D.L. #CuraItalia. Sospese le risposte di accesso alla banca dati dell’Anagrafe Tributaria (art. 492-bis c.p.c.)

Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. “Cura Italia”) prevede, tra le altre cose, all’art. 67 comma 3, la sospensione sino al 31 maggio 2020 delle risposte alle istanze, ex art. 492-bis cod. proc. civ. nonché ex artt. 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies disp. att. cod. proc. civ. (ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare), di accesso alla banca dati dell’Anagrafe Tributaria, compreso l’Archivio dei rapporti finanziari. La norma pare lasciare aperta la possibilità che alle istanze sia attribuito il carattere di indifferibilità ed urgenza, ai sensi dell’art. 83 comma 3 lett. a) («3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non operano nei seguenti casi: [omissis] in genere, tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. In quest’ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell’ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto no impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile; [omissis]»). Sono altresì sospese le risposte alle domanda di accesso ai documenti amministrativi (art. 22, l. n. 241/1990; il testo del D.L. n. 18/2020 contiene un’omissione, frutto di un evidente errore materiale, con riferimento all’anno della norma) e di “accesso civico a dati e documenti” (art. 5, d.lgs. n. 33/2013); per queste ultime due ipotesi, il “carattere di indifferibilità ed urgenza”, che escluderebbe le risposte dal periodo di sospensione, dovrà (forse) da valutarsi e dichiararsi all’interno del medesimo procedimento di accesso agli atti.

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DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18
Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;
Visto il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9;
Visto il decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11;
Visto il decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di contenere gli effetti negativi che l’emergenza epidemiologica COVID-19 sta producendo sul tessuto socio-economico nazionale, prevedendo misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale, della protezione civile e della sicurezza, nonché di sostegno al mondo del lavoro pubblico e privato ed a favore delle famiglie e delle imprese;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adottare altresì disposizioni in materia di giustizia, di trasporti, per i settori agricolo e sportivo, dello spettacolo e della cultura, della scuola e dell’università;
Ritenuta altresì la straordinaria necessità e urgenza di prevedere la sospensione degli obblighi di versamento per tributi e contributi, di altri adempimenti e incentivi fiscali;
Considerate le deliberazioni adottate dalle Camere in data 11 marzo 2020, con le quali il Governo è stato autorizzato, nel dare attuazione a quanto indicato nella Relazione al Parlamento presentata ai sensi dell’articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, allo scostamento e all’aggiornamento del piano di rientro verso l’obiettivo di medio termine per fronteggiare le esigenze sanitarie e socio-economiche derivanti dall’emergenza epidemiologica COVID-19;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 marzo 2020;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell’economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

[omissis]

Art. 67
(Sospensione dei termini relativi all’attivita’ degli uffici degli enti impositori)

1. Sono sospesi dall’8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori. Sono, altresì, sospesi, dall’8 marzo al 31 maggio 2020, i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa, di cui all’articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, all’articolo 6 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, e all’articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147. Per il medesimo periodo, è, altresì, sospeso il termine previsto dall’articolo 3 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, per la regolarizzazione delle istanze di interpello di cui al periodo precedente. Sono inoltre sospesi i termini di cui all’articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, i termini di cui all’articolo 1-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, e di cui agli articoli 31-ter e 31-quater del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nonché i termini relativi alle procedure di cui all’articolo 1, commi da 37 a 43, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2. In relazione alle istanze di interpello di cui al comma precedente, presentate nel periodo di sospensione, i termini per la risposta previsti dalle relative disposizioni, nonché il termine previsto per la loro regolarizzazione, come stabilito dall’articolo 3 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, iniziano a decorrere dal primo giorno del mese successivo al termine del periodo di sospensione. Durante il periodo di sospensione, la presentazione delle predette istanze di interpello e di consulenza giuridica è consentita esclusivamente per via telematica, attraverso l’impiego della posta elettronica certificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, ovvero, per i soggetti non residenti che non si avvalgono di un domiciliatario nel territorio dello Stato, mediante l’invio alla casella di posta elettronica ordinaria div.contr.interpello@agenziaentrate.it.
3. Sono, altresì, sospese, dall’8 marzo al 31 maggio 2020, le attività, non aventi carattere di indifferibilità ed urgenza, consistenti nelle risposte alle istanze, formulate ai sensi degli articoli 492-bis del c.p.c, 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione, di accesso alla banca dati dell’Anagrafe Tributaria, compreso l’Archivio dei rapporti finanziari, autorizzate dai Presidenti, oppure dai giudici delegati, nonché le risposte alle istanze formulate ai sensi dell’articolo 22 della legge 7 agosto, n. 241, e dell’articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
4. Con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell’articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l’articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.

[omissis]

Requisiti per il riconoscimento del privilegio cooperativo ex art. 2751-bis n. 5 cod. civ. Corte App. Bologna, 02.10.2019 n. 2715 dott. Guernelli

Ai fini del riconoscimento del privilegio cooperativo ex art. 2751-bis n. 5 cod. civ. non è necessario considerare anche la prevalenza del lavoro dei soci su tutti gli altri fattori produttivi (bastando la prevalenza del lavoro dei soci su quello dei non soci), non trattandosi di grandezze univoche, certe e comparabili, anche a seguito delle modifiche normative intervenute.

Di seguito le motivazioni della sentenza.

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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D’APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Terza Civile

composta dai Giudici:
dott. Roberto Aponte – Presidente
dott. Pietro Guidotti – Consigliere
dott. Michele Guernelli – Consigliere rel. est.

pronuncia la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 3100/2017 del Ruolo Generale promossa da

CONSORZIO XXXX COOP. A R.L. IN LIQ. E C.P., avv.ti N. A. e S. T., appellante

nei confronti di

YYYY SOC. COOP. IN LIQ., avv. V. M., appellata

in punto a “Appello contro la sentenza 1499/2017 in data 13.7.2017 del Tribunale di Bologna” decisa sulle seguenti Conclusioni: come da verbale dell’udienza di p.c.

Concise ragioni di fatto e di diritto della decisione

1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale accoglieva la domanda di YYYY Soc. coop. in Liquidazione di accertamento della natura privilegiata ex art. 2751 bis n. 5 c.c. (privilegio cooperativo) del credito della stessa di € 583.907,58 imponibili (oltre IVA 4% in chirografo, totale € 607.263,88) oltre interessi commerciali, nei confronti del Consorzio XXXX Coop. a r.l. in Liquidazione e Concordato Preventivo, derivante da fornitura di serramenti per infissi fra il 2007 e il 2010.
Il Tribunale riteneva pacifica la produzione dei beni venduti da parte dell’attrice, la sua natura di cooperativa di produzione e lavoro a mutualità prevalente, e dimostrata e non contestata la prevalenza del lavoro dei soci su quello dei dipendenti non soci.
Riteneva sufficiente quest’ultimo requisito secondo la giurisprudenza dominante, ampiamente citata, senza necessità di stabilire la natura interpretativa-retroattiva o meno dell’art. 82 c. 3 bis d.l. 21.6.2013 n. 68 (conv. L. 98/2013: sul riconoscimento del privilegio in caso di richiesta e superamento della revisione ex d.leg. 220/2002), che peraltro incidentalmente affermava.
2.1.1. Il Consorzio XXXX appella, e insiste per la necessità che ai fini del privilegio, riferito alle norme vigenti all’epoca delle forniture, fosse necessaria la prevalenza del lavoro dei soci su tutti gli altri fattori produttivi, quindi anche del capitale, e non solo sul lavoro dei non soci. Cita giurisprudenza di merito.
Non si poteva secondo l’appellante fare riferimento alle modifiche dell’art. 2751 bis n. 5 introdotte dal d.l. 5/2012 sulla definizione dell’impresa artigiana, non retroattiva ex Cass. SS.UU. 5685/2015; parametro esclusivo rimanendo quindi l’art. 2083 c.c. ratione temporis ed essendo incostituzionale una diversa interpretazione.
Riporta dati di bilancio della controparte.
2.12. Censura inoltre l’affermata applicabilità retroattiva dell’art. 82 c. 3 bis d.l. 21.6.2013 n. 68 (conv. L. 98/2013), non trattandosi di regola inerente solo il sistema probatorio, ma dettante un nuovo presupposto per il riconoscimento dei privilegi.
Mancava comunque la prova della correlazione fra il lavoro dei soci e il prodotto fornito.
2.2. Col secondo motivo si censura il riconoscimento degli interessi commerciali, esclusi nelle procedure concorsuali ex art. 2 c. 1 d.leg. 231/2002, e comunque non dovuti dopo la domanda di concordato ex art. 169 l.f.
3.1. YYYY resiste, richiamando l’orientamento giurisprudenziale meno restrittivo, anche anteriore al 2012 e di merito, e l’art. 2513 c.c. introdotto nel 2004, nonché l’art. 2511 c.c. modificato nel 2009; ritiene infine applicabile l’art. 82 c. 3 bis d.l. 21.6.2013 n. 68 (conv. L. 98/2013).
Nega la comparabilità del privilegio artigiano a quello cooperativo.
Nel merito ribadisce la prevalenza e la pertinenza del lavoro dei soci all’attività caratteristica di produzione di cui alle fatture relative alle forniture, mai prima contestate, e che lo erano adesso solo genericamente; di aver prodotto gli attestati della revisione dal 2007 al 2014.
3.2. Sugli interessi, afferma il proprio diritto di procedere con azioni di accertamento e condanna, da limitare ex artt. 169 e 55 l.f. solo in sede di adempimento del C.P. ex Cass. 12092/2014 e 13181/2009; osserva che sui crediti privilegiati essi erano in ogni caso dovuti anche successivamente.
4. L’appello non può essere accolto.
4.1. Sul primo motivo, è pacifica la natura di cooperativa di produzione e lavoro a mutualità prevalente di YYYY, ed è la stessa appellante a riportare i dati di bilancio dai quali risulta per il periodo di riferimento la prevalenza del lavoro dei soci su quello dei non soci (in termini di costo del lavoro).
L’interpretazione offerta in merito alla necessità di considerare anche la prevalenza del lavoro dei soci su tutti gli altri fattori produttivi è stata univocamente disattesa dalla Cassazione (e anche da questa Corte, come cita l’appellata) ben prima del 2012, come da pronunce menzionate ampiamente anche dal Tribunale, e si basa semplicemente sul fatto che non si tratterebbe di grandezze univoche, certe e comparabili; l’orientamento rimane fermo anche nelle sentenze più recenti, senza riferimenti alle modifiche normative intervenute, e ad esso si intende qui dare continuità.
Resta quindi inconferente il riferimento al privilegio artigiano, non applicabile, e all’irretroattività di cui a Cass. SS.UU. 5685/2015.
Altrettanto irrilevante è la contestazione della natura interpretativa dell’art. 82 c. 3 bis d.l. 21.6.2013 n. 68 (conv. L. 98/2013), che il primo giudice afferma obiter pur ritenendo assorbita la questione dal raggiungimento del medesimo risultato secondo l’interpretazione tradizionale e consolidata (YYYY ha comunque attestato il “nuovo” requisito).
Infine, la generica e appena accennata deduzione dell’assenza di prova della correlazione fra il lavoro dei soci e il prodotto fornito è in effetti del tutto nuova, poiché a fronte delle inerenti affermazioni dell’appellata in primo grado, poste sin dall’atto introduttivo e successivamente anche richiamando i contratti prodotti, nessuna specifica contestazione venne mossa al riguardo, tantomeno nei termini assertivi e probatori, con le inevitabili conseguenze di cui all’art. 115 c.p.c. del resto già poste in risalto dalla sentenza impugnata.
4.2. Neppure il secondo motivo è fondato.
Infatti gli interessi commerciali sono applicabili anche nell’ambito delle procedure concorsuali in ogni caso almeno sino alla loro apertura (cfr. Cass. 3300/2017 e 14637/2018); successivamente sono dovuti interessi sui crediti privilegiati ex artt. 169, 55 e 54 l.f. e C. Cost. 408/1989.
In ogni caso nota correttamente l’appellata che la detta limitazione ha portata endoconcorsuale, non essendo precluso al creditore avvalersi delle azioni di accertamento e di condanna al di fuori del concordato, ma trovando le stesse un limite nelle modalità di adempimento e comunque nelle norme concorsuali inderogabili (cfr. Cass. 6953/2008 per la quale il principio della cristallizzazione dei crediti alla data di presentazione della domanda di concordato, per effetto del richiamo all’applicazione della L. Fall., art. 55, operato dall’art. 169, «..ha chiaramente una portata interna alla procedura concorsuale come si evince dal tenore letterale della norma in questione che dispone la sospensione degli interessi agli effetti del concorso fino alla chiusura del fallimento, così escludendo che debba allo stesso modo operarsi decidendo sui rapporti creditore-debitore al di fuori della procedura e quando il creditore non è ancora concorrente..»; cfr. anche Cass. 13181/2009, 12092/2014).
5. Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo con riguardo a valori inferiori ai medi per la non significativa complessità delle questioni trattate e del giudizio, esclusa la fase istruttoria.
Raddoppio del CU.

P.Q.M.

Ogni diversa e contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, il Collegio:
rigetta l’appello e condanna l’appellante Consorzio XXXX Coop. a r.l. in Liquidazione e Concordato Preventivo alla rifusione delle spese di lite del grado dell’appellata YYYY Soc. coop. in Liquidazione, liquidate in € 12.000 per compensi, oltre spese generali 15%, CP ed IVA se dovuta.
Dichiara sussistenti i presupposti per il raddoppio del CU per l’appellante Consorzio XXXX Coop. a r.l. in Liquidazione e Concordato Preventivo.
Bologna, 2 luglio 2019.

IL PRESIDENTE
dott. Roberto Aponte

IL CONSIGLIERE REL. EST.
dott. Michele Guernelli

Depositata in Cancelleria il Pubblicazione del 02.10.2019.