Decreto CICR n. 343 del 3 agosto 2016 – Anatocismo. Disposizioni attuative art. 120 TUB

Di seguito il testo, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, del decreto del C.I.C.R. di attuazione dell’art. 120 del Testo Unico bancario (T.U.B.), come sostituito dall’articolo 17-bis D.L. 14 febbraio 2016, n. 18, convertito in l. 8 aprile 2016, n. 49.

Qui è possibile, invece, scaricare la copia del decreto medesimo.


Segreteria del Comitato Interministeriale per il Credito ed il RisparmioDecreto_CICR_343_03agosto2016

Il Ministro dell’Economia e delle Finanze

Presidente del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio

N. 343

VISTO l’articolo 120, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario – TUB), come modificato dall’articolo 17-bis, del decreto legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito nella legge 8 aprile 2016, n. 49, che attribuisce al CICR il potere di stabilire modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria;

VISTO l’articolo 114-quinquies.3 del TUB, che prevede l’applicabilità agli istituti di mo­neta elettronica delle norme contenute nel Titolo VI del medesimo TUB;

VISTO l’articolo 114-undecies del Testo Unico Bancario, che prevede l’applicabilità agli istituti di pagamento delle norme contenute nel Titolo VI del medesimo TUB;

VISTO l’articolo 115, comma 1, del TUB, che stabilisce che le norme in materia di traspa­renza delle condizioni contrattuali nelle operazioni e servizi bancari e finanziari, contenute nel Ca­po I del Titolo VI del medesimo TUB, si applicano alle attività svolte nel territorio della Repubbli­ca dalle banche e dagli intermediari finanziari;

VISTO l’articolo 119, comma 1, del TUB, che attribuisce al CICR il compito di indicare il contenuto e la modalità delle comunicazioni relative allo svolgimento del rapporto che, ai sensi del medesimo comma, i soggetti di cui all’articolo 115 del TUB devono fornire al cliente nei contratti di durata;

VISTO l’articolo 127, comma 3, del TUB, che prevede che le deliberazioni di competenza del CICR previste nel Titolo VI del medesimo Testo Unico siano assunte su proposta della Banca d’Italia, d’intesa con la Consob;

VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 30 giugno 2012, n. 644, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 luglio 2012, n. 155, recante Disciplina della remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti in attuazione dell’articolo 117-bis del Testo unico bancario;

SU PROPOSTA formulata dalla Banca d’Italia, d’intesa con la Consob;

RITENUTA l’urgenza di provvedere, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3, comma 2, del TUB;

DECRETA

Art. 1
(Definizioni)

1. Ai fini del presente provvedimento si definisce:
– “cliente”, qualsiasi soggetto che ha in essere un rapporto contrattuale con un intermediario. Non sono clienti le banche, le società finanziarie, gli istituti di moneta elettronica, gli istitu­ti di pagamento, le imprese di assicurazione, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, i fondi di investimento alternativi, le società di ge­stione del risparmio, le società di gestione accentrata di strumenti finanziari, i fondi pen­sione, Poste Italiane s.p.a., la Cassa depositi e prestiti e ogni altro soggetto che svolge attività di intermediazione finanziaria. Non si considerano clienti nemmeno le società aventi natura finanziaria controllanti, controllate o sottoposte al comune controllo dei soggetti so­pra indicati;
– “intermediario”, le banche, gli intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del TUB e gli altri soggetti abilitati a erogare a titolo professionale fmanziamenti ai quali si applica il tito­lo VI del TUB;
– “conto di pagamento”, il conto come definito all’articolo 1, comma 1, lettera I), del decreto legislativo 27 gennaio 2010 , n. 11.

Art. 2
(Scopo e ambito di applicazione)

1. Il presente decreto attua l’articolo 120, comma 2, del TUB e si applica alle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito tra intermediari e clienti disciplinate ai sensi del titolo VI del TUB.
2. La produzione di interessi nelle operazioni di cui al comma I è regolata secondo le modalità e i criteri indicati negli articoli 3 e 4.
3. L’imputazione dei pagamenti è regolata in conformità dell’articolo 1194 del codice civile.

Art. 3
(Regime degli interessi)

1. Nelle operazioni indicate dall’articolo 2, comma 1, ivi compresi i finanziamenti a valere su carte di credito, gli interessi debitori maturati non possono produrre interessi, salvo quelli di mora.
2. Agli interessi moratori si applicano le disposizioni del codice civile.
3. Nei rapporti di conto corrente o di conto di pagamento è assicurata la stessa periodicità, comun­que non inferiore a un anno, nel conteggio degli interessi creditori e debitori. Gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, comunque, al termine del rapporto per cui sono dovu­ti; per i contratti stipulati nel corso dell’anno, il conteggio è effettuato il 31 dicembre.

Art. 4
(Interessi maturati in relazione alle aperture di credito regolate in conto corrente e conto di pagamento e agli sconfinamenti)

1. Il presente articolo si applica:
a) alle aperture di credito regolate in conto corrente di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 30 giugno 2012, n. 644, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 luglio 2012, n. 155, e a quelle regolate in conto di pagamento anche quando la disponibilità sul conto, nella forma di cui all’articolo 1842 del codice civi­le, sia generata da operazioni di anticipo su crediti e documenti;
b) agli sconfinamenti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b), c) e d), del medesimo decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 30 giugno 2012, n. 644, quali definiti dall’articolo 1, comma 1, lettera d), del decreto anzidetto.
2. Ai contratti di apertura di credito che vengono stipulati e si esauriscono nel corso di uno stesso anno solare si applica il solo comma 7.
3. Gli interessi debitori maturati sono contabilizzati separatamente rispetto alla sorte capitale. Il saldo periodico della sorte capitale produce interessi nel rispetto di quanto stabilito dal presente ar­ticolo.
4. Gli interessi debitori divengono esigibili il 10 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono maturati. Al cliente deve comunque essere assicurato un periodo di trenta giorni dal ricevimento delle comunicazioni previste ai sensi dell’articolo 119 o 126-quater, comma 1, lettera b), del TUB prima che gli interessi maturati divengano esigibili. Il contratto può prevedere termini diversi, se a favore del cliente.
5. Ai sensi dell’articolo 120, comma 2, lettera b), del TUB, il cliente può autorizzare, anche preven­tivamente, l’addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili; in que­sto caso la somma addebitata è considerata sorte capitale; l’autorizzazione è revocabile in ogni momento, purché prima che l’addebito abbia avuto luogo.
6. Il contratto può stabilire che, dal momento in cui gli interessi sono esigibili, i fondi accreditati sul conto dell’intermediario e destinati ad affluire sul conto del cliente sul quale è regolato il finan­ziamento siano impiegati per estinguere il debito da interessi.
7. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 2, comma 3, in caso di chiusura definitiva del rap­porto, gli interessi sono immediatamente esigibili. Il saldo relativo alla sorte capitale può produrre interessi, secondo quanto previsto dal contratto; quanto dovuto a titolo di interessi non produce ul­teriori interessi.

Art. 5
(Disposizioni finali)

1. Gli intermediari applicano il presente decreto, al più tardi, agli interessi maturati a partire dal 10 ottobre 2016.
2. I contratti in corso sono adeguati con l’introduzione di clausole conformi all’articolo 120, comma 2, del TUB e al presente decreto, ai sensi degli articoli 118 e 126-sexies del TUB. L’adeguamento costituisce giustificato motivo ai sensi dell’articolo 118 del TUB. Sulla clausola contenente l’autorizzazione prevista dall’articolo 4, comma 6, deve essere acquisito il consenso espresso del cliente, secondo quanto previsto dall’articolo 117, comma 1, del TUB. Per i contratti che non pre­vedono l’applicazione degli articoli 118 e 126-sexies del TUB, gli intermediari propongono al cliente l’adeguamento del contratto entro il 30 settembre 2016.
3. Ai sensi dell’art. 127, comma 1, del TUB, le previsioni del presente decreto sono derogabili solo in senso più favorevole al cliente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, addì -3 AGO 2016                                                 IL MINISTRO