Interessante pronuncia del Tribunale di Reggio Emilia, in tema di applicabilità del foro inderogabile del consumatore al rapporto tra garante ed istituto di credito, di cui qui è possibile scaricare il testo integrale.
La definizione di «consumatore» di cui all’art. 2 lett. b) Direttiva 93/13/CEE del Consiglio del 05.04.1993 è applicabile anche a chi si sia obbligato a garantire le obbligazioni che una società commerciale o un professionista abbiano contratto nei confronti di una banca in forza di un contratto di credito; di conseguenza trova applicazione il c.d. Codice del Consumo, anche in punto di competenza territoriale inderogabile (da ilcaso.it).
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