Funzionamento e convocazione assemblea ordine circondariale forense: pubblicato il regolamento

Pubblicato, in G.U. Serie Generale n. 187 del giorno 11.08.2016, il decreto del Ministero della Giustizia del 13.07.2016, n. 156, recante il “Regolamento che stabilisce la disciplina per il funzionamento e la convocazione dell’assemblea dell’ordine circondariale forense, ai sensi dell’articolo 27, comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247”.

Qui il testo integrale del decreto ministeriale.

Decreto CICR n. 343 del 3 agosto 2016 – Anatocismo. Disposizioni attuative art. 120 TUB

Di seguito il testo, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, del decreto del C.I.C.R. di attuazione dell’art. 120 del Testo Unico bancario (T.U.B.), come sostituito dall’articolo 17-bis D.L. 14 febbraio 2016, n. 18, convertito in l. 8 aprile 2016, n. 49.

Qui è possibile, invece, scaricare la copia del decreto medesimo.


Segreteria del Comitato Interministeriale per il Credito ed il RisparmioDecreto_CICR_343_03agosto2016

Il Ministro dell’Economia e delle Finanze

Presidente del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio

N. 343

VISTO l’articolo 120, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario – TUB), come modificato dall’articolo 17-bis, del decreto legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito nella legge 8 aprile 2016, n. 49, che attribuisce al CICR il potere di stabilire modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria;

VISTO l’articolo 114-quinquies.3 del TUB, che prevede l’applicabilità agli istituti di mo­neta elettronica delle norme contenute nel Titolo VI del medesimo TUB;

VISTO l’articolo 114-undecies del Testo Unico Bancario, che prevede l’applicabilità agli istituti di pagamento delle norme contenute nel Titolo VI del medesimo TUB;

VISTO l’articolo 115, comma 1, del TUB, che stabilisce che le norme in materia di traspa­renza delle condizioni contrattuali nelle operazioni e servizi bancari e finanziari, contenute nel Ca­po I del Titolo VI del medesimo TUB, si applicano alle attività svolte nel territorio della Repubbli­ca dalle banche e dagli intermediari finanziari;

VISTO l’articolo 119, comma 1, del TUB, che attribuisce al CICR il compito di indicare il contenuto e la modalità delle comunicazioni relative allo svolgimento del rapporto che, ai sensi del medesimo comma, i soggetti di cui all’articolo 115 del TUB devono fornire al cliente nei contratti di durata;

VISTO l’articolo 127, comma 3, del TUB, che prevede che le deliberazioni di competenza del CICR previste nel Titolo VI del medesimo Testo Unico siano assunte su proposta della Banca d’Italia, d’intesa con la Consob;

VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 30 giugno 2012, n. 644, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 luglio 2012, n. 155, recante Disciplina della remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti in attuazione dell’articolo 117-bis del Testo unico bancario;

SU PROPOSTA formulata dalla Banca d’Italia, d’intesa con la Consob;

RITENUTA l’urgenza di provvedere, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3, comma 2, del TUB;

DECRETA

Art. 1
(Definizioni)

1. Ai fini del presente provvedimento si definisce:
– “cliente”, qualsiasi soggetto che ha in essere un rapporto contrattuale con un intermediario. Non sono clienti le banche, le società finanziarie, gli istituti di moneta elettronica, gli istitu­ti di pagamento, le imprese di assicurazione, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, i fondi di investimento alternativi, le società di ge­stione del risparmio, le società di gestione accentrata di strumenti finanziari, i fondi pen­sione, Poste Italiane s.p.a., la Cassa depositi e prestiti e ogni altro soggetto che svolge attività di intermediazione finanziaria. Non si considerano clienti nemmeno le società aventi natura finanziaria controllanti, controllate o sottoposte al comune controllo dei soggetti so­pra indicati;
– “intermediario”, le banche, gli intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del TUB e gli altri soggetti abilitati a erogare a titolo professionale fmanziamenti ai quali si applica il tito­lo VI del TUB;
– “conto di pagamento”, il conto come definito all’articolo 1, comma 1, lettera I), del decreto legislativo 27 gennaio 2010 , n. 11.

Art. 2
(Scopo e ambito di applicazione)

1. Il presente decreto attua l’articolo 120, comma 2, del TUB e si applica alle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito tra intermediari e clienti disciplinate ai sensi del titolo VI del TUB.
2. La produzione di interessi nelle operazioni di cui al comma I è regolata secondo le modalità e i criteri indicati negli articoli 3 e 4.
3. L’imputazione dei pagamenti è regolata in conformità dell’articolo 1194 del codice civile.

Art. 3
(Regime degli interessi)

1. Nelle operazioni indicate dall’articolo 2, comma 1, ivi compresi i finanziamenti a valere su carte di credito, gli interessi debitori maturati non possono produrre interessi, salvo quelli di mora.
2. Agli interessi moratori si applicano le disposizioni del codice civile.
3. Nei rapporti di conto corrente o di conto di pagamento è assicurata la stessa periodicità, comun­que non inferiore a un anno, nel conteggio degli interessi creditori e debitori. Gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, comunque, al termine del rapporto per cui sono dovu­ti; per i contratti stipulati nel corso dell’anno, il conteggio è effettuato il 31 dicembre.

Art. 4
(Interessi maturati in relazione alle aperture di credito regolate in conto corrente e conto di pagamento e agli sconfinamenti)

1. Il presente articolo si applica:
a) alle aperture di credito regolate in conto corrente di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 30 giugno 2012, n. 644, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 luglio 2012, n. 155, e a quelle regolate in conto di pagamento anche quando la disponibilità sul conto, nella forma di cui all’articolo 1842 del codice civi­le, sia generata da operazioni di anticipo su crediti e documenti;
b) agli sconfinamenti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b), c) e d), del medesimo decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 30 giugno 2012, n. 644, quali definiti dall’articolo 1, comma 1, lettera d), del decreto anzidetto.
2. Ai contratti di apertura di credito che vengono stipulati e si esauriscono nel corso di uno stesso anno solare si applica il solo comma 7.
3. Gli interessi debitori maturati sono contabilizzati separatamente rispetto alla sorte capitale. Il saldo periodico della sorte capitale produce interessi nel rispetto di quanto stabilito dal presente ar­ticolo.
4. Gli interessi debitori divengono esigibili il 10 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono maturati. Al cliente deve comunque essere assicurato un periodo di trenta giorni dal ricevimento delle comunicazioni previste ai sensi dell’articolo 119 o 126-quater, comma 1, lettera b), del TUB prima che gli interessi maturati divengano esigibili. Il contratto può prevedere termini diversi, se a favore del cliente.
5. Ai sensi dell’articolo 120, comma 2, lettera b), del TUB, il cliente può autorizzare, anche preven­tivamente, l’addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili; in que­sto caso la somma addebitata è considerata sorte capitale; l’autorizzazione è revocabile in ogni momento, purché prima che l’addebito abbia avuto luogo.
6. Il contratto può stabilire che, dal momento in cui gli interessi sono esigibili, i fondi accreditati sul conto dell’intermediario e destinati ad affluire sul conto del cliente sul quale è regolato il finan­ziamento siano impiegati per estinguere il debito da interessi.
7. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 2, comma 3, in caso di chiusura definitiva del rap­porto, gli interessi sono immediatamente esigibili. Il saldo relativo alla sorte capitale può produrre interessi, secondo quanto previsto dal contratto; quanto dovuto a titolo di interessi non produce ul­teriori interessi.

Art. 5
(Disposizioni finali)

1. Gli intermediari applicano il presente decreto, al più tardi, agli interessi maturati a partire dal 10 ottobre 2016.
2. I contratti in corso sono adeguati con l’introduzione di clausole conformi all’articolo 120, comma 2, del TUB e al presente decreto, ai sensi degli articoli 118 e 126-sexies del TUB. L’adeguamento costituisce giustificato motivo ai sensi dell’articolo 118 del TUB. Sulla clausola contenente l’autorizzazione prevista dall’articolo 4, comma 6, deve essere acquisito il consenso espresso del cliente, secondo quanto previsto dall’articolo 117, comma 1, del TUB. Per i contratti che non pre­vedono l’applicazione degli articoli 118 e 126-sexies del TUB, gli intermediari propongono al cliente l’adeguamento del contratto entro il 30 settembre 2016.
3. Ai sensi dell’art. 127, comma 1, del TUB, le previsioni del presente decreto sono derogabili solo in senso più favorevole al cliente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, addì -3 AGO 2016                                                 IL MINISTRO

Legge n. 153/2016 – Norme per il contrasto al terrorismo (modifiche anche al codice penale in vigore dal 24.08.2016)

Legge 28 luglio 2016, n. 153 (in G.U. n. 185 del 09.08.2016 – Suppl. Ordinario n. 31 )

 

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga

la seguente legge:

Art. 1
Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica e’ autorizzato a ratificare:
a) la Convenzione del Consiglio d’Europa per la prevenzione del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005;
b) la Convenzione internazionale per la soppressione di atti di terrorismo nucleare, fatta a New York il 14 settembre 2005;
c) il Protocollo di Emendamento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatto a Strasburgo il 15 maggio 2003;
d) la Convenzione del Consiglio d’Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005;
e) il Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d’Europa per la prevenzione del terrorismo, fatto a Riga il 22 ottobre 2015.

Art. 2
Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione e’ data alla Convenzione del Consiglio d’Europa per la prevenzione del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005, alla Convenzione internazionale per la soppressione di atti di terrorismo nucleare, fatta a New York il 14 settembre 2005, al Protocollo di Emendamento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatto a Strasburgo il 15 maggio 2003, alla Convenzione del Consiglio d’Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005, e al Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d’Europa per la prevenzione del terrorismo, fatto a Riga il 22 ottobre 2015.

Art. 3
Definizioni

1. Ai fini della presente legge, si intendono:
a) per «materia radioattiva»: le materie nucleari e altre sostanze radioattive contenenti nuclidi che sono caratterizzati da disintegrazione spontanea, con contestuale emissione di uno o più tipi di radiazione ionizzante come particelle alfa, beta, neutroni o raggi gamma, e che, per le loro proprietà radiologiche o fissili, possono causare la morte, gravi lesioni alle persone o danni rilevanti a beni o all’ambiente;
b) per «materie nucleari»: il plutonio, eccetto quello con una concentrazione isotopica superiore all’80 per cento nel plutonio 238, l’uranio 233, l’uranio arricchito negli isotopi 235 o 233, l’uranio contenente una miscela di isotopi come si manifesta in natura in forma diversa da quella di minerale o residuo di minerale, ovvero ogni materiale contenente una o più delle suddette categorie;
c) per «uranio arricchito negli isotopi 235 o 233»: l’uranio contenente l’isotopo 235 o 233 o entrambi in una quantità tale che il rapporto di quantita’ della somma di questi isotopi con l’isotopo 238 è maggiore del rapporto dell’isotopo 235 rispetto all’isotopo 238 che si manifesta in natura;
d) per «impianto nucleare»:
1) ogni reattore nucleare, inclusi i reattori installati in natanti, veicoli, aeromobili od oggetti spaziali da utilizzare come fonte di energia per la propulsione di tali natanti, veicoli, aeromobili od oggetti spaziali ovvero per ogni altro scopo;
2) ogni impianto o mezzo di trasporto utilizzato per la produzione, l’immagazzinamento, il trattamento o il trasporto di materia radioattiva;
e) per «ordigno nucleare»:
1) ogni congegno esplosivo nucleare;
2) ogni dispositivo a dispersione di materia radioattiva od ogni ordigno a emissione di radiazioni che, in ragione delle sue proprietà radiologiche, causa la morte, gravi lesioni personali o danni sostanziali a beni o all’ambiente;
f) per «ISIN»: l’Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione, di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45.

Art. 4
Modifiche al codice penale

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l’articolo 270-quinquies sono inseriti i seguenti:
«Art. 270-quinquies.1 (Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo). – Chiunque, al di fuori dei casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater.1, raccoglie, eroga o mette a disposizione beni o denaro, in qualunque modo realizzati, destinati a essere in tutto o in parte utilizzati per il compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all’articolo 270-sexies è punito con la reclusione da sette a quindici anni, indipendentemente dall’effettivo utilizzo dei fondi per la commissione delle citate condotte.
Chiunque deposita o custodisce i beni o il denaro indicati al primo comma è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
Art. 270-quinquies.2 (Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro). – Chiunque sottrae, distrugge, disperde, sopprime o deteriora beni o denaro, sottoposti a sequestro per prevenire il finanziamento delle condotte con finalita’ di terrorismo di cui all’articolo 270-sexies, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 3.000 a euro 15.000»;
b) dopo l’articolo 270-sexies è inserito il seguente:
«Art. 270-septies (Confisca). – Nel caso di condanna o di applicazione della pena ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei delitti commessi con finalità di terrorismo di cui all’articolo 270-sexies è sempre disposta la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne costituiscono il prezzo, il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non e’ possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo, prodotto o profitto»;
c) dopo l’articolo 280-bis è inserito il seguente:
«Art. 280-ter. (Atti di terrorismo nucleare). – È punito con la reclusione non inferiore ad anni quindici chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all’articolo 270-sexies:
1) procura a sé o ad altri materia radioattiva;
2) crea un ordigno nucleare o ne viene altrimenti in possesso.
È punito con la reclusione non inferiore ad anni venti chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all’articolo 270-sexies:
1) utilizza materia radioattiva o un ordigno nucleare;
2) utilizza o danneggia un impianto nucleare in modo tale da rilasciare o con il concreto pericolo che rilasci materia radioattiva.
Le pene di cui al primo e al secondo comma si applicano altresì quando la condotta ivi descritta abbia ad oggetto materiali o aggressivi chimici o batteriologici».

Art. 5
Modifica al decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43

1. All’articolo 8, comma 2, lettera a), del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, dopo la parola: «270-quinquies,» è inserita la seguente: «270-quinquies.1,».

Art. 6
Punto di contatto ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 4, della
Convenzione internazionale per la soppressione di atti di
terrorismo nucleare

1. Il punto di contatto responsabile della trasmissione e della ricezione delle informazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 4, della Convenzione di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), della presente legge è il Ministero della giustizia.
2. Quando procede in ordine a taluno dei reati di cui all’articolo 280-ter del codice penale, introdotto dall’articolo 4 della presente legge, il pubblico ministero comunica immediatamente al Ministro della giustizia l’avvenuto esercizio dell’azione penale.
3. Il pubblico ministero comunica altresì immediatamente al Ministro della giustizia l’avvenuta esecuzione di un provvedimento che applica la misura della custodia cautelare in carcere o gli arresti domiciliari nei confronti di persone indagate in ordine a taluno dei reati di cui all’articolo 280-ter del codice penale, introdotto dall’articolo 4 della presente legge, allegando copia del relativo provvedimento.
4. Nei procedimenti in ordine a taluno dei reati di cui articolo 280-ter del codice penale, introdotto dall’articolo 4 della presente legge, l’autorità giudiziaria procedente comunica immediatamente al Ministro della giustizia il passaggio in giudicato della sentenza ovvero il deposito del decreto di archiviazione, allegando copia del relativo provvedimento. Da’ altresì immediata comunicazione al Ministro della giustizia del luogo dove i beni sono custoditi e delle modalità della loro conservazione, per le comunicazioni di cui all’articolo 18, paragrafo 6, della Convenzione di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), della presente legge.
5. Nei casi previsti dai commi 2, 3 e 4, primo periodo, il Ministro della giustizia comunica senza ritardo l’esercizio dell’azione penale, l’esito del procedimento ovvero l’adozione della misura cautelare agli Stati parte della Convenzione di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), interessati tramite il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. Nel caso di cui al comma 4, secondo periodo, il Ministro della giustizia informa senza ritardo il direttore generale dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica.

Art. 7
Provvedimenti conseguenti nel caso di sequestro e confisca ai sensi
dell’articolo 18 della Convenzione internazionale per la
soppressione di atti di terrorismo nucleare

1. L’autorità giudiziaria che dispone il sequestro di materia radioattiva o di un ordigno nucleare ovvero di un impianto nucleare, nei procedimenti relativi a taluno dei delitti di cui all’articolo 280-ter del codice penale, introdotto dall’articolo 4 della presente legge, ne da’ immediata comunicazione al prefetto territorialmente competente, il quale, informati i Ministri dell’interno, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute e la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della protezione civile, su parere dell’ISIN, adotta i provvedimenti adeguati per la loro messa in sicurezza. In caso di urgenza il prefetto può comunque adottare i provvedimenti necessari.
2. I beni sequestrati o confiscati sono conferiti all’Operatore nazionale o al Servizio integrato di cui al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, che provvede a gestirli sulla base delle indicazioni operative fornite dall’ISIN.
3. Nei casi in cui i beni mobili di cui al comma 1 devono essere restituiti a uno Stato parte della Convenzione di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), il Ministro dello sviluppo economico, sentito l’ISIN, vi provvede di concerto con i Ministri dell’interno, della giustizia e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, stipulando, se del caso, specifici accordi.

Art. 8

Introduzione dell’articolo 156-bis del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230

1. Dopo l’articolo 156 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, è inserito il seguente:
«Art. 156-bis (Specifiche disposizioni per particolari sostanze radioattive). – 1. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 5 della legge 28 aprile 2015, n. 58, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell’interno, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, della salute e delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta dell’Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN), anche ai fini della prevenzione di atti di terrorismo nucleare, sono stabilite le sostanze radioattive e le opportune misure di protezione delle stesse, da adottare nelle pratiche comportanti l’impiego di dette sostanze, tenendo conto delle raccomandazioni formulate dall’Agenzia internazionale per l’energia atomica».
2. Il decreto di cui all’articolo 156-bis del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 9

Autorità previste dalla Convenzione del Consiglio d’Europa sul
riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di
reato e sul finanziamento del terrorismo, nonché dal Protocollo
addizionale alla Convenzione del Consiglio d’Europa per la
prevenzione del terrorismo

1. Per Autorità di intelligence finanziaria ai sensi dell’articolo 12 della Convenzione di cui all’articolo 1, comma 1, lettera d), della presente legge si intende l’Unità di informazione finanziaria istituita dall’articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni.
2. Per Autorità centrale ai sensi dell’articolo 33 della Convenzione di cui al comma 1 si intende il Ministero dell’economia e delle finanze.
3. Il punto di contatto responsabile della trasmissione e della ricezione delle informazioni ai sensi dell’articolo 7 del Protocollo di cui all’articolo 1, comma 1, lettera e), e’ il Ministero dell’interno – Dipartimento della pubblica sicurezza. L’attività di cui al presente comma deve essere svolta con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 10
Clausola di invarianza finanziaria

1. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all’attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Alla copertura di eventuali spese straordinarie si provvede mediante appositi provvedimenti legislativi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 luglio 2016

MATTARELLA

Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri

Gentiloni Silveri, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Alfano, Ministro dell’interno

Orlando, Ministro della giustizia

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Update: depositate le motivazioni delle SS.UU. sulla mancata comparizione del querelante, previamente avvertito, e remissione tacita di querela

Depositate le motivazioni della pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (qui l’informazione provvisoria della decisione del 23.06.2016): “integra remissione tacita di querela la mancata comparizione alla udienza dibattimentale del querelante previamente ed espressamente avvertito dal giudice che l’eventuale sua assenza sarà interpretata come fatto incompatibile con la volontà di persistere nella querela” (SS.UU, 21.07.2016, n. 31668).

Il testo delle motivazioni è consultabile al seguente link:

http://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/31668_07_2016.pdf