Configura remissione tacita di querela la mancata comparizione alla udienza dibattimentale, sia davanti al giudice di pace sia davanti al tribunale ordinario, del querelante previamente ed espressamente avvisato dal giudice che l’eventuale sua assenza sarà interpretata come fatto incompatibile con la volontà di persistere nella querela.
Maggiori informazioni in attesa del deposito delle motivazioni al seguente link: http://www.cortedicassazione.it/corte-di-cassazione/it/stampa.page?contentId=QSP18427