E’ inesistente l’ipoteca iscritta successivamente alla trascrizione dell’atto e antecedentemente all’esercizio dell’azione revocatoria ex art. 2901 cod. civ., risultando la stessa gravante un immobile non appartenente al debitore contro il quale l’iscrizione ha avuto luogo. Infatti, l’accoglimento dell’azione revocatoria ordinaria non comporta il ritorno del bene nel patrimonio del debitore: l’atto di disposizione revocato conserva il suo effetto traslativo o costitutivo in capo all’acquirente, risolvendosi la relativa pronuncia in una mera declaratoria di inefficacia dell’atto stesso, che consente al creditore istante di sottoporre ad esecuzione il bene che ne costituisce l’oggetto.
Questi i principi sanciti dalla sentenza in oggetto, di cui qui è possibile scaricare il testo integrale