Ennesima pronuncia di merito, in tema di applicabilità del foro inderogabile del consumatore al rapporto con il garante estraneo all’attività dell’impresa garantita, di cui qui è possibile scaricare il testo integrale. Si segnalano i precedenti:
- Trib. Reggio Emilia sent. 23.02.2016 n. 178 dott.ssa Di Paolo
- Trib. Sondrio sent. 20.12.2017 n. 555 dott.ssa Paganini
In assenza di elementi di fatto idonei a dimostrare che vi siano collegamenti funzionali tra garanzia prestata e debito ed ove il garante non abbia sottoscritto l’atto di coobbligazione nella veste di professionista, risultando quindi estraneo all’attività imprenditoriale esercitata dal debitore principale, lo stesso è da qualificarsi consumatore, con applicazione della normativa di cui al c.d. Codice del Consumo, anche in punto di competenza territoriale. (da ilcaso.it).