Aumento dei diritti di copia luglio 2018. Decreto 4 luglio 2018 del Ministero della Giustizia

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 172 del 26.07.2018 il Decreto 4 luglio 2018 del Ministero della Giustizia, recante l’adeguamento degli importi del diritto di copia e di certificato ai sensi dell’articolo 274 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

Il decreto è consultabile al seguente qui (estratto della Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 172 del 26.07.2018): Adeguamento degli importi del diritto di copia e di certificato ai sensi dell’articolo 274 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

Di seguito, le tabelle con gli importi aggiornati (allegati n. 6, 7 e 8, al Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115):

Allegato n. 6 (art. 267)

Diritto di copia senza certificazione di conformità

Numero di pagine

Diritto di copia forfettizzato

1-4

€ 0,97

5-10

€ 1,94

11-20

€ 3,87

21-50

€ 7,75

51-100

€ 15,50

oltre le 100

€ 15,50 più € 6,46 ogni ulteriori 100 pagine o frazione di 100

Allegato n. 7 (art. 268)
Diritto di copia autentica

Numero di pagine

Diritto di copia forfettizzato

Diritto di certificazione di conformità

Totale delle colonne 2 e 3

1-4

€ 1,29

€ 6,46

€ 7,75

5-10

€ 2,59

€ 6,46

€ 9,05

11-20

€ 3,87

€ 6,46

€ 10,33

21-50

€ 6,46

€ 6,46

€ 12,92

51-100

€ 12,92

€ 6,46

€ 19,38

oltre le 100

€ 12,92 più € 7,75 ogni ulteriori 100 pagine o fra- zione di 100

€ 6,46

€ 19,38 più € 7,75 ogni ulteriori 100 pagine o frazione di 100

Allegato n. 8 (art. 269)
Diritto di copia su supporto diverso da quello cartaceo

Tipo di supporto

Diritto
di copia forfettizzato

Per ogni cassetta fonografica di 60 minuti o di durata inferiore

€ 3,87

Per ogni cassetta fonografica di 90 minuti

€ 5,81

Per ogni cassetta videofonografica di 120 minuti o di durata inferiore

€ 6,46

Per ogni cassetta videofonografica di 180 minuti

€ 7,75

Per ogni cassetta videofonografica di 240 minuti

€ 9,70

Per ogni dischetto informatico da 1,44 MB

€ 4,54

per ogni compact disc

€ 323,04

Niente registro per il provvedimento di liquidazione delle spese dell’esecuzione. Agenzia delle Entrate Reggio Emilia 05.03.2018

La Direzione Provinciale di Reggio Emilia, a seguito di ricorso-reclamo ex art. 17-bis d.lgs. n. 546/1992, ha accolto integralmente ed ha provveduto ad annullare la liquidazione dell’imposta di registro effettuata sul provvedimento ex art. 611 cod. proc. civ. di liquidazione delle spese del procedimento esecutivo (nella fattispecie, si trattava di esecuzione per rilascio di immobile).

In accoglimento del ricorso promosso dal contribuente, l’Ufficio ha ritenuto che:

  • nessuna norma del Testo Unico dell’imposta di registro prevede la tassazione dei provvedimenti di liquidazione delle spese legali, che devono quindi ritenersi esclusi dal novero degli atti assoggettabili all’imposta, stante il disposto dell’art. 2, parte terza della Tariffa;
  • il provvedimento di liquidazione delle spese ha natura ancillare rispetto al provvedimento principale, emesso in esito ad un procedimento giurisdizionale, anche nell’ipotesi (come quella del caso in esame) in cui la liquidazione venga chiesta con separata istanza, come espressamente richiesto dalla legge, ai sensi dell’art. 611 c.p.c.;
  • l’atto impugnato in motivazione richiama una fattispecie impositiva (combinato disposto degli artt. 8 comma 1, lett. a) e 6 della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 1986 n. 131) non coerente con il caso di specie, tale da rendere il suddetto avviso di liquidazione privo di adeguata e congrua motivazione.

Il ricorso ed il conseguente provvedimento di annullamento sono liberamente consultabili qui: Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Reggio Emilia 5 marzo 2018.

Legge n. 81/2017 – Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato (modifiche anche al codice di procedura civile in vigore dal 14.06.2017)

Esteso anche ai lavoratori autonomi il diritto ad agire in via monitoria sulla base degli estratti autentici delle scritture contabili prescritte dalle leggi tributarie (modifica all’art 634 cod. proc. civ.).

* * *

Legge 22 maggio 2017, n. 181 (in G.U. n. 135 del 13.06.2017)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga

la seguente legge:

[omissis]

Art. 15
Modifiche al codice di procedura civile

1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 409, numero 3), dopo le parole: «anche se non a carattere subordinato» sono aggiunte le seguenti: «. La collaborazione si intende coordinata quando, nel rispetto delle modalità di coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti, il collaboratore organizza autonomamente l’attività lavorativa»;

b) all’articolo 634, secondo comma, dopo le parole: «che esercitano un’attività commerciale» sono inserite le seguenti: «e da lavoratori autonomi».

[omissis]