Il compenso dovuto all’amministratore della società non gode del privilegio ex art. 2751-bis n. 2 cod. civ. e così anche quello dovuto al liquidatore: il loro rapporto con la società, infatti, non è assimilabile a quello derivante dal contratto d’opera; sotto altro profilo, non è differenziabile la posizione del liquidatore da quella dell’amministratore: anche il primo svolge un’attività di gestione, sebbene liquidatoria, riferibile all’intera organizzazione dell’impresa (da ilcaso.it).
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Foro competente e fideiussore consumatore. Trib. Bologna sent. 21.12.2017 n. 21163 dott. Costanzo
Ennesima pronuncia di merito, in tema di applicabilità del foro inderogabile del consumatore al rapporto con il garante estraneo all’attività dell’impresa garantita, di cui qui è possibile scaricare il testo integrale. Si segnalano i precedenti:
- Trib. Reggio Emilia sent. 23.02.2016 n. 178 dott.ssa Di Paolo
- Trib. Sondrio sent. 20.12.2017 n. 555 dott.ssa Paganini
In assenza di elementi di fatto idonei a dimostrare che vi siano collegamenti funzionali tra garanzia prestata e debito ed ove il garante non abbia sottoscritto l’atto di coobbligazione nella veste di professionista, risultando quindi estraneo all’attività imprenditoriale esercitata dal debitore principale, lo stesso è da qualificarsi consumatore, con applicazione della normativa di cui al c.d. Codice del Consumo, anche in punto di competenza territoriale. (da ilcaso.it).