L’esenzione di cui all’art. 46 l. n. 374/1991 è generalizzata, in deroga all’art. 37 del d.P.R. n. 131/86 (secondo cui la tassa di registro si applica a tutte le sentenze), indipendentemente dal grado di giudizio e dall’Ufficio Giudiziario adito, ad evitare procedure esecutive o riscossive per modesti importi, sicché nessun tributo deve essere richiesto per controversie di tali esigui valori, salvo il contributo unificato, sempre qualora esso sia previsto.