Interruzione dei servizi informatici del settore civile per l’installazione di modifiche evolutive, migliorative e correttive. Comunicazione del 05.04.2017

Il Ministero della Giustizia comunica che, per consentire l’aggiornamento di talune funzionalità dei sistemi, a partire dalle ore 17.00 del 07.04.2017, saranno resi indisponibili tutti i servizi informatici del settore civile ed, in particolare:

  • la consultazione e l’implementazione dei registri di cancelleria;
  • l’aggiornamento (anche da fuori ufficio) della consolle del magistrato;
  • il deposito telematico di atti e provvedimenti da parte dei magistrati;
  • tutte le funzionalità del portale dei servizi telematici;
  • tutte le funzioni di consultazione da parte dei soggetti abilitati esterni;
  • i pagamenti telematici.

Rimarranno attivi i servizi di posta elettronica certificata e sarà, quindi, possibile il deposito telematico da parte degli avvocati, dei professionisti e degli altri soggetti abilitati esterni anche se i messaggi relativi agli esiti dei controlli automatici potrebbero pervenire solo al riavvio definitivo di tutti i sistemi.

Attenzione!!!
Il riavvio dei sistemi è previsto a partire dalle ore 24.00 del giorno 08.04.2017 e sino, al massimo, alle ore 8.00 del giorno 10.04.2017.

Al seguente link, il comunicato ufficiale del Ministero della Giustizia:

http://pst.giustizia.it/PST/it/pst_3_1.wp?previousPage=homepage&contentId=NEW3762

 

Inesistente la notifica della cartella esattoriale eseguita da poste private

Qualora l’invio della raccomandata previsto dalla procedura per la notificazione ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ., sia affidato a Nexive, esso non è idoneo al perfezionamento del procedimento notificatorio: l’operatore postale privato è un soggetto non abilitato privo della qualifica di pubblico ufficiale la cui attività inficia il perfezionamento del procedimento notificatorio con conseguente inesistenza della notifica e sua insanabilità anche qualora, con l’impugnazione, il destinatario dimostri, come nel caso in questione, di aver avuto conoscenza dell’atto.

Questo il principio enunciato dalla Commissione Tributaria di Pisa, con la sentenza n. 478 del 08.11.2016 (depositata 06.12.2016); di seguito le motivazioni integrali, di cui qui è possibile scaricare una copia.

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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI PISA SEZIONE 3

riunita con l’intervento dei signori

IANNELLI ENZO Presidente

BRUNI CRISTIANA Relatore

GLENDI GRAZIELLA Giudice

ha emesso la seguente

SENTENZA

– sul ricorso n. 282/2016 depositato il 09/05/2016
– avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 08720150010960185 IRPEF-ALTRO 2011

contro:

AG. RISCOSSIONE PISA EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A.

FATTO E DIRITTO

Il signor XY ricorre contro Equitalia avverso il ruolo n.2015/0550043 relativo a lrpef, addizionali comunali e regionali, IVA, oltre sanzioni e interessi, per un totale di € 3.977,52; il ruolo n. 2015/0250273 e la cartella di pagamento n. 087 /015/0004041591 relativi al periodo 2008, sempre in materia di lrpef, addizionali comunali e regionali, Iva, oltre sanzioni e interessi per C 3.426,89; il ruolo n. 9014/0250315 e la cartella n. 087 2014/0012581844 relativi al 2011 in materia di Irap, oltre interessi e sanzioni per un totale di € 604,70; il ruolo n. 2015/0250571 e la cartella n. 087 2015/0015715321 relativi al periodo di imposta 2012, in materia di lrpef, addizionali comunali e regionali, Iva, oltre interessi e sanzioni per un totale di C€ 4.070,64. Eccepisce di non aver ricevuto la notifica degli atti impugnati e di accedere alla tutela giurisdizionale avverso tutti gli atti che siano stati invalidamente notificati, anche dopo aver avuto la conoscenza di un asserito debito a mezzo dell’estratto di ruolo, posta la natura recettizia degli atti amministrativi, compresi quelli tributari. Richiama sul punto la recente sentenza della Corte di Cassazione n. 19704 del 2015, ribadendo che i termini di impugnazione di un atto non possono che decorrere dalla (valida) notificazione dell’atto medesimo; pertanto, il destinatario dell’atto ha l’interesse e il diritto di provare la verifica della validità della notifica dell’atto del quale non sia venuto a conoscenza a causa del difetto di notifica. Eccepisce quindi la inesistenza/invalidità della notifica e la conseguente insanabile nullità degli atti impugnati, in quanto le cartelle non sono mai state notificate. Né, a suo dire, si può sanare il vizio di notifica, considerato che la legge n. 15/2015, come interpretata dalla richiamata pronuncia della Cassazione, ha introdotto il criterio c.d. della qualità degli effetti, secondo cui sono recettizi provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei privati. Ne consegue che la notifica è necessaria per il perfezionamento degli atti tributari che, per la loro natura di atti di indubbia incidenza sul patrimonio del destinatario, sono naturaliter recettizi. In tali atti le misure di partecipazione sono elementi costitutivi della loro stessa efficacia giuridica e l’effetto giuridico non decorre dalla data di adozione del provvedimento, bensì da quella dell’avvenuta comunicazione dello stesso. Tale natura recettizia rende inapplicabile l’istituto della piena conoscenza ai fini del decorso del termine di impugnazione. E quindi tutte le pretese risultanti dagli estratti di ruolo non potranno che essere disattese, vista l’inesistenza/invalidità assoluta delle notifiche delle cartelle di pagamento; l’indubbia recettizietà degli atti tributari e la valorizzazione del principio della qualità degli effetti impone di non poter più considerare sanabili tutti gli atti tributari invalidamente notificati, posto che la notifica diviene elemento essenziale dell’atto stesso. Il ricorrente eccepisce inoltre la decadenza dall’attività di riscossione e la prescrizione delle somme richieste. L’art. 25 del DPR n. 600/73 prevede che la notifica avvenga entro il terzo anno successivo a quello della presentazione della dichiarazione dei redditi. Gli anni di cui si tratta sono il 2008 e il 2011: la notifica indicata nell’estratto di ruolo è quella del 21 luglio 2015, ben oltre il quinquennio prescrizionale che sarebbe spirato nel 2013. Equitalia si costituisce e controdeduce sostenendo: quanto alla notifica delle cartelle di pagamento, che due delle stesse stesse risultano correttamente notificate il 10.03.2016 e il 21.07.2015 ai sensi dell’art. 139 c.p.c. a mezzo della madre dell’odierno ricorrente e successivo invio di raccomandata semplice. Le altre sono state notificate ai sensi dell’art. 140 c.p.c. mediante deposito nella casa comunale, affissione dell’avviso e invio della raccomandata informativa con avviso di ricevimento. Richiama giurisprudenza favorevole della Corte di Cassazione in ordine alla reperibilità cd relativa. In particolare la sentenza n. 258/2012 ha chiarito che i casi di reperibilità relativa non sono più disciplinati dall’art. 26 del DPR n. 602/73, ma dall’art. 140 c.p.c. il quale prevede che, se non è possibile eseguire la consegna per irreperibilità o per incapacità o per rifiuto delle persone indicate nell’articolo precedente, l’ufficiale giudiziario deposita copia nella casa del Comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso di deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell’abitazione o dell’ufficio o dell’azienda del destinatario e gliene da notizia per raccomandata con avviso di ricevimento”. La notificazione si perfeziona così trascorsi dieci giorni dall’invio di detta raccomandata, ove il destinatario non si presenti entro i dieci giorni successivi. Quanto, invece, all’invocata prescrizione e decadenza, eccepisce il difetto di legittimazione passiva dell’agente della riscossione e la legittimazione dell’Agenzia delle Entrate in quanto la causa petendi attiene a questioni sostanziali involgenti il modo di essere del rapporto di imposta ed il contraddittorio deve essere instaurato nei confronti dell’ente creditore. Con successiva memoria illustrativa il ricorrente insiste sulle proprie pretese. Il ricorso è fondato e può trovare accoglimento. L’agente della riscossione ha effettuato la procedure di notifica ex art. 140 c.p.c. a mezzo di soggetto terzo (Nexive) giuridicamente non legittimato. Il legislatore ha inteso affidare il servizio universale postale alle sole Poste Italiane, come confermato di recente dal Garante per le comunicazioni, e tale esclusività vale fino al 2026 (v. art. 4 del Decreto Legislativo n. 261/99). La Suprema Corte di Cassazione ha ribadito tale esclusività anche di recente con Cass. n. 2922/2015 secondo cui, per dirsi effettivamente attuata la procedura di cui all’art.140 c.p.c., è necessario che l’invio della raccomandata informativa venga effettuata utilizzando il servizio postale nazionale fornito dall’Ente Poste su tutto il territorio nazionale, con la conseguenza che, qualora tale adempimento sia affidato a un’agenzia priva di recapito, esso non è conforme alla formalità prescritta dall’art. 140 c.p.c. e, pertanto, non è idoneo al perfezionamento del procedimento notificatorio. Deve quindi essere rilevata l’inesistenza della notifica effettuata dal concessionario della riscossione a mezzo agenzia privata di recapiti. L’operatore postale privato è un soggetto non abilitato privo della qualifica di pubblico ufficiale la cui attività inficia il perfezionamento del procedimento notificatorio con conseguente inesistenza della notifica e sua insanabilità anche qualora, con l’impugnazione, il destinatario dimostri, come nel caso in questione, di aver avuto conoscenza dell’atto (in tal senso anche Comm. Trib. Prov. Pisa, sez. 2, sentenza n. 317/2/2016 e sez. 3, sent. n. 337/2016). Nessuna sanatoria pertanto può dirsi realizzata a fronte di notifica inesistente. La richiamata giurisprudenza della Suprema Corte ha ormai definitivamente cristallizzato il principio della qualità degli effetti della notifica degli atti tributari secondo cui sono recettizi provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei destinatari. In tali atti le misure partecipative e di conoscenza sono elementi costitutivi dell’efficacia giuridica. Conseguentemente l’effetto giuridico non decorre dalla data della loro adozione, bensì da quella dell’avvenuta regolare e valida notifica degli stessi. Se il contribuente contesta di non aver mai ricevuto la cartella esattoriale, al concessionario della riscossione non è sufficiente, per provare l’avvenuta regolare notifica, produrre in giudizio l’estratto di ruolo (in tal senso: Comm. Trib. Napoli, sent. n. 3150/2016, conforme a quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 18252/2013). Il concessionario non può limitarsi ad esibire in giudizio l’estratto del ruolo, ma deve produrre copia integrale della cartella, non essendo sufficiente nemmeno la produzione in giudizio della ricevuta di ritorno della raccomandata. La sentenza n. 19704 del 02.10.2015 della Suprema Corte a sezioni unite, ribadisce alcuni principi essenziali: gli atti tributari sono atti recettizi in ragione della indubbia incidenza sul patrimonio del destinatario. Ne consegue che le misure di partecipazione degli stessi sono elementi costitutivi della loro efficacia giuridica, il cui effetto non decorre pertanto dalla loro adozione, bensì dalla corretta notifica al destinatario. E tuttavia non è sufficiente la piena conoscenza del loro contenuto da parte del destinatario, né la costituzione in giudizio per sanare il vizio di notifica, bensì è necessario anche che gli atti siano comunicati nei modi previsti dalla legge. La costituzione in giudizio nei termini non sana il vizio di notifica, ma consente al destinatario degli atti impugnati di difendersi dinanzi al giudice tributario. La notificazione deve inoltre essere effettuata da messo notificatore e la raccomandata di avviso deve essere leggibile e correttamente comunicata. La mancanza dell’invio non costituisce pertanto mera irregolarità, ma vizio insanabile della notifica. Non è infine sufficiente la produzione in giudizio della relata di notifica né, tantomeno, dell’estratto di ruolo, per i motivi già illustrati e ribaditi dalla giurisprudenza ormai costante sul punto della Suprema Corte. In altri termini, non è possibile separare l’atto di cui si tratta dalla sua corretta notificazione e considerarli separatamente poiché, ove non venga fornita la prova di tale collegamento, non è possibile accertare se la copia dell’atto era o meno conforme all’originale (così CTR Siracusa n. 7433/2016 e CTP Salerno, n. 2544/2016 e CTP di Napoli, n. 10938/2016). Gli altri motivi del ricorso vengono integralmente assorbiti dall’accoglimento di quelli illustrati. La decisione sulle spese di lite segue la soccombenza.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso. Condanna Equitalia a rifondere le spese di lite che si liquidano in € 1.000,00.

Pisa, 8 novembre 2016.

Il Relatore

dott.ssa Cristina Bruni

Il Presidente

Dr. Enzo Iannelli