Le anticipazioni del creditore procedente ed i compensi legali sono prededotti dal ricavato della vendita da rimettere alla liquidazione ex art. 14-ter l. n. 3/2012. Trib. Reggio Emilia ord. 10.03.2021 dott.ssa Sommariva

Nel caso di specie, il creditore procedente, a seguito del provvedimento del G.E. di sospensione della procedura esecutiva in ragione della disposta non prosecuzione delle azioni esecutive da parte del Giudice della liquidazione del patrimonio del debitore esecutato, intervenuto successivamente all’aggiudicazione ed al pagamento del saldo prezzo dell’immobile staggito, aveva richiesto che – così come le somme corrisposte al custode ed al delegato alla vendita – anche le somme anticipate dallo stesso ed i compensi maturati per l’espropriazione promossa fossero (liquidati e) distribuiti in seno all’esecuzione e che, pertanto, soltanto il residuo fosse riversato a favore del procedimento di liquidazione del patrimonio.

In senso analogo, si segnalano Trib. Modena, ord. 01.6.2017 e Trib. Vicenza, ord. 24.03.2020.

La disciplina speciale di cui agli artt. 104-bis disp. att. c.p.p. e 55 d.lgs. n. 159/2011 non consente la divisione endoesecutiva. Trib. Reggio Emilia ord. 27.02.2021 dott.ssa Sommariva

La specialità della disciplina posta dagli artt. 104-bis disp. att. c.p.p. e 55 d.lgs. n. 159 del 2011 non permette l’applicazione delle norme codicistiche che regola l’espropriazione dei beni indivisi, in particolare la disciplina relativa alla divisione.

Il testo dell’ordinanza 27.02.2021 del Tribunale di Reggio Emilia è scaricabile qui.