale

1. A copertura dei debiti del sistema di trasporto regionale su ferro, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, e’ attribuito alla Regione Campania un contributo straordinario, nel limite di 600 milioni di euro, per l’anno 2016 per far fronte ai propri debiti verso la societa’ EAV s.r.l., riguardanti esercizi
pregressi per attivita’ di gestione e investimenti svolte dall’EAV
sulla rete. Entro il 31 dicembre 2016 la quota di cui al periodo
precedente e’ trasferita alla Regione Campania su sua richiesta per
essere immediatamente versata, nello stesso termine, su conto
vincolato della Societa’ EAV S.r.l. per le finalita’ di cui al comma
2.
2. Le misure necessarie al raggiungimento dell’equilibrio economico della societa’ di trasporto regionale ferroviario, EAV s.r.l., di cui all’atto aggiuntivo approvato con delibera della Giunta regionale della Campania n. 143 del 5 aprile 2016, sono svolte in regime di ordinarieta’ dalla predetta societa’ di gestione, sotto la vigilanza della Regione Campania, dalla data di scadenza del Commissario ad acta di cui all’articolo 16, comma 5, del decreto-legge del 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. EAV s.r.l. predispone un piano di accordo generale che prevede il pagamento di quanto dovuto ai creditori, la rinuncia a tutte o parte delle spese legali, degli interessi e altri accessori, ad una quota percentuale della sorte capitale. L’adesione al piano di accordo generale da parte dei creditori comporta la sospensione delle esecuzioni e comunque la rinuncia all’inizio o alla prosecuzione delle azioni esecutive. Il rispetto dei tempi di pagamento definiti nel piano di accordo generale e nelle successive transazioni costituisce condizione essenziale. Il piano di accordo generale, le successive transazioni e la completa esecuzione a mezzo degli effettivi pagamenti non possono superare il termine complessivo di tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Fino alla conclusione del programma di risanamento, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’articolo 16, comma 7, del
decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.
3. A copertura dei debiti del servizio di trasporto pubblico
regionale dovuti dalla regione Molise nei confronti di Trenitalia
S.p.a., e’ attribuito alla medesima regione un contributo
straordinario di 90 milioni di euro, per l’anno 2016.
4. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 600 milioni di euro per
l’anno 2016 e agli oneri di cui al comma 3, pari a 90 milioni di euro per l’anno 2016, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo sviluppo e coesione – programmazione 2014-2020. Le predette risorse sono rese disponibili previa rimodulazione, ove necessario, degli interventi gia’ programmati a valere sulle risorse stesse.

Art. 12

Misure urgenti a favore dei comuni in materia di accoglienza

1. Le spese per l’attivazione, la locazione, la gestione dei centri
di trattenimento e di accoglienza per stranieri sono incrementate di 600 milioni di euro nell’anno 2016.
2. Quale concorso dello Stato agli oneri che sostengono i Comuni
che accolgono richiedenti protezione internazionale, e’ autorizzata
la spesa di 100 milioni di euro per l’anno 2016. A tal fine, nello
stato di previsione del Ministero dell’interno, e’ istituito un
apposito Fondo iscritto nella missione «Immigrazione, accoglienza e
garanzia dei diritti», programma «Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose». Con decreto del Ministro dell’interno, da
adottare di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono definite le modalita’ di riparto ai comuni interessati
delle risorse di cui al presente comma, nel limite massimo di 500
euro per richiedente protezione ospitato e comunque nei limiti della disponibilità del fondo.

Art. 13

Rifinanziamento Fondo PMI e misure per la promozione
e lo sviluppo dell’agroalimentare

1. La dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie
imprese di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23
dicembre 1996, n. 662, e’ incrementata di 895 milioni di euro per
l’anno 2016. Ulteriori 100 milioni di euro potranno essere
individuati a valere sugli stanziamenti del programma operativo
nazionale «Imprese e competitivita’ 2014-2020» a titolarita’ del
Ministero dello sviluppo economico.
2. Al fine di favorire l’accesso al credito delle imprese agricole,
e’ autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l’anno 2016 in
favore dell’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare
(ISMEA) per la concessione da parte del medesimo Istituto di garanzie
ai sensi dell’articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo
2004, n. 102. La garanzia dell’ISMEA e’ concessa a titolo gratuito,
nel limite di 15.000 euro di costo e comunque nei limiti previsti dai
regolamenti (UE) numeri 1407/2013 e 1408/2013 della Commissione, del
18 dicembre 2013, relativi all’applicazione degli articoli 107 e 108
del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de
minimis.
3. All’articolo 2, comma 132, primo periodo, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, le parole: «che
operano nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti
agricoli» sono sostituite dalle seguenti: «che operano nella
produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti
agricoli».
4. All’articolo 20 della legge 28 luglio 2016, n. 154, dopo il
comma 1, e’ inserito il seguente:
«1-bis. Per gli interventi di cui al comma 1, ISMEA e’
autorizzata ad utilizzare le risorse residue per l’attuazione del
regime di aiuti di cui all’articolo 66, comma 3, della legge 27
dicembre 2002, n. 289.».

Art. 14

Potenziamento di tax credit per il cinema e l’audiovisivo

1. Per l’anno 2016 l’importo di 140 milioni di cui al comma 3
dell’articolo 8 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, e successive
modificazioni, e’ incrementato di 30 milioni.

Capo IV
Disposizioni finanziarie e finali

Art. 15

Disposizioni finanziarie

1. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di
cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e’ incrementato di 4.260 milioni di euro per l’anno 2017, di 4.185,5 milioni di euro per l’anno 2018, di 3.270 milioni di euro per l’anno 2019 e di 2.970 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020.
2. Agli oneri derivanti dagli articoli 4, comma 2, 9, 10, 12, 13,
14 e dal comma 1 del presente articolo, pari a 1.992,39 milioni di
euro per l’anno 2016 e 4.260 milioni di euro per l’anno 2017, di
4.830 milioni di euro per l’anno 2018, di 3.270 milioni di euro per
l’anno 2019 e di 2.970 milioni di euro annui a decorrere dall’anno
2020, che aumentano a 2.002,1 milioni di euro per l’anno 2016 ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno ed indebitamento netto derivante dalla lettera a) del presente comma, si provvede:
a) quanto a 417,83 milioni di euro per l’anno 2016, mediante
riduzione delle dotazioni di competenza e di cassa relative alle
missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei
Ministeri come indicate nell’elenco allegato al presente decreto;
b) quanto a 1.600 milioni di euro per l’anno 2016, mediante
riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma
200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
c) quanto a 2,3 milioni di euro per l’anno 2016, a 4.260 milioni di
euro per l’anno 2017, a 4.830 milioni di euro per l’anno 2018 e a
2.970 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2019, mediante
corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate
derivanti dalle misure previste dagli articoli 3, 4, 6 e 8.
3. Ai fini dell’immediata attuazione delle disposizioni recate dal
presente decreto, il Ministro dell’economia e delle finanze e’
autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Ove necessario, previa richiesta dell’amministrazione competente, il Ministero dell’economia e delle finanze puo’ disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione avviene tempestivamente con l’emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

Art. 16

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

Dato a Roma, addi’ 22 ottobre 2016

MATTARELLA

Renzi, Presidente del Consiglio
dei ministri

Padoan, Ministro dell’economia
e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Orlando