Breaking news: SS.UU. mancata comparizione del querelante, previamente avvertito, e remissione tacita di querela

Configura remissione tacita di querela la mancata comparizione alla udienza dibattimentale, sia davanti al giudice di pace sia davanti al tribunale ordinario, del querelante previamente ed espressamente avvisato dal giudice che l’eventuale sua assenza sarà interpretata come fatto incompatibile con la volontà di persistere nella querela.

Maggiori informazioni in attesa del deposito delle motivazioni al seguente link: http://www.cortedicassazione.it/corte-di-cassazione/it/stampa.page?contentId=QSP18427

Interruzione automatica della causa in caso di fallimento di una delle parti. Trib. Reggio Emilia, decreto 21.06.2016

In caso di fallimento di una delle parti, il Giudice dichiara l’interruzione della causa ex officio non appena ne abbia conoscenza; infatti, ai sensi dell’art. 43 comma 3 l.f., l’apertura del fallimento determina l’interruzione automatica del processo, senza che trovi applicazione l’art. 300 cod. proc. civ. (fattispecie relativa a dichiarazione intervenuta dopo che la controversia era stata trattenuta in decisione e nelle more del deposito degli scritti difensivi conclusivi).

Trib. Reggio Emilia, dec. 21.06.2016, dott.ssa La Nave.